17.3112 · Interpellanza · 2017-03-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nell'allestimento dei loro piani direttori e di utilizzazione (prescrizioni di zona insediamento), i Comuni devono obbligatoriamente tenere conto dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS). L'esecuzione dei piani di utilizzazione dei Comuni nei gruppi edilizi cui l'ISOS ha attribuito l'obiettivo di salvaguardia A (conservazione della sostanza), implica notevoli restrizioni per le domande di costruzione. L'ISOS è allestito dalla Confederazione e messo in vigore dal Consiglio federale. Non può quindi essere modificato né dai Cantoni né dai Comuni. La revisione regolare dell'ISOS pone i Cantoni e i Comuni di fronte a problemi enormi nell'allestimento dei loro piani direttori e di utilizzazione. Infatti, fanno appena in tempo ad attualizzarli sulla base dell'aggiornamento dell'ISOS, che, conformemente alla legislazione federale, segue già un nuovo aggiornamento. Ne consegue una costante necessità di adeguamento dei piani direttori e di utilizzazione e un impiego ingente di risorse a livello federale, cantonale e comunale. Spesso gli stessi Cantoni non sanno quando la Confederazione ha previsto la prossima revisione dell'ISOS che li riguarda. Questo onere per i Cantoni e i Comuni deve essere ridotto. È inoltre lecito chiedersi quanto sia ragionevole riesaminare e rielaborare l'ISOS a scadenze così regolari. Se ne traggono davvero nuove conoscenze? Per assicurare ai Cantoni una maggiore certezza nella pianificazione, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Con quale frequenza la Confederazione aggiorna l'ISOS?
2. In quale anno e in quali Cantoni è previsto il prossimo aggiornamento dell'ISOS?
3. Secondo il Consiglio federale, qual è il valore aggiunto dei frequenti aggiornamenti dell'ISOS? Consentono effettivamente di acquisire nuove conoscenze?
4. Come giudica il Consiglio federale l'onere generato dall'aggiornamento regolare dell'ISOS per i Cantoni e i Comuni?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 78 della Costituzione federale, nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione è tenuta ad avere cura dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti culturali e a conservali integri quando l'interesse pubblico lo richieda. La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) attua questa disposizione costituzionale e obbliga la Confederazione a compilare l'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS). Se un insediamento figura nell'ISOS, significa che è particolarmente degno di essere salvaguardato. Anche l'auspicato sviluppo centripeto ha lo scopo di garantire un'elevata qualità insediativa e quindi anche di conservare l'identità degli insediamenti, che ne è un elemento. Nel quadro dei piani direttori e di utilizzazione l'ISOS è applicabile soltanto indirettamente, considerato che i Cantoni e i Comuni hanno un margine di valutazione relativamente ampio.
Alle domande poste, il Consiglio federale risponde come segue:
1. L'articolo 5 LPN stabilisce che gli inventari federali devono essere esaminati e aggiornati regolarmente. I lavori all'ISOS sono iniziati nel 1973 e il primo ciclo di aggiornamenti si è concluso nel 2016 (ad eccezione del Cantone dei Grigioni). Per la maggior parte dei Cantoni, il ritmo di aggiornamento è quindi di oltre 20 anni.
2. Gli aggiornamenti avvengono d'intesa con i Cantoni interessati e seguono cronologicamente le date di pubblicazione dell'ISOS iniziando di solito dai Cantoni con le basi ISOS più datate. I prossimi aggiornamenti sono previsti nei Cantoni dei Grigioni e di Ginevra, i cui dati risalgono, rispettivamente, agli anni 1978/1990 e 1981/1984. Non è ancora stato stabilito quali seguiranno. Va inoltre ricordato che i Cantoni possono anche chiedere un riesame di propria iniziativa.
3. Il Consiglio federale auspica un ritmo di aggiornamento di 15 a 20 anni, che permette di tenere conto dello sviluppo edilizio. Più l'inventario è aggiornato, più è semplice da applicare per i Cantoni e i Comuni. Il valore aggiunto degli aggiornamenti è pertanto notevole, soprattutto se si pensa alle attuali esigenze della pianificazione.
4. Secondo l'articolo 9 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), i piani direttori sono di regola riesaminati globalmente ogni dieci anni e, se necessario, rielaborati. La rielaborazione totale di un piano direttore cantonale comporta sempre anche il riesame e l'adeguamento dei piani di utilizzazione dei Comuni. Per uno sviluppo insediativo di qualità occorre in ogni caso considerare il patrimonio edilizio, oltre che salvaguardare e promuovere le identità insediative e le prerogative culturali e architettoniche. Con l'ISOS la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni e dei Comuni uno strumento importante, elaborato sulla base di un metodo scientifico. Il Consiglio federale ritiene pertanto che grazie all'ISOS l'onere sostenuto dai Cantoni e dai Comuni per il rispetto del valore culturale e architettonico degli insediamenti sia tendenzialmente inferiore e al contempo adeguato all'importanza del patrimonio culturale per la società.
Risposta del Consiglio federale.