16.3274 · Interpellanza · 2016-04-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La poca trasparenza dei finanziamenti di associazioni islamiche e di moschee è recentemente tornata alla ribalta nei media. Secondo diversi articoli, tra i finanziatori vi sono Stati esteri.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. È a conoscenza di contributi esteri ad associazioni islamiche o moschee?
2. Come è possibile rendere più trasparente il finanziamento di associazioni islamiche e moschee?
3. Come è possibile garantire che i finanziamenti stranieri di associazioni islamiche o moschee non possano eludere l'ordinamento giuridico svizzero?
4. Come garantisce il Consiglio federale, nel quadro dell'autorizzazione di imam stranieri, che questi ultimi rispettino senza riserve i nostri principi dello Stato di diritto e le consuetudini sociali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confederazione non rileva né è autorizzata a rilevare dati sul finanziamento delle associazioni musulmane e delle moschee, tranne in singoli casi rilevanti per la sicurezza. Spetta ai cantoni regolamentare i rapporti tra le comunità religiose e lo Stato (art. 72 cpv. 1 della Costituzione). Le comunità musulmane sono spesso organizzate come associazioni di diritto privato e pertanto non sono obbligate a comunicare alle autorità le loro fonti di finanziamento. L'articolo 5 della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC; RS 121) permette di ottenere informazioni e trattare dati all'insaputa degli interessati, a condizione che i limiti definiti dalla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120) siano rispettati (p. es. in caso di pericolo di attività terroristiche o di estremismo violento). La Confederazione può pure ottenere informazioni dalle fonti pubbliche.
2. Finora non esistono, né a livello federale né a livello cantonale, disposizioni generali che impongano la trasparenza finanziaria alle associazioni musulmane o alle moschee. Le moschee organizzate come fondazione costituiscono un caso particolare. Esse devono comunicare la loro situazione finanziaria all'autorità di vigilanza (Confederazione o cantone), soprattutto nell'ambito del rapporto annuale. Modificare il disciplinamento delle associazioni significherebbe limitare la libertà di associazione e necessiterebbe quindi di una base legale formale. Una tale restrizione dovrebbe essere giustificata da un interesse pubblico ed essere proporzionata allo scopo perseguito. Dovrebbe rispettare la parità di trattamento e non essere limitata alle associazioni musulmane. I cantoni che prevedono un riconoscimento pubblico o di diritto pubblico delle comunità religiose e ne disciplinano le condizioni esigono quasi sempre la trasparenza finanziaria. Finora non è tuttavia ancora stata riconosciuta alcuna comunità musulmana.
3. Sarebbe molto difficile impedire che un eventuale disciplinamento sul finanziamento dall'estero delle comunità religiose venga eluso. Ciò richiederebbe controlli laboriosi. L'esempio in cui un privato domiciliato all'estero versa fondi a un privato domiciliato in Svizzera a favore di una comunità religiosa mostra la complessità di tale progetto. A tale proposito vanno rammentate le possibilità di ottenere informazioni in virtù dell'articolo 5 LSIC menzionate al punto 1.
4. Il rilascio ai cittadini di Paesi terzi di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa è coordinato tra la Confederazione e i cantoni. Prima del rilascio, le autorità verificano se le condizioni di entrata e di soggiorno sono adempiute. Oltre al consulente religioso, è controllato anche il datore di lavoro. Gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera non devono costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20). Se elementi indicano che una persona potrebbe costituire una tale minaccia, la domanda è oggetto di un controllo di sicurezza approfondito in cui sono coinvolte altre autorità.
Infine, se il consulente religioso proviene da un Paese terzo, i cantoni e la Confederazione verificano anche se le condizioni di integrazione di cui all'articolo 7 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205) sono adempiute. In caso negativo, il permesso è rilasciato a condizione di frequentare un corso di lingua o integrazione (art. 54 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 lett. c OIntS). In questo caso il permesso può essere prorogato soltanto se la condizione è adempiuta. La conclusione di un accordo di integrazione e il controllo del suo rispetto sono di competenza dei cantoni.
Risposta del Consiglio federale.