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23.321 · Iniziativa cantonale · 2023-11-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,

visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999;

visto l'articolo 115 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento;

visto l’articolo 156 della legge del 13 dicembre 1985 concernente il regolamento del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,

considerato che

- lo «stealthing» è una pratica che consiste nello sfilare furtivamente il preservativo durante la penetrazione;

- il Tribunale federale ha ritenuto che il fatto di sfilare furtivamente e senza il consenso del partner il preservativo durante un rapporto sessuale non costituiva un'infrazione nel senso di un «atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere» (art. 191 CP);

- il Tribunale federale ha ritenuto che la vittima non fosse incapace di resistere benché ignorasse che era stato sfilato il preservativo e avesse insistito per avere un rapporto sessuale protetto;

- lo «stealthing» non costituisce neppure violenza carnale (art. 190 CP);

- i tribunali ritengono che l'uso del preservativo costituisca una delle modalità per compiere l'atto sessuale;

- il legislatore e la giurisprudenza federale presuppongono un comportamento aggressivo e di una certa intensità per applicare gli articoli 189 e 190 CP;

- nella grande maggioranza dei casi gli autori di «stealthing» sono scagionati;

- il nuovo diritto federale in materia sessuale non prevede disposizioni esplicite sullo «stealthing»;

- il rischio che i tribunali continuino a non condannare gli autori di «stealthing»,

chiede all’Assemblea federale

di istituire una norma esplicita sullo «stealthing».

Begründung

La prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili riveste un'importanza centrale e passa principalmente attraverso l'uso del preservativo, che impedisce di trasmettere malattie per via sessuale.

Nello stealthing l'uomo sfila il preservativo durante un rapporto sessuale consenziente all'insaputa e senza il consenso del partner. La vittima scopre talvolta di essere stata ingannata solo una volta terminato il rapporto. Le conseguenze di questo atto sono le stesse come nel caso di un rapporto sessuale non protetto: oltre al rischio di una gravidanza, non vanno esclusi rischi di infezioni sessualmente trasmissibili (IST) mediante il passaggio di:

- batteri: clamidia, gonorrea (detta anche «scolo»), infezione da gardnerella vaginalis, sifilide, linfogranuloma venereo (LGV);

- virus: virus del papilloma umano (HPV), herpes, epatite B, epatite C, HIV/AIDS;

- funghi: micosi (candidosi);

- parassiti: tricomoniasi, scabbia, piattole (pidocchi del pube).

Nonostante tutte queste conseguenze, la pratica dello stealthing non è esplicitamente punita da una disposizione del Codice penale e le condanne sono rarissime.

Per il Tribunale federale, l'articolo 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) tutela unicamente l'integrità e l'autodeterminazione sessuali. La condizione a cui una persona subordina il proprio consenso a un rapporto sessuale è da ritenersi rilevante soltanto se concerne caratteristiche essenziali del rapporto stesso. È il caso dell'uso del preservativo. Sfilando furtivamente il preservativo, il rapporto sessuale inizialmente consensuale si trasforma in un nuovo atto sessuale che lede il bene giuridico protetto dall'articolo 191 CP. Lo stealthing non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 191 CP ai sensi della vigente legge, poiché la capacità della vittima a opporre resistenza in quanto tale resta intatta. L'incapacità a resistere di cui all'articolo 191 CP non è quindi data.

Lo stealthing non rientra nemmeno nel campo d'applicazione degli articoli 189 CP (coazione sessuale) e 190 CP (violenza carnale), che proteggono il diritto all'autodeterminazione e all'integrità sessuali, per mancanza di costrizione, minacce, violenza, pressioni di ordine fisico o incapacità a resistere. Queste infrazioni presuppongono una certa violenza nei confronti di adulti in grado di opporre resistenza.

La revisione del diritto penale in materia sessuale, adottata dal Parlamento il 16 giugno 2023, permetterà segnatamente di colmare alcune lacune del Codice penale svizzero, svecchiando un diritto obsoleto sorpassato dalle realtà sociali. Lo stealthing dovrebbe essere qualificato come coazione sessuale o violenza carnale. Tuttavia il Parlamento ha rinunciato a considerare infrazione il fatto di sfilare il preservativo all'insaputa o contro la volontà dell'altra persona durante un rapporto sessuale consenziente, ritenendo che il nuovo articolo 190 capoverso 1 avrebbe compreso questo caso.

Rimane il rischio che i tribunali continuino a non sanzionare gli autori di stealthing per mancanza di una base legale sufficientemente esplicita.

Per questa ragione la presente proposta di risoluzione chiede che sia istituita una base legale esplicita per lo stealthing.