21.4428 · Postulato · 2021-12-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di analizzare come garantire che in caso di uscita collettiva o individuale le riserve di fluttuazione e le riserve tecniche siano assegnate correttamente.
Deve inoltre presentare al Parlamento un rapporto in cui spiega come regolare questo aspetto attraverso la legge sul libero passaggio (LFLP) per evitare discriminazioni.
Begründung
La liquidazione parziale e il libero passaggio sono correlati. L'articolo 53b della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) stabilisce tra l'altro che, se l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto, le condizioni per la liquidazione parziale sono "presumibilmente" adempiute. Gli istituti di previdenza disciplinano i dettagli nei loro regolamenti e la procedura per la liquidazione parziale deve essere approvata dall'autorità di vigilanza. La LFLP disciplina in dettaglio tra l'altro il calcolo delle prestazioni d'uscita in caso di uscita individuale. In entrambi i casi si tratta del versamento di prestazioni quando si lascia l'istituto di previdenza.
A seconda del volume dell'effettivo degli assicurati e delle dimensioni dell'uscita collettiva, in caso di liquidazione parziale sussiste il diritto a fondi liberi e dunque anche a riserve di fluttuazione e a riserve tecniche. Lo stesso vale in caso di uscita individuale. Se la riduzione non è considerevole, l'assicurato riceve dunque una prestazione di libero passaggio senza quote proporzionali delle riserve né fondi liberi.
Secondo la statistica delle casse pensioni, nel 2020 ormai in tutti gli istituti più del 15 per cento dei 1064 miliardi di franchi di patrimonio si trova in riserve di fluttuazione e in riserve tecniche. In alcuni istituti i volumi sono persino più elevati.
Si pone dunque la domanda se le uscite individuali, in particolare in caso di "considerevole" riduzione dell'effettivo del personale, siano svantaggiate rispetto alle uscite collettive. La definizione di "considerevole riduzione" pone un grosso problema in particolare per le PMI. Le prestazioni d'uscita vengono infatti calcolate una volta come uscita collettiva e un'altra come uscita individuale e con eventuali differenze tra una regione di vigilanza e l'altra.
Occorrerebbe dunque una procedura amministrativa semplice che permetta di assegnare correttamente nelle prestazioni di libero passaggio pro rata temporis quote proporzionali delle riserve di fluttuazione e delle riserve tecniche. Al fine di evitare complicati calcoli attuariali, per le uscite nell'anno corrente si potrebbe per esempio prendere come riferimento i valori di bilancio dell'anno precedente. Ovviamente andrebbe tenuto conto anche delle perdite in caso di copertura insufficiente. Tuttavia, in virtù del regime obbligatorio della previdenza professionale le prestazioni di libero passaggio andrebbero garantite attraverso il conto testimone.
Questa semplificazione potrebbe essere applicata anche in caso di liquidazione parziale, se un numero considerevole di assicurati uscisse individualmente da un istituto senza affiliarsi insieme a uno nuovo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Sia le basi legali (art. 335 d CO) sia l'abbondante giurisprudenza in materia stabiliscono i criteri quantitativi e temporali di cui occorre tenere conto per definire se la riduzione dell'effettivo del personale può essere qualificata come "considerevole" e, se del caso, procedere a una liquidazione parziale dell'istituto di previdenza.
Attualmente non vi è alcuna discriminazione tra gli assicurati per quanto concerne un eventuale diritto a riserve e accantonamenti, che non vengono mai distribuiti individualmente, sia che si tratti di uscite collettive che di uscite individuali. Un'eventuale partecipazione a riserve e accantonamenti è trasferita direttamente all'istituto di previdenza che riprende gli assicurati usciti. E gli assicurati che entrano individualmente in un nuovo istituto non devono effettuare nessun riscatto in riserve e accantonamenti, ma beneficiano di quelli già esistenti.
Le riserve e gli accantonamenti coprono dunque sia gli assicurati che i beneficiari di rendita. Lo scopo è di permettere agli istituti di previdenza di versare in qualsiasi momento le prestazioni dovute, per esempio in caso di forte calo dei rendimenti nei mercati finanziari. Trattare in modo equivalente le uscite individuali e le uscite collettive, prevedendo una partecipazione a riserve e accantonamenti indipendente dall'esistenza di una situazione di liquidazione parziale, significherebbe attribuire a ciascun assicurato attivo un diritto individuale a questi mezzi, che sarebbero così trasformati in impegni individuali degli istituti di previdenza, il che è contrario al loro scopo di garantire la sicurezza della situazione finanziaria.
Applicare i valori di bilancio della liquidazione parziale al momento della chiusura dell'esercizio a tutte le uscite individuali dell'anno successivo, come proposto dall'autore del postulato, produrrebbe disparità, in particolare in caso di fluttuazioni borsistiche importanti: il diritto individuale non sarebbe più commisurato alla situazione finanziaria effettiva. Tentare inoltre di contrastare i problemi connessi allo scarto temporale obbligando gli istituti di previdenza ad allestire un bilancio tecnico a ogni uscita individuale porterebbe a un sovraccarico di lavoro amministrativo degli istituti che si ritroverebbero permanentemente in liquidazione parziale. Peraltro aumenterebbero anche i procedimenti dinanzi ai tribunali, producendo un ritardo nel pagamento delle prestazioni agli assicurati.
Se venisse accolta la soluzione proposta dall'autore del postulato, anche le prestazioni di libero passaggio in capitale dovrebbero essere trattate in modo analogo. Di conseguenza, i prelievi anticipati per l'acquisto di proprietà d'abitazioni o le prestazioni versate in caso di divorzio dovrebbero subire le stesse variazioni delle prestazioni di libero passaggio degli assicurati uscenti. Ciò sfocerebbe non solo in una mancanza di trasparenza per gli assicurati, ma porterebbe anche a un sovraccarico amministrativo per gli istituti di previdenza e a una moltiplicazione dei procedimenti dinanzi ai tribunali.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.