Non escludere più la renitenza alla leva quale motivo d'asilo in relazione a crimini di guerra
22.4516 · Mozione · 2022-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sull'asilo affinché la renitenza alla leva non sia più esclusa quale motivo d'asilo se è verosimile che la persona interessata sarebbe costretta a partecipare a crimini di guerra.
Begründung
Conformemente all'articolo 3 capoverso 3 della legge sull'asilo (LAsi), la renitenza alla leva non costituisce, di per sé, un motivo d'asilo. Nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, gli svantaggi di questa disposizione emergono con chiarezza: ad esempio, la domanda d'asilo di una dottoressa russa critica nei confronti del regime è stata respinta nonostante sussista il rischio che sia mandata al fronte in veste di medico e nonostante i disertori in Russia rischino pene draconiane.
Nel messaggio concernente la revisione della legge sull'asilo 2010, quando questa clausola derogatoria è stata introdotta, il Consiglio federale ha sì argomentato che esiste un diritto all'asilo in caso di renitenza alla leva se il rifiuto di prestare servizio militare o la diserzione fungono da pretesto per punire una persona in misura sproporzionatamente severa a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue convinzioni politiche. Le esperienze attuali forniscono tuttavia un altro quadro della situazione.
Esistono indizi schiaccianti che la guerra condotta dalla Russia a Buja, Mariupol e innumerevoli altri luoghi adempie la fattispecie dei crimini di guerra. È particolarmente deplorevole che le attuali norme della legge sull'asilo non permettano, a causa della clausola derogatoria, di proteggere in Svizzera persone che molto probabilmente dovrebbero partecipare a questi crimini di guerra. La situazione è diversa ad esempio in Germania. Nel 2015 la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha infatti stabilito che un renitente alla leva ha diritto all'asilo se deve attendersi che le sue truppe commettano crimini di guerra.
La legge sull'asilo deve pertanto essere adeguata alla giurisprudenza della CGUE affinché anche in Svizzera possa essere accordato l'asilo ai renitenti alla leva che rischiano di dover partecipare a crimini di guerra.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come indicato dall'autrice della mozione, la renitenza alla leva non costituisce, di per sé, un motivo a sé stante per ottenere asilo in Svizzera. Tuttavia, quando una persona fa valere questo motivo, occorre esaminare sistematicamente se il rifiuto di prestare servizio militare la espone a uno pregiudizio serio ai sensi della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31). Sono dunque le ripercussioni del rifiuto di prestare servizio militare per il richiedente a essere rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato e non le ragioni del rifiuto.
Nel suo rapporto del 27 settembre 2018 sull'attualità e l'importanza della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951, stilato in adempimento del postulato 18.3930 Damian Müller, il Consiglio federale osserva che le condizioni per ottenere la qualità di rifugiato sono adempiute soltanto se la renitenza alla leva o la diserzione è legata a una persecuzione ai sensi della suddetta convenzione e della LAsi. Se dall'esame del singolo caso risulta che la pena non serve soltanto ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di leva, ma anche a considerare il renitente alla leva o il disertore come un oppositore politico che sarà sanzionato con una pena sproporzionatamente severa e trattato in maniera contraria ai diritti umani, è data una persecuzione rilevante per l'asilo.
La richiesta dell'autrice della mozione di riconoscere sistematicamente la qualità di rifugiato sulla semplice base della renitenza alla leva, senza esaminare se la persona rischia una persecuzione rilevante per l'asilo, contraddirebbe l'intento di protezione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).
Se invece in caso di renitenza alla leva o diserzione il richiedente non rischia una persecuzione rilevante per l'asilo, ma vi sono indizi secondo cui molto probabilmente sarà obbligato a commettere crimini di guerra nel quadro del suo obbligo di prestare servizio militare, questo elemento deve essere considerato nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e l'interessato può, se necessario, ottenere un'amissione provvisoria.
In merito all'attuale situazione legata alla guerra in Ucraina, finora nessun cittadino russo che ha fatto valere una diserzione o una renitenza alla leva è stato allontanato verso la Russia.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.