21.4365 · Interpellanza · 2021-12-01
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il 14 aprile 2021 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal) al fine di spingere le assicurazioni malattie a ridurre le loro riserve e a ridistribuirle agli assicurati.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere ad alcune domande che si pongono in questo ambito.
a. Applicando il principio secondo cui l'assicuratore fissa i premi riducendo al massimo i margini di calcolo, come, in media, i premi potrebbero coprire i costi conformemente alla legge se allo stesso tempo l'obiettivo è la riduzione dei costi?
b. Come giustificare che le riserve costituite nel corso di numerosi anni in ragione di premi troppo elevati nel Cantone A servano a fissare, riducendo al massimo i margini di calcolo, i premi che, de facto, non coprono i costi nel Cantone B?
c. La stessa domanda vale per tutti gli assicurati di un Cantone che sarebbero trattati allo stesso modo secondo l'ordinanza del Consiglio federale. Anche in questo caso, l'articolo 17 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) è la soluzione più equa e conforme alla legge: la compensazione dei premi incassati in eccesso è accordata dall'assicuratore solo agli assicurati dell'anno precedente che hanno effettivamente corrisposto premi troppo elevati. L'assicurato che lascia un assicuratore che compensa i premi incassati in eccesso riceve quindi questa compensazione, contrariamente al nuovo assicurato.
d. È ammissibile che il legislatore non abbia né discusso, né deciso principi che disciplinino la riduzione delle riserve eccedentarie? Quest'ultima è lasciata all'interpretazione dei tribunali e dell'autorità di vigilanza ed è proprio questa interpretazione a suscitare l'ira degli assicurati e a impedire il dibattito sulla riforma del sistema sanitario.
Stellungnahme des Bundesrates
1. I premi sono calcolati tra l'altro in base alle proiezioni per l'anno in corso e alle previsioni per quello successivo. Questi due elementi contengono per natura un margine di incertezza. Il meccanismo di riduzione volontaria delle riserve disciplinato dall'articolo 26 dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal; RS 832.121) prevede che l'assicuratore proponga, riducendo al massimo i margini per calcolarli, premi che coprono i costi stimati. Se alla fine i costi effettivi risultano superiori a quelli stimati, la differenza è finanziata mediante le riserve. Con questo meccanismo i premi coprono i costi, ma la probabilità di un risultato negativo è maggiore, il che comporta una riduzione delle riserve in favore degli assicurati. Questo strumento impone requisiti più elevati in materia di controllo della plausibilità dei costi.
2. Le riserve sono costituite globalmente per la totalità dei rami dell'assicurazione sociale contro le malattie e non separatamente per ciascuno di essi e, allo stesso modo, per l'intero raggio d'attività territoriale dell'assicuratore e non per Cantone. Al momento dell'approvazione dei premi, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) deve garantire, separatamente per ogni Cantone, che i premi coprano i costi cantonali. In questo contesto, l'UFSP assicura anche che in un Cantone non si ripetano per diversi anni squilibri tra premi e costi. Per altro, circa due terzi delle riserve eccedentarie provengono da investimenti degli assicuratori; tuttavia questi redditi non possono essere attribuiti ai singoli Cantoni.
3. La compensazione dei premi incassati in eccesso avviene in modo retrospettivo e l'assicuratore è in grado di identificare gli assicurati che l'anno precedente hanno pagato premi troppo elevati. La riduzione volontaria delle riserve, invece, è approvata in un'ottica prospettiva, ovvero per l'effettivo futuro. A causa dei cambiamenti di assicuratore non è possibile determinare quali siano gli assicurati che effettivamente hanno contribuito alla costituzione delle riserve nel corso degli anni. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato la legalità di questo meccanismo (DTAF C-6445/2016).
4. Il legislatore ha emanato la disposizione legale (art. 16 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal; RS 832.12) sulla base della quale il Consiglio federale ha adottato lo strumento di riduzione volontaria delle riserve. Nel quadro dell'elaborazione dell'OVAMal, le due commissioni parlamentari competenti sono state invitate a esprimersi in merito e durante le sessioni hanno esaminato nel dettaglio il progetto del Consiglio federale ottenendo risposte a tutte le loro domande. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la procedura legislativa sia stata rispettata.
Risposta del Consiglio federale.