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16.427 · Iniziativa parlamentare · 2016-04-14

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale presenta la seguente iniziativa:

La legge sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 50

...

Cpv. 3

Abrogato

Begründung

Nel 2014 il Parlamento ha modificato la legge sul Parlamento introducendo l'obbligo di invitare le Commissioni delle finanze a "presentare un corapporto in merito ai disegni di crediti d'impegno e limiti di spesa che non sono loro attribuiti per esame preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare". Nella prassi, tuttavia, questa misura risulta difficile da attuare.

Primo problema: la parificazione delle competenze delle commissioni introduce una grande confusione nell'organizzazione dei dibattiti: chi decide cosa? Quale commissione esamina l'oggetto per prima? E secondo quali criteri? Una delle due commissioni deve esaminare le proposte dell'altra? E se tale è il caso, quale? Nessuno di questi aspetti è stato disciplinato.

Se le Commissioni delle finanze trattano l'oggetto per prime, le commissioni "incaricate dell'esame preliminare" (ai sensi della definizione data dalla legge) perdono di fatto questo compito. Sul piano legale ciò non è sostenibile. E nemmeno su quello etico: le Commissioni delle finanze non procedono alle audizioni necessarie all'opportuna comprensione degli oggetti (non ne avrebbero peraltro nemmeno il tempo).

Per il resto, la necessità di raddoppiare il numero dei relatori introduce una confusione ingestibile in occasione delle deliberazioni nel plenum: anche in questo caso non si sa chi debba esprimersi per primo e quale parere prevalga.

Ai fini di un funzionamento ottimale del Parlamento, occorre quindi attenersi alla procedura di corapporto definita nel capoverso 2 dell'articolo 50. L'obbligo sistematico introdotto nel capoverso 3 non convoglia alcun valore aggiunto, complica sensibilmente il lavoro del Parlamento e, in taluni casi, può persino provocare un blocco istituzionale oneroso. Il capoverso 3 dell'articolo 50 va quindi modificato, abrogato o sospeso fino a quando non si sarà instaurata una "modalità d'uso" accettabile.