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16.434 · Iniziativa parlamentare · 2016-04-27

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge sulle banche, la legge sul riciclaggio di denaro, il Codice penale svizzero e ogni altra legge interessata vanno modificate allo scopo di vietare in Svizzera, in particolare alle banche, agli intermediari finanziari, ai transitari, ai depositari, agli avvocati e ai notai, qualsiasi attività od operazione di natura giuridica o finanziaria con persone giuridiche aventi sede in uno Stato o in una giurisdizione che il FMI o il FSF identificano come un centro finanziario offshore e con il quale la Svizzera non ha concluso un accordo di scambio automatico di informazioni in materia fiscale relative ai conti finanziari e il cui avente diritto economico non è identificabile pubblicamente o non è iscritto in un registro ad hoc non pubblico in Svizzera al quale la FINMA, il MPC o ogni altro organo pubblico designato dalla legge abbiano accesso.

Begründung

Per funzionare, l'attività economica che genera ricchezza non ha alcun bisogno di entità giuridiche poco trasparenti. La mancanza di trasparenza sfruttata in particolare dalle società offshore serve soltanto a occultare operazioni finanziarie legali o illegali, criminali o non criminali, destinate a nascondere redditi, capitali e beni alle autorità e a potenziali aventi diritto e, più in generale, per evadere l'imposta dovuta.

Dalla crisi finanziaria del 2008, la comunità internazionale, in particolare nell'ambito dell'OCSE, si è lanciata nella lotta contro l'evasione e la frode fiscali. Ma si è solo agli inizi. Uno strumento chiave di questa offensiva è rappresentato dallo scambio automatico di informazioni fiscali che riguarda tutti i contribuenti. Tuttavia, passeranno molti anni prima che numerosi Stati, fra cui i paradisi fiscali e i Paesi più vulnerabili che rischiano di divenire una piattaforma per tutti i traffici, saranno sottoposti a un tale scambio di informazioni. Questa situazione favorisce l'emergere in questi Paesi di entità giuridiche che servono, da un lato, a tutti coloro che partecipano a operazioni di corruzione o di evasione dall'imposta e, dall'altro, a reti finanziarie criminali di ogni tipo alla ricerca costante di meccanismi per il riciclaggio di denaro.

Impegnandosi in questo processo internazionale che riguarda anche il pagamento delle imposte da parte di multinazionali, la Svizzera ha fatto sua la strategia del denaro pulito: in quest'ottica ma anche al fine di proteggere la propria immagine regolarmente infangata da affari confluiti in circuiti finanziari illegali o criminali o legati al terrore.

È dunque indispensabile impedire che le entità giuridiche offshore possano essere utilizzate in Svizzera, nel caso in cui esse non provengano da un Paese con cui la Svizzera ha concluso un accordo di scambio automatico di informazioni. Questo permette di escludere la collaborazione con entità giuridiche straniere sottoposte di fatto ad autorità fiscali che la Svizzera ritiene incompetenti al punto da non poter concludere un accordo di scambio di informazioni fiscali. L'esclusione dal panorama giuridico svizzero di società straniere è d'altronde prevista nei casi in cui l'avente diritto economico reale non sia noto o non possa essere conosciuto da un'autorità di controllo.