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Con il cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale, i titolari di un permesso B devono essere davvero autonomi economicamente

21.4194 · Mozione · 2021-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le necessarie modifiche legislative affinché, a seguito della nuova giurisprudenza del Tribunale federale che rende di fatto sovrapponibili i permessi B ed i permessi G, ostacolando il mancato rinnovo di permessi di dimora ingiustificati e spalancando le porte ad abusi nelle prestazioni sociali, il concetto di autonomia economica dei dimoranti venga rafforzato: ai titolari di permessi B non deve più essere concesso di beneficiare di prestazioni sociali.

Begründung

Si è appreso di recente che il Tribunale federale ha "adeguato" la propria giurisprudenza in materia di permessi di dimora (permessi B). Viene così a cadere il requisito del centro degli interessi in Svizzera. Per giustificare l'ottenimento - e soprattutto il rinnovo - di un permesso B è sufficiente un "minimo di presenza" sul territorio, criterio alquanto difficile da definire.

Poiché da tempo neppure i frontalieri hanno più un obbligo di rientro quotidiano al domicilio, ma solo settimanale (cosa che ovviamente nessuno controlla) è evidente che la prassi "adattata" del TF crea un'ampia zona grigia, rendendo di fatto impossibile tracciare una linea di demarcazione tra i due tipi di permesso (B e G), i quali diventano di fatto interscambiabili. In altre parole: lo straniero, a parità di presenza sul territorio elvetico, può scegliere il tipo di permesso che più gli aggrada, a seconda della propria convenienza.

Il permesso B dà diritto ad accedere a varie prestazioni sociali, assistenza compresa. La nuova giurisprudenza permissivista del TF permette dunque a dimoranti fasulli di attingere alle casse dello Stato sociale svizzero, mantenendo però il centro degli interessi nel paese d'origine (e magari lavorandovi pure)

E' dunque evidente che il TF spalanca le porte ad ogni sorta di abusi nel settore delle prestazioni sociali.

Le conseguenze della nuova giurisprudenza si paleseranno anche sul permesso C, il cui ritiro per mancanza di autonomia finanziaria è praticamente impossibile, e che è ottenibile dopo 10 anni di permesso B. Ci potranno dunque essere titolari di permesso C con il centro degli interessi all'estero e la cui presenza in Svizzera è ridotta ad un minimo.

In queste circostanze è evidente che il criterio dell'autonomia economica dei dimoranti deve essere rafforzato.

In particolare, i titolari di permessi B non devono più avere accesso a prestazioni sociali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la più recente giurisprudenza del Tribunale federale sull'estinzione del permesso di dimora o di domicilio in caso di trasferimento del domicilio o del centro dei propri interessi all'estero comporta ripercussioni sulla prassi finora applicata dai Cantoni. Questo in particolare quando il titolare di un permesso di dimora o di domicilio trasferisce il suo domicilio all'estero ma continua a lavorare in Svizzera come frontaliere e ritorna ogni giorno o nel fine settimana all'estero. Secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale federale, in una situazione di questo tipo, i suddetti permessi non decadono più.

Il Consiglio federale ritiene tuttavia che la soluzione proposta nella mozione non sia appropriata. L'esclusione di tutti gli stranieri titolari di un permesso di dimora dalle prestazioni sociali comporterebbe ripercussioni ingiustificate per coloro che hanno effettivamente e durevolmente il centro dei loro interessi in Svizzera, e quindi non sono interessati dal problema evocato nella mozione. L'Esecutivo è tuttavia disposto a risolvere la questione sollevata. Propone pertanto di accogliere la mozione 21.4076 Marchesi "Permessi di dimora per stranieri, si ripristini chiaramente il principio del centro degli interessi" del 23 settembre 2021, che prevede una soluzione diversa, ossia l'estinzione del permesso di dimora o di domicilio se l'interessato esercita un'attività lucrativa in Svizzera quale frontaliere. In questi casi continuerà, come sinora, a essere rilasciato un permesso per frontalieri, se le condizioni richieste sono adempiute.

Nel dicembre 2021 il Tribunale federale ha pubblicato una nuova decisione (2C_5/2021 del 2 dicembre 2021) che dovrebbe mitigare la situazione di fatto evocata nella mozione. La giurisprudenza del Tribunale federale è pertanto ancora in fase di evoluzione. In caso di accoglimento della mozione Marchesi 21.4076 gli ulteriori lavori dovrebbero tenere conto anche di questi sviluppi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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