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18.3343 · Interpellanza · 2018-03-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel settore delle autolinee beneficiarie di indennità, Auto postale Svizzera SA ha realizzato utili e tra il 2007 e il 2015 li ha trasferiti ad altri settori di attività. Come noto, questa prassi ha comportato il versamento di sussidi ingiustificati. Anche dopo le risposte fornite dal Consiglio federale nel dibattito urgente del 14 marzo 2018 si pongono domande giuridiche e domande inerenti alla politica imprenditoriale riguardo al caso specifico e alla politica della Posta in generale:

1. Il Consiglio federale come garantisce che il servizio universale della Posta venga fornito e fatturato conformemente alla legge, in tutti i settori e in tutte le imprese?

2. Quali sono le società del gruppo Posta che forniscono prestazioni nell'ambito del servizio universale? Come sono contabilizzate, fatturate e consolidate queste prestazioni?

3. Quali obiettivi in termini di utile e di redditività sono perseguiti nei singoli settori e nelle diverse imprese della Posta e, in particolare, nel settore degli autopostali e in quello della rete degli uffici postali?

4. Il Consiglio federale reputa che vi sia necessità d'intervento nelle imprese Auto postale SA e Posta Svizzera SA in relazione alla vigilanza, compresi gli organi di revisione interni ed esterni e il controllo delle finanze? Il Consiglio federale come assicura la vigilanza totale sull'intero gruppo Posta come pure sulle diverse società aziendali che forniscono prestazioni nell'ambito del servizio universale? Ritiene che vi sia necessità d'intervento a livello di alta vigilanza?

5. Qual è il parere del Consiglio federale riguardo all'istituzione di un'autorità di regolazione o di vigilanza esterna all'Amministrazione che si occuperebbe di esaminare l'efficienza e l'efficacia della Posta, di singole società del gruppo e/o di altre imprese aventi mandato di servizio pubblico?

6. Il Consiglio federale non ritiene anch'esso che sarebbero opportune regole uniformi per tutto il servizio pubblico (cfr. postulato 16.3545)?

7. Nel gruppo Posta chi si assume la responsabilità per i comportamenti non conformi alla legge? In virtù di quali regole?

8. Qual è la responsabilità della proprietaria, in particolare per quanto concerne l'approvazione dei conti e la fissazione degli obiettivi strategici?

9. Nei settori del servizio universale, il sistema di retribuzione dei quadri della Posta prevede incentivi salariali per chi consegue utili "rapidamente"?

10. In base a quali criteri e tramite chi il Consiglio federale nomina i membri degli organi? A livello preliminare viene svolta una verifica del governo d'impresa, inclusa l'analisi delle attività svolte in precedenza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sulle poste (LPO) attribuisce alla Posta due mandati nell'ambito del servizio universale, vale a dire uno per i servizi postali e uno per il traffico dei pagamenti. Sul rispetto delle disposizioni di legge relative ai due mandati vigilano rispettivamente la Commissione federale delle poste (Postcom) e l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). I requisiti relativi al servizio universale nell'ambito del trasporto pubblico sono definiti nella legge sul trasporto di viaggiatori e la vigilanza sul loro rispetto è di competenza dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

2. La Posta opera in diversi mercati. Sono tre gli ambiti di attività del gruppo:

- comunicazione e logistica, con i segmenti Postmail, Postlogistics, Swiss Post Solutions e Retepostale (società Posta CH SA);

- servizi finanziari, con il segmento Postfinance (Postfinance SA);

- traffico viaggiatori, con il segmento Auto postale SA (Auto postale SA).

Il gruppo fornisce prestazioni del servizio universale attraverso i segmenti Retepostale, Postmail, Postlogistics, Auto postale e Postfinance. Le prestazioni tra i diversi settori vengono computate attraverso prezzi di trasferimento.

La Posta può definire autonomamente la propria contabilità nel rispetto delle prescrizioni di legge (art. 52 OPO). Ai sensi dell'articolo 57 OPO ogni anno una società di revisione indipendente (KPMG SA) esegue e presenta alla Postcom la verifica dei seguenti ambiti: calcolo dei costi netti del servizio universale, rispetto dei requisiti relativi alla compensazione dei costi netti, rispetto dei requisiti relativi alla contabilità, attribuzione dei costi e dei ricavi e prova annua del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale.

3. Sulla base degli obiettivi strategici della Posta per il periodo 2017-2020 ci si aspetta che il gruppo assicuri o accresca a lungo termine il valore dell'azienda e presenti una redditività abituale in tutti i settori di attività. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che in alcuni segmenti e settori di questi ambiti di attività le disposizioni di legge o le condizioni quadro non permettono il conseguimento di utili: è questo il caso proprio del traffico regionale viaggiatori, beneficiario di indennità. La realizzazione concreta degli obiettivi strategici generali fissati dal Consiglio federale nei singoli segmenti e settori della Posta rientra nella responsabilità dei rispettivi organi competenti del gruppo ed è oggetto delle verifiche attualmente in corso per le irregolarità contabili riscontrate nella società Auto postale Svizzera SA.

