20.3101 · Interpellanza · 2020-03-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
A seguito della risposta all'interpellanza 19.4554 "Maggiore trasparenza delle casse di disoccupazione pubbliche e private" sorgono spontanee ulteriori domande, cui il Consiglio federale è pregato di rispondere.
1. Secondo il Consiglio federale tra tutte le casse di disoccupazione pubbliche e private Unia è l'unica a fornire i suoi servizi in regime forfettario. È previsto di abolire del tutto questa possibilità in modo da garantire un confronto trasparente tra le diverse casse di disoccupazione?
2. Come sono cambiati negli ultimi anni gli importi che la Confederazione ha versato alle casse di disoccupazione rispetto al numero dei disoccupati? Esiste una correlazione tra l'insieme dei dati da una parte e le singole casse dall'altra?
3. L'attuale sistema di contabilizzazione rimborsa alle casse i punti (unità di prestazioni) accumulati per le attività amministrative svolte. Di conseguenza le casse che devono smaltire una gran mole di oneri burocratici fatturano importi maggiori.
- Il Consiglio federale concorda sul fatto che questo sistema conferisce maggiore importanza alle attività amministrative rispetto al numero di collocamenti ottenuti sul mercato del lavoro?
- Il Consiglio federale concorda sul fatto che questo modo di procedere crea disincentivi, rischiando di mettere in primo piano lo svolgimento delle attività amministrative invece di incentivare l'idoneità al mercato del lavoro degli assicurati?
- La Confederazione ha verificato i sistemi di rimborso che invece di concentrarsi sulle attività amministrative puntano sull'efficacia delle prestazioni fornite (ottenimento di un posto di lavoro da parte delle persone in cerca d'impiego)?
4. È previsto che, in nome della legge sulla trasparenza e del principio stesso della trasparenza, il Consiglio federale pubblichi ogni anno un rapporto dettagliato in cui illustra in che modo le casse di disoccupazione pubbliche e private gestiscono le somme miliardarie loro affidate?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'accordo attuale, firmato fino al 2023 con i responsabili delle casse di disoccupazione, lascia a queste ultime la possibilità di scegliere un sistema di conteggio per tutto il periodo di validità. Per il periodo dal 2024 in poi, verrà negoziato un nuovo accordo. Al momento è prematuro pronunciarsi in merito a eventuali modifiche.
2. Sia a livello generale che di singole casse di disoccupazione, il rimborso delle spese amministrative è correlato ai dati sulla disoccupazione o meglio al numero dei beneficiari. I dati in questione sono riportati nella tabella e nel grafico sottostanti. Le spese amministrative faticano tuttavia a tenere il passo con la congiuntura. In periodi in cui i dati sulla disoccupazione si mostrano in forte calo, come è successo per esempio nel 2018, le spese amministrative per beneficiario subiscono un temporaneo aumento, dovuto soprattutto al fatto che le risorse di personale non possono essere adeguate ai cambiamenti nel carico di lavoro se non con un certo ritardo. In periodi in cui la crescita relativa al numero dei beneficiari è consistente, si verifica invece il contrario.
AnnoNumero di disoccupatiNumero di beneficiariSpese amministrative dellecasse di disoccupazioneSpese amministrative per beneficiario2011122'892 287'534 161'221'741 5612012125'594 277'590 157'697'088 5682013136'524 293'016 164'767'197 5622014136'764 300'109 175'498'367 5852015142'810 313'271 180'649'339 5772016149'317 330'089 188'767'757 5722017143'142 326'776 186'798'055 5722018118'103 310'345 192'774'036 621
Grafico
3. Conformemente alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, esistono diversi uffici che si occupano dell'applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0). Tra i compiti delle casse di disoccupazione rientrano una valutazione del diritto all'indennità e l'erogazione di prestazioni quali l'indennità di disoccupazione o di lavoro ridotto. Spetta invece ai servizi cantonali competenti, agli uffici regionali di collocamento e ai servizi logistici per l'approntamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro il compito di garantire un reinserimento rapido e durevole dei disoccupati nel mercato del lavoro. Per coordinare i vari uffici di esecuzione, la Confederazione si serve di due accordi, uno per le casse di disoccupazione e uno per il servizio pubblico di collocamento.
Per lo svolgimento dei compiti loro affidati, le casse di disoccupazione ricevono dei crediti. Con riferimento all'accordo, il loro obiettivo esecutivo è quello di fornire prestazioni adeguate dal punto di vista della qualità e dei costi. Ciò le incentiva a svolgere solo le attività amministrative effettivamente necessarie alle prestazioni richieste.
Dal 2000, il servizio pubblico di collocamento viene invece gestito per mezzo di un accordo orientato all'efficacia. L'obiettivo esecutivo dell'accordo è il reinserimento rapido e durevole dei disoccupati nel mercato del lavoro e il raggiungimento dello stesso viene misurato tramite indicatori di efficacia.
Per i motivi di cui sopra, il Consiglio federale non condivide la valutazione secondo la quale si potrebbe arrivare a concedere falsi incentivi. La collocazione dei disoccupati sul mercato del lavoro non è compito delle casse di disoccupazione, bensì degli URC. Alle casse di disoccupazione non possono dunque essere posti obiettivi di efficacia in questo ambito.
4. L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione pubblica ogni anno un rapporto sulla sua attività comprensivo del rendiconto annuale e di diversi dati, tra cui rientrano quelli relativi alle spese amministrative, alle quote di mercato delle casse di disoccupazione, al numero di beneficiari e a quello di disoccupati ai quali è stata fornita consulenza. Il rapporto viene pubblicato sulla pagina Internet della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.
Risposta del Consiglio federale.