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Rafforzare la libertà contrattuale nei rapporti con i pazienti = sgravare efficacemente e rapidamente chi paga i premi e gli organi pubblici responsabili degli ospedali

24.4029 · Mozione · 2024-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue o analogamente l’articolo 44 capoverso 2 LAMal: Il fornitore di prestazioni può rinunciare in qualsiasi momento a fornire prestazioni conformemente alla presente legge. In tal caso non ha alcun diritto a rimunerazioni ai sensi della presente legge. Se l’assicurato si rivolge a un tale fornitore di prestazioni, questi deve previamente avvertirlo della propria ricusa.

Begründung

La legislazione vigente (art. 44 cpv. 2 LAMal, fatto salvo l’art. 45 LAMal) non permette di obbligare un fornitore di prestazioni mediche a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) (DTF 133 V 218 consid. 7.1). D’altro canto, un fornitore di prestazioni non può nemmeno scegliere liberamente a seconda dei casi se vuole esercitare o no a carico dell’AOMS né ricusare soltanto determinati assicuratori-malattie (cfr. Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, Zurigo 2018, art. 44 n. marg. 8). Attualmente è inoltre necessario dichiarare previamente la propria ricusa alle autorità. Questi ostacoli impediscono, per esempio, a un medico di famiglia di curare se necessario a titolo privato e senza formalità burocratiche pazienti a loro spese. Fornire cure mediche a carico del paziente sgrava in modo rapido ed efficace chi paga i premi e gli organi responsabili degli ospedali (p. es. i pronto soccorso sovraccarichi degli ospedali pubblici).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In base all’attuale quadro legale, nessun fornitore di prestazioni è tenuto a sottostare alle disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10); c’è infatti già la possibilità di rifiutare di fornire prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) (art. 44 cpv. 2 LAMal). In questo caso, il fornitore di prestazioni deve dichiarare la propria ricusa all’organo cantonale competente. Optando per la ricusa, il fornitore di prestazioni non sottostà più alle tariffe e ai prezzi concordati nelle convenzioni tariffali applicabili alla LAMal. Può quindi fatturare le proprie prestazioni alla tariffa che preferisce. Se un assicurato si rivolge a un tale fornitore di prestazioni, questi deve previamente avvertirlo della propria ricusa.

Consentire la ricusa senza alcuna dichiarazione al servizio cantonale competente comprometterebbe la garanzia dell’approvvigionamento di cure per la popolazione in Svizzera, poiché per le autorità cantonali diventerebbe impossibile conoscere l’offerta sanitaria nell’ambito dell’AOMS sul loro territorio e quindi gestirla. Una ricusa che riguarda unicamente alcune prestazioni contemplate dal catalogo LAMal o alcuni assicuratori avrebbe inoltre conseguenze negative, soprattutto per gli assicurati. I fornitori di prestazioni potrebbero infatti essere tentati di non fornire più tutte le prestazioni previste dal catalogo LAMal, ma unicamente quelle fatturate secondo una tariffa attrattiva. Potrebbero inoltre dare la preferenza a pazienti assicurati presso determinati assicuratori-malattie (che presentano un profilo di rischio minimo) oppure a persone disposte a pagare le proprie cure a un prezzo superiore a quello previsto dalla tariffa applicabile all’AOMS. In tal modo, l’accesso al catalogo delle prestazioni dell’AOMS non sarebbe più garantito nella stessa misura per tutte le persone indistintamente e verrebbe incoraggiata una disparità di trattamento tra gli assicurati da parte dei fornitori di prestazioni.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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