4./5. Come già osservato, la Posta opera in diversi mercati e in diversi ambiti di attività, all'interno dei quali valgono differenti condizioni normative quadro. Ne consegue che non è possibile affidare a un'unica autorità l'attività di vigilanza sull'intero gruppo e che, invece, la Posta è sottoposta alla vigilanza di diversi organi, ciascuno con un proprio know-how specifico: la Postcom per la vigilanza sul servizio universale in ambito postale, l'UFCOM per la vigilanza sulle prestazioni del servizio universale nell'ambito del traffico dei pagamenti, l'UFT per il traffico viaggiatori beneficiario di indennità, la FINMA e la BNS per Postfinance e, infine, il Sorvegliante dei prezzi per la definizione dei prezzi. La legge fissa le competenze delle diverse autorità di vigilanza. Il Consiglio federale ritiene fondamentalmente valida questa suddivisione dell'attività di vigilanza, e viste le differenti situazioni e condizioni dei mercati in cui la Posta opera non ritiene nemmeno possibile semplificarla o riunirla, ad esempio in un unico organo di vigilanza.

Secondo il Consiglio federale il ricorso a un'autorità di regolazione o di vigilanza esterna all'Amministrazione non porterebbe né a maggiore efficienza né a maggiore efficacia.

6. Nel suo parere al postulato 16.3545 il Consiglio federale ha giudicato opportuna e pertinente la prassi attuale, secondo cui le basi giuridiche e istituzionali del servizio universale sono adattate in modo specifico ad ogni settore e adeguate secondo le esigenze, e ha affermato che le basi attualmente in vigore sono sufficienti a garantire in tutto il Paese prestazioni del servizio universale di alta qualità, sicure e concorrenziali. Da allora la posizione del Consiglio federale è rimasta immutata.

7. La Posta è una società anonima di diritto speciale. Fintanto che la legge sull'organizzazione della Posta (LOP; RS 783.1) non disporrà diversamente, alla Posta si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla società anonima (CO; RS 220). Esse comprendono anche le disposizioni sulla responsabilità sancite dalla normativa in materia di società anonima. Ai sensi dell'articolo 754 CO gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

8. Conformemente alla prassi della Confederazione sul governo d'impresa, il Consiglio federale guida le aziende parastatali fissandone gli obiettivi strategici. Anche per la Posta stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione, in qualità di proprietaria del gruppo, intende raggiungere. Il Consiglio federale si impegna a fissare obiettivi coerenti e lungimiranti. L'attuazione concreta e il raggiungimento degli obiettivi strategici all'interno del gruppo rientrano invece nelle competenze del consiglio di amministrazione.

All'assemblea generale, l'organo supremo della società anonima, spetta il compito, non trasferibile, di approvare il conto di gruppo. Il Consiglio federale, quale azionista unico della Posta, esercita i relativi diritti nei confronti del gruppo. Per l'approvazione del conto di gruppo il Consiglio federale si affida alla certificazione dell'organo di revisione esterno. Nel suo rapporto quest'ultimo raccomanda o sconsiglia, sulla base dei risultati della verifica, l'approvazione del conto. In un simile contesto è chiaro che l'azionista non ha alcuna responsabilità in questo ambito.

9. Anche eventuali incentivi salariali corrisposti ai quadri della Posta sono oggetto delle verifiche attualmente in corso.

10. Il Consiglio federale, quale azionista unico della Posta, elegge il consiglio di amministrazione e l'organo di revisione esterno. Come previsto nel Rapporto del Consiglio federale sul governo d'impresa del 2006 e come confermato nel rapporto di verifica della CDG, il Consiglio federale provvede affinché i consigli di amministrazione delle imprese parastatali dispongano delle conoscenze tecniche e aziendali necessarie e gli interessi della Confederazione vengano adeguatamente rappresentati. Su tale base sono stati definiti requisiti specifici per ciascuna di tali imprese. Nel caso della Posta, inoltre, il personale deve essere adeguamente rappresentato (art. 8 cpv. 3 LOP; negli statuti sono previsti 2 posti). La nomina dei consigli di amministrazione e dei presidenti avviene secondo i suddetti requisiti.

Riguardo all'organo di revisione esterno si può osservare che nel 2016 la Posta ha nuovamente conferito, tramite un bando di gara OMC, il mandato di revisione esterno alla società KPMG SA, che assolve tale compito già dal 1998. I membri della Direzione del gruppo Posta vengono nominati dal consiglio di amministrazione.

Risposta del Consiglio federale.