Lexipedia

16.3269 · Interpellanza · 2016-04-25

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi tempi i media ci hanno informati sull'organizzazione turca "Diyanet", che finanzierebbe moschee in Svizzera e i cui fumetti conterrebbero frasi che glorificano i martiri. Rispetto alla possibile radicalizzazione, o alla prevenzione della stessa, e al fine di gestire attivamente i rischi relativi agli attacchi terroristici, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza dell'organizzazione "Diyanet" e se sì, di quali azioni è al corrente e quanto le giudica pericolose?

2. Che cosa sa il Consiglio federale a proposito del finanziamento di moschee in Svizzera da parte di Paesi stranieri, come ad esempio Turchia, Qatar o Arabia saudita?

3. Che cosa sa della relazione tra finanziamento di moschee e minaccia terroristica?

4. Che cosa sa esattamente dei potenziali predicatori che nelle moschee incitano all'odio, come vengono tenuti sotto controllo e come si agisce nei loro confronti?

5. Come valuta in questo contesto la qualità della cooperazione tra i servizi informazioni per quanto riguarda la prevenzione, anche adesso (fino all'entrata in vigore della LAIn) che il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non può ancora utilizzare in modo attivo le banche dati on line?

6. Secondo il Consiglio federale, quanto è elevato il rischio che i musulmani si facciano influenzare o influenzino a loro volta in merito ai punti menzionati e nell'ambito di una possibile radicalizzazione?

7. Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle attività informative, le basi legali saranno sufficienti per sorvegliare eventuali moschee problematiche?

8. Le risorse del SIC sono sufficienti per portare a termine tali compiti?

9. Quali misure preventive adotterà la Svizzera (e di quale portata) nella lotta alla radicalizzazione e per la prevenzione della stessa, o nell'ambito della prevenzione del terrorismo, es. divieti di entrata sul territorio svizzero, divieto di determinate attività o altre misure?

10. Come si comporta il Consiglio federale nei colloqui, in ambito diplomatico e nei suoi rapporti di politica estera con i Paesi che finanziano moschee potenzialmente problematiche in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Al Consiglio federale è noto che il Dipartimento per gli affari religiosi turco (Diyanet Isleri Baskanligi, DIB), impiega imam anche in Svizzera. La Confederazione e i cantoni rilasciano relative autorizzazioni unicamente nel rispetto delle severe condizioni di ammissione della legge federale sugli stranieri (misure limitative, principi in materia di integrazione). Le autorità di sicurezza della Confederazione non dispongono attualmente di indizi di legami tra il DIB e attività terroristiche o di estremismo violento. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non considera attualmente il DIB rilevante per la protezione dello Stato e di conseguenza non ne segue le attività.

2. A eccezione di singoli casi determinanti per la sicurezza, la Confederazione non è autorizzata a rilevare dati sul finanziamento di associazioni musulmane o moschee. È noto che associazioni musulmane e moschee beneficiano del sostegno finanziario di Stati e privati stranieri. Il SIC non dispone attualmente di indizi concernenti finanziamenti esterni di moschee determinanti per la protezione dello Stato.

Al momento non vi sono né a livello federale né a livello cantonale prescrizioni di carattere generale che obblighino le associazioni musulmane o le moschee alla trasparenza finanziaria. È fatta eccezione per le fondazioni. Quest'ultime possono gestire, tra l'altro, anche moschee. Tali fondazioni sono tenute a informare l'autorità di vigilanza (federale o cantonale) sulla situazione finanziaria, segnatamente nel quadro dei rapporti annuali. Poiché limitativa della libertà di associazione, un'eventuale nuova regolamentazione in materia di associazioni abbisognerebbe di una base legale. Inoltre dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti: essere di interesse pubblico e proporzionata allo scopo, essere conforme al principio dell'uguaglianza giuridica e non essere limitata alle sole associazioni musulmane. I cantoni nei quali vige un riconoscimento di diritto pubblico o pubblico di comunità religiose, vincolato a premesse regolamentate a livello di legge, esigono regolari rendiconti volti a garantire la trasparenza finanziaria. Tuttavia in tali cantoni non sono sinora ancora state riconosciute comunità musulmane.

