I giudici svizzeri presso la Corte europea dei diritti dell'uomo devono essere nominati dal Parlamento
24.3985 · Mozione · 2024-09-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare la base legale affinché sia l’Assemblea federale e non più il Consiglio federale a nominare i candidati svizzeri alla carica di giudice presso la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU).
Begründung
Le sentenze della Corte EDU influiscono sempre più sulla giurisprudenza e possono rendere necessarie modifiche di leggi e prassi nazionali.
Oggi l’Assemblea federale elegge i giudici del Tribunale federale. In futuro dovrà decidere anche chi rappresenterà la Svizzera in seno alla Corte EDU.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all’articolo 22 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), i giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) per ciascuno Stato contraente su una lista di tre candidati proposta dallo Stato contraente in questione. Essendo l’APCE l’organo di elezione, il ruolo dell’Assemblea federale non può essere lo stesso che per l’elezione dei giudici dei tribunali della Confederazione. Ogni Stato parte alla CEDU fissa le modalità della procedura nazionale di selezione che porta all’allestimento della lista di tre nomi. Attualmente questa lista è formalmente adottata dal Consiglio federale, che in seguito la trasmette al Consiglio d’Europa. Dall’elezione del successore del giudice Malinverni nel 2011, l'Assemblea federale è ampiamente coinvolta nella procedura di nomina dei candidati al posto di giudice: il Consiglio federale trasmette i dossier delle persone preselezionate alla Delegazione parlamentare svizzera presso il Consiglio d’Europa (DCE), che a sua volta coinvolge nella procedura di selezione la Commissione giudiziaria (CG). I candidati sostengono un’audizione dinanzi alla DCE e alla CG riunite, le quali successivamente raccomandano tre nomi che il presidente della DCE trasmette al Consiglio federale con una valutazione delle audizioni. Nella pratica, il Consiglio federale trasmette questa lista di tre nomi al Consiglio d’Europa senza modificarla. Occorre rammentare che precedenti oggetti parlamentari volti a conferire al Parlamento la competenza di nominare il giudice svizzero a Strasburgo sono stati respinti (cfr. mozione 94.3476 CS «Liste de candidats des juges suisses à la Cour européenne de justice»; iniziativa parlamentare 13.447 Alfred Heer «Il Parlamento deve eleggere giudici svizzeri alla Corte EDU a Strasburgo»).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.