24.3504 · Mozione · 2024-05-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire nel Codice di procedura penale la base legale per la messa al sicuro di dati a rischio dopo l’apposizione di sigilli.
Begründung
Nei procedimenti penali, importanti quantità di dati sono regolarmente messe al sicuro sequestrando un supporto di dati sul quale sono salvaguardati dati (p. es. cellulare, tablet o notebook) o mettendo direttamente al sicuro i dati (p. es. da un server, un cloud o un account webmail). Se l’imputato esige che i dispositivi o i dati vengano sigillati, occorre stabilire se le autorità di perseguimento penale possano ancora mettere temporaneamente al sicuro i dati (p. es. sotto forma di backup a specchio) prima che il giudice dei provvedimenti coercitivi abbia deciso in merito al dissigillamento. Il perseguimento penale può essere compromesso se i dati a rischio (volatili) non sono messi temporaneamente al sicuro. Si rischia di perdere i dati, ad esempio perché alcuni servizi di chat contengono un’impostazione per cancellare i messaggi dopo un periodo di tempo predefinito. In ogni caso, i dati di localizzazione sono di norma sovrascritti dopo pochi giorni e i dati di accesso ad account online sono salvati localmente soltanto per un periodo di tempo limitato. Infine, fino alla decisione in merito al dissigillamento, i dati possono essere cancellati anche da remoto in quanto le autorità non hanno accesso alla password dell’applicazione. Questa situazione è problematica per le autorità di perseguimento penale. Il Tribunale federale si è di recente pronunciato su un caso che verteva proprio su tale questione (DTF 148 IV 221). Ha tuttavia esaminato soltanto se la procedura nel caso concreto fosse conforme al diritto federale. Il Tribunale federale non l’ha ritenuta conforme poiché dopo l’apposizione dei sigilli la polizia e il ministero pubblico non possono mai effettuare operazioni con o su dati sigillati. I dati a rischio devono all’occorrenza essere messi al sicuro ricorrendo al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questa decisione della Corte suprema non costituisce tuttavia una base legale sufficiente per indicare come procedere in tali casi nel rispetto dello Stato di diritto. In assenza di una base legale sufficiente sussiste purtroppo il rischio che le inchieste basate su salvaguardie provvisorie di dati vengano successivamente qualificate come inutilizzabili da un giudice del merito. Un tale rischio processuale è inaccettabile, soprattutto in casi importanti, complessi e transfrontalieri.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La copia dei dati di apparecchi elettronici sequestrati nell’ambito di un procedimento penale è talvolta opportuna per prevenirne la modifica o cancellazione. Nella DTF 148 IV 221 del 28 febbraio 2022 citata dall’autore della mozione, il Tribunale federale ha stabilito che la copia è illecita se è effettuata od ordinata dall’autorità che dirige l’indagine, poiché non è escluso che possa venire a conoscenza dei dati. Secondo il Tribunale federale la copia dei dati non è di per sé illecita e ha illustrato diverse possibilità di copiare i dati se risulta necessario per evitarne la perdita o la modifica. Se l’interessato chiede l’apposizione dei sigilli sui dati, l’autorità di perseguimento penale può domandare di copiarli nel momento in cui domanda il dissigillamento al giudice competente (nel procedimento penale ordinario si tratta del giudice dei provvedimenti coercitivi). Inoltre, se necessario quest’ultimo può anche ordinare d’ufficio la copia dei dati. Il Tribunale federale non ha mai indicato che il diritto allora vigente era lacunoso o non permetteva le summenzionate soluzioni per effettuare una copia. Dal punto di visto del Consiglio federale, questo argomento basta già a negare la necessità di un intervento legislativo ai sensi della mozione.In questo contesto è importante precisare che le disposizioni del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) in materia di sigilli sono state modificate nell’ambito della revisione del 17 giugno 2022, quindi appena alcuni mesi dopo la sentenza del Tribunale federale, e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024. L’articolo 248a capoverso 6 CPP permette ormai esplicitamente al giudice dei provvedimenti coercitivi di designare agenti di polizia o terzi quali esperti nella procedura di dissigillamento, incaricandoli di assicurargli l’accesso al contenuto di apparecchi elettronici o di salvaguardarne l’integrità. Il nuovo diritto fa quindi espressamente riferimento allo sblocco dei supporti di dati e alla loro copia, ampliando le possibilità a disposizione delle autorità rispetto al diritto vigente al momento della sentenza del Tribunale federale. Prima di modificare nuovamente il CPP occorre attendere gli effetti delle nuove disposizioni sulla questione sollevata nella mozione. Il Consiglio federale osserverà pertanto attentamente la loro applicazione e in particolare la tematica della copia rapida dei dati sequestrati per evitare che vadano persi. All’occorrenza, proporrà le modifiche legislative necessarie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.