Lexipedia

17.3384 · Interpellanza · 2017-06-01

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il 22 maggio scorso, la strage compiuta durante un concerto a Manchester dall'attentatore suicida Salman Abedi ha fatto 22 vittime, tra cui bambini e giovani, e 116 feriti. L'autore dell'attacco, di origini libiche e cresciuto in Gran Bretagna, era mosso da motivi legati al terrorismo islamista. Proveniva da una famiglia manifestamente molto religiosa ed era attivo presso la moschea locale. Dopo la strage il padre dell'attentatore, Ramadan Abedi, e così pure il fratello sono stati arrestati in Libia, dove perlomeno quest'ultimo stava progettando un ulteriore attacco. Ramadan Abedi è stato identificato come membro dell'organizzazione terroristica "Lybian Islamic Fighting Group" (LIFG), vicina soprattutto all'organizzazione terroristica Al-Qaïda, i cui membri hanno anche legami con lo Stato Islamico. Ramadan Abedi, emigrato in Gran Bretagna sin dagli anni 1990, non si è mai integrato in alcun modo in tutti questi anni, ha conservato ostinatamente le proprie convinzioni islamiste radicali ed è riuscito in tutta evidenza a trasmettere tali convinzioni anche ai propri figli. Alcuni ex combattenti o membri del LIFG vivono anche nel nostro Paese. In un'intervista del 2015, ad esempio, l'imam di origini libiche della controversa moschea An'Nur di Winterthur ha ammesso apertamente la sua appartenenza al LIFG. Nella stessa moschea sono stati radicalizzati negli anni scorsi diversi giovani musulmani, che in seguito hanno combattuto in Siria per lo Stato Islamico. L'imam in questione ha anche ammesso di recarsi spesso in Libia.

Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti cittadini libici e quanti membri attuali o ex membri del LIFG vivono in Svizzera?

2. Il Consiglio federale è consapevole dell'enorme pericolo che cittadini libici di idee radicali e con esperienze legate al terrorismo di questa matrice rappresentano per la nostra popolazione?

3. Le autorità sorvegliano questi potenziali terroristi libici?

4. All'indomani dell'attentato di Manchester, il Consiglio federale ha adottato misure supplementari e preventive per proteggere la nostra popolazione?

5. Quali sono le misure adottate dal Consiglio federale per impedire in futuro l'entrata in Svizzera di altri terroristi libici, magari come richiedenti l'asilo?

6. Quali sono le misure adottate dal Consiglio federale per garantire che, per proteggere la nostra popolazione, persone tanto pericolose vengano effettivamente rimpatriate in Libia o in altri Paesi di provenienza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 30 aprile 2017, i cittadini libici con residenza permanente o non permanente in Svizzera erano circa 925. Tra questi, 577 persone beneficiano di uno statuto di soggiorno permanente, 176 sono rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto l'asilo e 168 sono oggetto di una procedura d'asilo in corso. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non tiene statistiche relative all'appartenenza a gruppi specifici quali il Lybian Islamic Fighting Group (LIFG).

2. Il Consiglio federale è consapevole delle minacce che derivano dalla radicalizzazione di individui e dalla presenza in Svizzera di persone già radicalizzate e familiarizzate con il terrorismo. Gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni prendono molto sul serio l'eventuale minaccia che possono costituire persone o gruppi per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, analizzano costantemente la situazione e adottano le misure del caso. La condanna di membri di una cellula del gruppo "Stato Islamico" nel marzo del 2016 è un esempio di collaborazione efficace tra gli organi di sicurezza e le autorità di perseguimento penali svizzere.

3. Le persone di origine libica non costituiscono un target generico degli organi di sicurezza. Le autorità se ne occupano se queste persone si dedicano a un islam jihadista o con un orientamento estremista violento. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) osserva i gruppi in virtù della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). Una sorveglianza globale d'individui isolati non è né possibile, tenuto conto delle risorse umane e dei mezzi giuridici a disposizione, né necessaria. Gli organi di sicurezza si concentrano quindi sulla sorveglianza di eventi e fatti che costituiscono una minaccia particolare.

4. Gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni nonché le autorità di perseguimento penale analizzano costantemente la situazione e collaborano strettamente al fine di adottare le disposizioni adeguate. Misure di protezione concrete supplementari sono pertinenti solo se vengono prese per sventare una minaccia reale. Dall'inizio del 2017, il coordinamento delle analisi della situazione, le discussioni concernenti casi isolati e il dibattito permanente sulle misure di ottimizzazione della lotta contro il terrorismo nel suo complesso avvengono nel quadro del coordinamento operativo TETRA (terrorist tracking) sotto la guida di Fedpol.

5. Il Consiglio federale ha già risposto in più occasioni a domande simili (cfr. Interpellanze 15.3547 e 15.4107). La SEM e il SIC lavorano in stretta collaborazione per identificare le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per lo Stato. I dettagli di questa collaborazione e i criteri applicabili in questo processo d'identificazione sono definiti dal SIC. La SEM trasmette per valutazione al SIC i dossier dei richiedenti l'asilo in Svizzera che, a causa della loro origine, dei loro propositi o di altri elementi, potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza interna ed esterna del Paese. Il SIC li esamina ed esegue ricerche nelle sue banche dati interne ed esterne. Se trova elementi che riguardano la sicurezza, può effettuare ricerche più ampie. Il SIC comunica alla SEM la sua valutazione sulla minaccia rappresentata dalla persona interessata. La SEM trasmette al SIC tutti i dossier di richiedenti l'asilo provenienti da Paesi nei quali imperversano cellule terroristiche, indipendentemente dai sospetti concreti sull'esistenza di elementi pertinenti per la protezione dello Stato.

6. La SEM avvia una procedura di rimpatrio per ogni straniero colpito da una decisione di allontanamento o d'espulsione. Provvede a determinare l'identità della persona e a procurarsi i documenti di viaggio sostitutivi in collaborazione con il Paese d'origine. Questa collaborazione è retta da accordi bilaterali o è parte della collaborazione pragmatica tra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati partner. Generalmente la rappresentanza libica si dimostra cooperativa nell'identificare le persone con statuto irregolare ed emette documenti di viaggio sostitutivi. Inoltre la Libia è disposta a permettere un rimpatrio coercitivo. È tuttavia fatto salvo il rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Risposta del Consiglio federale.