Lexipedia

Conseguenze inattese della fusione tra UBS e CS sul settore assicurativo della Svizzera

23.3731 · Interpellanza · 2023-06-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Le assicurazioni e le banche operano secondo modelli aziendali differenti, poiché gli impegni derivanti dai contratti assicurativi sono generalmente connessi al verificarsi di un evento. Il Consiglio federale può confermare che non si corre il rischio che le imprese di assicurazione precipitino in una perdita di fiducia?

2. Cosa fa per evitare che si verifichi un’ulteriore perdita di fiducia degli investitori verso la piazza finanziaria della Svizzera e per garantire che il settore assicurativo del nostro Paese possa mantenere un accesso competitivo ai mercati internazionali dei capitali?

3. Condivide l’opinione secondo cui, nel diritto sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione appena aggiornato per rispondere agli standard internazionali, la graduatoria dei creditori è stabilita in maniera vincolante e, qualora un’impresa di assicurazione si trovasse in difficoltà economiche, ci sarebbe tempo sufficiente per non dover ricorrere al diritto di necessità?

Begründung

L’acquisizione imposta di Credit Suisse (CS) da parte di UBS con l’azzeramento delle obbligazioni AT1 di CS ha alimentato grandi incertezze sui mercati finanziari internazionali. Ciò potrebbe ripercuotersi anche sui prezzi dei titoli obbligazionari delle imprese svizzere che operano nel settore dei servizi finanziari. Affinché le imprese di assicurazione possano continuare a raccogliere capitale complementare a condizioni concorrenziali mediante gli strumenti Tier 2, occorre che il Consiglio federale chiarisca quale gerarchia dei creditori applicare nel caso in cui si rivelasse necessario un risanamento o una liquidazione di un’impresa di assicurazione.

In Svizzera, il settore assicurativo genera circa la metà del valore aggiunto lordo del settore finanziario; è un pilastro fondamentale della piazza finanziaria e agisce da stabilizzatore.

Il modello aziendale delle assicurazioni è orientato sul lungo termine, perciò differisce notevolmente da quello delle banche. Il diritto sulla sorveglianza è stato aggiornato proprio per rispondere agli standard internazionali e ora integra il diritto di risanamento. Inoltre, con un tasso medio di solvibilità del 238 per cento, in Svizzera le imprese di assicurazione dispongono di una capitalizzazione eccellente.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’attività assicurativa e il modello aziendale delle banche presentano differenze importanti. Sulla base dell’usuale configurazione dei contratti, una crisi di fiducia verso il settore assicurativo non comporterebbe un immediato deflusso di fondi della clientela, tale da mettere in pericolo l’impresa né da innescare un effetto di contagio alle altre compagnie assicurative. Ad esempio, i pagamenti di impegni delle assicurazioni sono legati al verificarsi di un evento sul quale l’assicurato non ha alcun controllo. Costituiscono un’eccezione le assicurazioni sulla vita riscattabili (comprese le soluzioni assicurative complete per la previdenza professionale). Tuttavia, in tal caso occorre tenere conto di eventuali accordi contrattuali volti a contrastare un deflusso di fondi immediato. Generalmente tali accordi attenuano l’urgenza di trovare soluzioni immediate in caso di crisi.

2. e 3. Sulla base della riveduta legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA, RS 961.01), a inizio giugno 2023 il Consiglio federale ha precisato i criteri relativi agli strumenti di capitale assorbenti il rischio e rafforzato la capacità di risanamento delle assicurazioni nell’ambito della revisione dell’ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS, RS 961.011; entrata in vigore: 1.1.2024).

Attualmente il finanziamento delle assicurazioni avviene principalmente tramite il capitale sociale e i cosiddetti «strumenti Tier 2». Le basi legali rivedute sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione ammettono tale struttura di finanziamento anche per il futuro. Gli strumenti Tier 2 conservano la loro natura di strumenti di sospensione subordinati, sulla base della quale, in conformità con i requisiti minimi regolamentari, non devono presentare alcun livello di attivazione contrattuale (il cosiddetto «trigger») per l’ammortamento o la conversione in capitale. Lo stesso non vale per gli strumenti Tier 1, generalmente consentiti anche per le imprese di assicurazione. Gli strumenti Tier 2 vengono potenzialmente ammortizzati o convertiti solamente in caso di risanamento o fallimento. In caso di continuità aziendale al di fuori del risanamento, il credito verrebbe potenzialmente sospeso temporaneamente per gli strumenti Tier 2, ma secondo la procedura prevista dalla legge (cfr. art. 51 cpv. 2 LSA) non verrebbe ammortizzato o convertito. In linea di massima il credito dei creditori rimane quindi intatto. Nel quadro di una procedura di risanamento o di fallimento, le perdite sono a carico in primo luogo degli azionisti e solamente in seguito dei creditori, in conformità con la gerarchia stabilita nell’articolo 52d LSA.

Nel complesso, la revisione della LSA (e dell’OS) porta a un miglioramento della competitività della piazza assicurativa della Svizzera, rendendola più interessante per gli investitori internazionali. Il Consiglio federale ritiene che, con la modernizzazione della normativa in materia di risanamento e in considerazione delle caratteristiche dell’attività assicurativa, il ricorso al diritto di necessità dovrebbe essere evitato anche in futuro. Anche nel settore delle assicurazioni, una capitalizzazione sufficiente e solida è fondamentale per tutelare clienti e creditori.

Conseguenze inattese della fusione tra UBS e CS sul settore assicurativo della Svizzera | Lexipedia | Lexipedia