Lexipedia

18.3655 · Interpellanza · 2018-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Recentemente la stampa ha riferito di casi di detenuti che non sono affiliati a nessuna cassa malati e che per questa ragione non si fanno curare o lo fanno troppo tardi, perché non sono in grado di pagare le spese di tasca propria. Si tratta principalmente di turisti del crimine. Questa situazione è inaccettabile, poiché si può presumere che in seguito ne deriveranno costi ancora più elevati. Inoltre, a seconda della malattia, vi è un rischio di contagio per gli altri detenuti e il personale carcerario. È pertanto legittimo esigere che ogni detenuto, indipendentemente dal suo statuto o dalla sua nazionalità, sia affiliato all'assicurazione di base presso una cassa malati. Tuttavia, non ci si può attendere che siano i cittadini del nostro Paese a dover pagare il conto. Nel peggiore dei casi, oltre tutto, una persona che è stata derubata o picchiata dovrebbe anche contribuire a finanziare il premio della cassa malati dell'autore del crimine. In carcere i detenuti che scontano una pena hanno la possibilità di lavorare e questa possibilità dovrebbe essere introdotta anche per le persone in detenzione preventiva. Con i ricavi o il salario va finanziato in primo luogo il premio dell'assicurazione malattie. Inoltre, al momento dell'incarcerazione ogni detenuto non assicurato deve affiliarsi immediatamente a una cassa malati.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. In Svizzera quanti sono, in termini assoluti e percentuali, i detenuti non affiliati a una cassa malati?

2. Chi paga oggi le spese di cura per i detenuti non assicurati?

3. Il Consiglio federale condivide il parere che tutti i detenuti, indipendentemente dal loro statuto e dalla loro nazionalità, debbano essere affiliati all'assicurazione di base presso una cassa malati?

4. Condivide l'opinione che he i premi della cassa malati debbano essere pagati dai detenuti stessi?

5. Sostiene la proposta di introdurre nelle carceri un obbligo di lavorare, affinché i detenuti siano in grado di pagare da sé i premi dell'assicurazione malattie?

Stellungnahme des Bundesrates

Di norma l'esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni (art. 372, 377-379 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0)), che sono tenuti a garantire un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali (art. 372 cpv. 3 CP).

Tutte le persone incarcerate, incluse quelle straniere (cfr. raccomandazione CM/Rec, 2012, 12 del 12 ottobre 2012 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri concernente i detenuti stranieri), hanno diritto a un'assistenza medica adeguata, a prescindere dalle modalità di finanziamento delle relative prestazioni. Garantire a tutti i carcerati accesso alle cure mediche, in particolare ai provvedimenti di prevenzione e lotta contro le malattie infettive previsti per legge (cfr. art. 30 ordinanza sulle epidemie; RS 818.101.1), è nell'interesse della salute pubblica.

1. Non sono disponibili dati statistici al riguardo. Esperti della Confederazione e dei Cantoni che si occupano dell'argomento in un apposito gruppo di lavoro stimano che circa un terzo della popolazione carceraria, corrispondente a circa 2000 persone, non abbia un'assicurazione malattie. Si suppone che si tratti prevalentemente di stranieri che non hanno o per i quali non è possibile dimostrare un domicilio legale in Svizzera.

2. La competenza normativa in materia è dei Cantoni. Non essendo disponibili rilievi completi sulla questione, non è possibile rispondere in maniera univoca né per l'intera Svizzera, né per l'insieme delle strutture carcerarie. I Concordati sull'esecuzione delle pene e delle misure hanno emanato raccomandazioni sul finanziamento dei costi sanitari riferite anche ai carcerati non affiliati a una cassa malati. Si rimanda al riguardo al rapporto del Consiglio federale del 17 maggio 2013 in adempimento del postulato Rickli Natalie 10.3693, "Costi dell'esecuzione delle pene in Svizzera", del 27 settembre 2010 (www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/dokumentation/ber-br-d.pdf).

Il suddetto gruppo di lavoro ha riscontrato diversi modelli di finanziamento delle spese di cura per i carcerati non assicurati. Talvolta i costi sono assunti dalle competenti autorità sanitarie, altre volte vengono presentate domande di garanzia di assunzione dei costi all'ente pubblico competente in materia di aiuto sociale. Nemmeno gli iter di autorizzazione sono uniformi: in alcuni casi i costi vengono anticipati fintantoché non si stabilisce chi deve sostenerli, ma può anche accadere che non venga erogato alcun anticipo e che le domande siano autorizzate solo per le emergenze mediche.

3. In base alle disposizioni della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), tutte le persone domiciliate in Svizzera, a prescindere dal loro statuto di soggiorno o dalla loro provenienza, sono di norma tenute ad assicurarsi. Sono fatte salve eventuali norme derogatorie contenute in accordi internazionali sulla sicurezza sociale. I Cantoni vigilano sull'osservanza dell'obbligo assicurativo. Le persone non domiciliate in Svizzera, tuttavia, non sono soggette a tale obbligo e non possono essere assicurate conformemente alla LAMal.

4. La LAMal prevede che ogni persona domiciliata in Svizzera debba assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie (art. 3 cpv. 1 LAMal) e non esclude il finanziamento dei premi da parte di terzi. I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta (art. 65 LAMal). Secondo il rapporto del Consiglio federale del 17 maggio 2013 in adempimento del postulato Rickli Natalie 10.3693, "Costi dell'esecuzione delle pene", i premi dell'assicurazione malattie non sono costi di esecuzione e, qualora i detenuti non dispongano di risorse sufficienti per finanziarli, sono generalmente assunti dall'autorità competente in materia assistenziale.

5. Ai sensi del CP, le persone incarcerate in esecuzione di pene o misure sono obbligate al lavoro e ricevono in cambio una retribuzione. Per contro, in virtù di disposizioni internazionali (United Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners; the Nelson Mandela Rules) le persone in detenzione preventiva non possono essere obbligate al lavoro, come riconosciuto anche nella giurisprudenza del Tribunale federale (p. es. DTF 106 Ia 277 consid. 6a, pag. 287; DTF 123 I 221).

Risposta del Consiglio federale.