Parità di trattamento fiscale della sharing economy (capitalismo delle piattaforme) e sforzi internazionali contro la strategia di elusione delle imposte
16.3585 · Interpellanza · 2016-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Come sono tassati attualmente in Svizzera gli utili che le imprese e le piattaforme internet attive nell'ambito dell'economia della condivisione o sharing economy (Uber, Airbnb, ecc.) generano attraverso provvigioni di mediazione per servizi forniti nel nostro Paese?
2. Come garantisce la Confederazione che si applichi lo stesso trattamento fiscale in tutti i cantoni?
3. Come garantisce la Confederazione che nell'ambito delle assicurazioni sociali le decisioni riguardanti lo statuto di lavoratore dipendente o indipendente di persone che forniscono la propria prestazione tramite una determinata piattaforma siano applicate a livello federale in modo omogeneo e corretto anche dal punto di vista fiscale?
4. Come viene affrontato il caso di alcuni gruppi di aziende attive nel settore dell'economia della condivisione che, pur avendo una rappresentanza in Svizzera come ad esempio Uber, ritengono di non possedere uno stabilimento d'impresa nel nostro Paese?
5. Può una piattaforma internet le cui prestazioni sono offerte in nome proprio (come Uber) e non in nome del prestatore di servizi accollare il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ai fornitori di servizi? Dopo tutto questi ultimi non soddisfano il requisito di agire in nome proprio sul mercato.
6. Quali conseguenze comporta il fatto che sui giustificativi emessi da Uber non figura un numero IVA svizzero?
7. Cosa fa la Confederazione per impedire che le strategie di elusione dell'imposta sull'utile di queste piattaforme non si traducano nel trasferimento degli utili di interi settori dell'economia in oasi fiscali all'estero?
Begründung
Diversi interventi parlamentari si sono concentrati finora su aspetti dell'economia della condivisione riguardanti il diritto del lavoro e il diritto assicurativo, soprattutto in relazione a Uber, e su aspetti settoriali specifici (trasporti di persone a titolo professionale). Tuttavia si pongono anche rilevanti questioni di carattere fiscale. Se l'Amministrazione delle contribuzioni concorda con l'INSAI nel ritenere che Uber avrebbe degli impiegati, esso sarebbe assoggettato in Svizzera all'imposta sul valore aggiunto non solo per gli emolumenti riguardanti il collocamento, bensì per il costo totale della corsa. Per le questioni riguardanti i gruppi attivi nel settore dell'economia della condivisione, le autorità fiscali e l'Amministrazione federale rimandano sempre a) al segreto fiscale e b) al rapporto sull'economia della condivisione richiesto dal Parlamento. Visto il rapido sviluppo che si sta avendo in questo campo sarebbe tuttavia opportuno rispondere in modo rapido e chiaro alle questioni sopramenzionate.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le imprese attive nell'ambito dell'economia della condivisione che giustificano l'assoggettamento fiscale illimitato in Svizzera, e quindi in un determinato cantone, in virtù dell'appartenenza personale ai sensi dell'articolo 50 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) o dell'articolo 20 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID, RS 642.14) oppure l'assoggettamento fiscale limitato in virtù dell'appartenenza economica ai sensi dell'articolo 51 LIFD o dell'articolo 21 LAID sottostanno all'imposta sull'utile. Quest'ultima ha per oggetto l'utile netto (cfr. art. 57 LIFD o art. 24 cpv. 1 LAID), la cui determinazione tiene conto di eventuali provvigioni di mediazione per servizi forniti in Svizzera. Per contro, se per un'impresa di questo tipo non vi sono elementi che giustifichino un obbligo fiscale in Svizzera, gli utili non possono essere assoggettati in Svizzera (data l'assenza di una base legale).
2. L'assoggettamento delle persone giuridiche all'imposta federale diretta è armonizzato a livello cantonale (cfr. art. 20 e 21 LAID). Anche la determinazione dell'utile netto imponibile è definita in linea di massima dalla descrizione in positivo dell'oggetto dell'imposta, l'utile netto, nella LAID (cfr. art. 24 cpv. 1 LAID) e, in particolare, dal principio di determinazione, dal principio dell'imponibilità secondo la capacità economica e dal principio della periodicità che ne consegue.
