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24.3885 · Mozione · 2024-09-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali necessarie affinché le persone del settore dell’asilo condannate in via definitiva per delitti o crimini perdano automaticamente il loro diritto di soggiorno in Svizzera e debbano lasciare il Paese volontariamente o essere espulse dalle autorità.

Begründung

La statistica criminale di polizia (SCP) 2023 della Svizzera evidenzia che sempre più criminali sono persone del settore dell’asilo. Si è infatti passati da 3651 casi nel 2022 a 5945 l’anno scorso, con un aumento del 39 per cento. I reati sono commessi in particolare da persone provenienti dal Nord Africa. Secondo la SCR, nel 2023 tra gli autori di reati registrati dalla polizia figuravano 1205 cittadini algerini e 727 marocchini. Le condizioni attualmente in vigore per un’espulsione giudiziaria sono insufficienti, dato che manifestamente non esplicano alcun effetto deterrente. Un inasprimento delle disposizioni legali comportante un’espulsione sistematica contribuisce alla prevenzione dei reati e mostra alla popolazione che la sua sicurezza e protezione è ritenuta più importante del diritto di soggiorno degli autori di reati, che inoltre abusano perfidamente dell’ospitalità del nostro Paese.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale comprende le preoccupazioni dell’autore della mozione. Come ha già indicato nel parere relativo alla mozione Buffat 24.3429, è inaccettabile che persone del settore dell’asilo commettano reati. Tuttavia, un’applicazione sistematica degli strumenti esistenti permette già di soddisfare la richiesta avanzata nella mozione. Se uno straniero è condannato per un crimine o un delitto, le competenti autorità giudiziarie ne ordinano l’espulsione (art. 66a–66d del Codice penale, CP; RS 311.0). Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera (art. 66a cpv. 2 CP). Inoltre, l’esecuzione dell’espulsione obbligatoria può essere sospesa se norme imperative del diritto internazionale vi si oppongono (art. 66d CP). In tutti gli altri casi in cui queste deroghe non sono applicabili, le persone del settore dell’asilo oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato perdono il loro diritto di soggiorno e devono lasciare la Svizzera (art. 53 lett. c, 64 cpv. 1 lett. e, 73 lett. c e 79 lett. d della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31]; art. 83 cpv. 9 della legge sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Inoltre, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può revocare un’ammissione provvisoria se in Svizzera l’interessato è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici (art. 83 cpv. 7 lett. a e b LStrI). Non è concesso asilo ai rifugiati che hanno commesso un atto riprensibile o che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 53 lett. a e b LAsi). La SEM può revocare l’asilo ai rifugiati riconosciuti che hanno attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromettono o hanno commesso reati particolarmente riprensibili (art. 63 cpv. 2 lett. a LAsi). In linea di massima devono lasciare la Svizzera se l’esecuzione dell’allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 1 LStrI).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.