3. Dai casi noti di possibile radicalizzazione jihadista o di viaggi all'estero con finalità jihadiste, concernenti persone vicine a moschee in Svizzera, non sono sinora risultati né indizi di sostegno a attività terroristiche o di estremismo violento tramite il finanziamento di moschee né indizi di finanziamento di moschee da parte di ambienti terroristici o legati all'estremismo violento.

4. Nel settore della protezione preventiva dello Stato, gli organi di sicurezza della Confederazione e dei cantoni sono autorizzati a elaborare informazioni su imam unicamente nel rispetto delle restrizioni legali, ad esempio se vi sono indizi concreti che attività terroristiche o di estremismo violento sono state approvate, preparate o assegnate nel quadro di prediche ispirate all'odio religioso. Le misure preventive sono illustrate nella risposta alla domanda n. 9.

5. La collaborazione con i servizi informazioni stranieri ha luogo nel quadro delle basi legali vigenti, in base alle quali il SIC è autorizzato a ricevere e gestire notifiche di organi di sicurezza stranieri nonché, a determinate condizioni, a inoltrare e a chiedere informazioni a organi di sicurezza stranieri. Nella legge sulle attività informative (LAIn, progetto di legge sottoposto a referendum, FF 2015 5925) è esplicitamente previsto che il SIC collabori con servizi informazioni stranieri. Nel quadro della LAIn il SIC sarà inoltre autorizzato a partecipare a sistemi d'informazione internazionali (art. 12 LAIn).

6. Imam fondamentalisti sostenuti dall'estero possono radicalizzare giovani alla ricerca di un senso della vita. Al SIC non risulta che moschee in Svizzera radicalizzino sistematicamente persone in senso jihadista o svolgano un ruolo attivo in attività di radicalizzazione. Per contro, informazioni di intelligence lasciano concludere che persone in fase di reciproca radicalizzazione o radicalizzate da terzi si incontrino sporadicamente in moschee.

7. Un'osservazione di intelligence delle moschee non è prevista. Gli accertamenti informativi saranno vincolati alla presenza di legami concreti con attività terroristiche o di estremismo violento anche nel quadro della LAIn (art. 5 cpv. 6 LAIn). Di conseguenza, anche nel quadro della LAIn le moschee potranno essere oggetto di osservazioni di intelligence soltanto nei casi in cui, in quanto istituzioni, presenteranno legami concreti con attività terroristiche o di estremismo violento.

8. Le risorse di personale disponibili porranno il SIC di fronte a limiti anche in futuro. Occorre tuttavia precisare che dal mese di gennaio del 2015 il Consiglio federale ha deciso di dotare il SIC di complessivamente 29 posti supplementari per rafforzare, in particolare, la lotta al terrorismo. Nel quadro dell'entrata in vigore della LAIn non è previsto un ulteriore incremento delle risorse.

9. Nei confronti di persone che costituiscono un'immediata minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, Fedpol può emanare divieti d'entrata e espulsioni in virtù degli articoli 67 capoverso 4 e 68 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Simili misure sono state ripetutamente adottate sino ad oggi. Se le persone interessate rappresentano un pericolo per l'ordine pubblico, l'emanazione di un divieto d'entrata rientra nella sfera di competenza della Segreteria di Stato della migrazione, che adotta tale misura in virtù dell'articolo 67 capoverso 2 LStr. A ciò si aggiunge che le autorità cantonali possono accertare, in virtù degli articoli 62 lettera c e 63 capoverso 1 lettera b LStr, se si impone il ritiro dell'eventuale permesso di dimora o di domicilio. Le autorità della Confederazione hanno inoltre a disposizione le misure seguenti: interdizioni di esercitare un'attività, segnalazioni nazionali e internazionali, approcci preventivi, verifiche di domande di visto, di naturalizzazione e d'asilo o, nel caso di persone con doppia cittadinanza, revoche della cittadinanza svizzera.

10. Per il momento il Consiglio federale non ha previsto di considerare il finanziamento di moschee da parte di Stati stranieri un tema di carattere generale da trattare nel quadro dei rapporti bilaterali o multilaterali.

Risposta del Consiglio federale.