3. Gli statuti delle assicurazioni sociali, seppur utili, non sono sufficienti per definire un'attività lucrativa come dipendente o indipendente ai sensi del diritto fiscale. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, bisogna tenere conto sia per l'imposta federale diretta sia per l'imposta sul valore aggiunto dell'insieme delle circostanze.
4. Le autorità fiscali svizzere applicano ai gruppi societari internazionali attivi nei rispettivi cantoni le norme fiscali ordinarie in materia di imposte federali, cantonali e comunali. Le autorità verificano se vi è un'attività del gruppo che soggiace all'obbligo fiscale in un determinato cantone. Inoltre verificano se è data l'appartenenza personale o economica nel cantone in questione. Una persona giuridica è assoggettata all'imposta nel cantone in virtù dell'appartenenza personale quando ha sede o amministrazione effettiva in Svizzera.
Se la sede o l'amministrazione effettiva si trova all'estero, la persona giuridica è assoggettata all'imposta anche in Svizzera in virtù dell'appartenenza economica se è associata a un'impresa commerciale in Svizzera, tiene uno stabilimento d'impresa in Svizzera, è proprietaria di fondi in Svizzera o è titolare su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili, è titolare o usufruttuaria di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi in Svizzera, fa commercio di immobili siti in Svizzera o funge da intermediaria in queste operazioni immobiliari.
L'autorità fiscale verifica nel singolo caso la sussistenza di un'eventuale appartenenza personale o economica. In particolare, l'autorità fiscale (e non la persona giuridica) verifica e decide, sulla base sia del diritto nazionale sia di un'eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni, se nel caso concreto si tratti di uno stabilimento d'impresa in Svizzera ai sensi della legislazione fiscale. Se la persona giuridica non concorda sulla decisione può impugnarla.
5. Per determinare se una persona esercita un'impresa conformemente alla legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto si impone un esame dell'insieme delle circostanze del caso in specie. Lo statuto relativo alle assicurazioni sociali, alle imposte dirette e alle relazioni contrattuali di per sé non è determinante. Le prestazioni in questione (alloggio, trasporto ecc.) sono attribuite alla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi e sono assoggettabili se eseguite sul territorio svizzero da un prestatore che soddisfa le condizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, se esiste un rapporto di rappresentanza diretta, la prestazione ha luogo tra il rappresentato e il cliente. Se il rapporto di rappresentanza è indiretto, esiste una prestazione sia tra il rappresentato e il rappresentante sia tra il rappresentante e il cliente.
6. La fattura non deve menzionare obbligatoriamente il numero IVA. Se il destinatario della prestazione lo richiede, il fornitore assoggettato all'imposta deve emettere una fattura provvista di numero IVA.
7. La questione generale del trasferimento degli utili da parte delle imprese in altre giurisdizioni è trattata nel quadro del progetto BEPS elaborato dall'OCSE e dal G20. Nel rapporto finale dell'ottobre 2015 sulle sfide fiscali dell'economia digitale, l'OCSE conclude che l'economia digitale e i suoi modelli aziendali non presentano rischi di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili specifici per questo settore, ma che determinati elementi chiave accentuano tali rischi. Questi ultimi sono stati identificati e inclusi in altre misure del progetto BEPS. Ci si attende quindi che l'attuazione degli esiti delle altre misure del progetto BEPS riduca notevolmente i rischi legati all'economia digitale. Il settore è in evoluzione e la problematica richiede ulteriori approfondimenti. I relativi risultati dovranno confluire in un rapporto che sarà pubblicato nel 2020. Attualmente non è quindi prevista l'introduzione di norme specifiche per il settore. In qualità di membro dell'OCSE, la Svizzera ha collaborato attivamente al progetto BEPS, sostiene un level playing field e attua gli standard minimi in materia.
Risposta del Consiglio federale.