16.431 · Iniziativa parlamentare · 2016-04-27
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 8 capoverso 5 LStup va concretizzato e circoscritto in modo che il concetto di "ricerca scientifica" sia definito più chiaramente e in senso più stretto. Dovrebbero essere possibili solo autorizzazioni eccezionali per progetti medico-clinici o inerenti alle scienze naturali a condizioni più restrittive rispetto a quelle vigenti. In particolare non vanno rilasciate autorizzazioni per progetti economici o relativi alle scienze sociali, né per la ricerca umana non clinica. Sono inoltre da escludere gli studi scientifici in relazione a iniziative politiche o quali progetti aggiuntivi o di accompagnamento per la realizzazione di progetti politici. I progetti di ricerca devono servire esclusivamente alla ricerca scientifica e non devono presentare un nesso con progetti a carattere politico.
Begründung
Secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup l'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti vietati se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata. A causa della formulazione aperta suggerita dall'espressione "ricerca scientifica", a differenza degli altri due casi eccezionali descritti più chiaramente, nella prassi alcuni progetti politici sfruttano questa apertura per farsi accompagnare sul piano scientifico e poter realizzare i loro progetti legalmente. Non è tuttavia ammissibile che quest'eccezione per la ricerca scientifica sia utilizzata per correlare progetti pilota a carattere politico e iniziative di ricerca affinché siano rese lecite.
Gli altri due casi eccezionali denotano esplicitamente un riferimento medico-farmaceutico stretto, diretto e immediato e prescrivono come potrebbe essere concretizzato il concetto di "ricerca scientifica". Fra l'altro si potrebbe introdurre un uso limitato come per le autorizzazioni eccezionali per l'applicazione medica limitata. Nel rapporto della Commissione relativo all'iniziativa parlamentare 05.470, "Revisione parziale della legge sugli stupefacenti", (pag. 7912/14) era stata lanciata l'idea che le applicazioni dovessero andare soprattutto a beneficio dei malati di sclerosi multipla, di cancro e di AIDS. Occorre però aver esaurito le terapie alternative esistenti, oppure tali terapie non devono essere disponibili o equivalenti e altre sostanze devono essere state impiegate per lo scopo terapeutico previsto senza ottenere esiti positivi. Allo stesso modo anche la ricerca scientifica deve dimostrare in che misura i metodi alternativi della ricerca siano stati esauriti, non siano disponibili o non siano equivalenti oppure vi siano già studi corrispondenti a livello internazionale. Infine si tratta di sostanze vietate e non registrate, ritenute dannose. Lo squilibrio fra i tre casi eccezionali non deve indurre ad avvalersi della formulazione ampia di "ricerca scientifica" perché l'applicazione medica limitata è intesa in modo molto restrittivo. Alcuni progetti pilota di studi con un'impostazione terapeutica vanno in questa direzione. Questa lacuna legislativa va colmata.