24.4341 · Interpellanza · 2024-12-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il counselling ha un ruolo nei processi di cambiamento. Aiuta le persone a ritrovare il proprio benessere psichico e sociale. I consulenti offrono supporto e ascolto a chi si trova in situazioni di difficoltà. Benché esista un percorso formativo ufficiale garantito dall’Associazione svizzera di Consulenza (SGfB, Schweizerische Gesellschaft für Beratung), l’attività di counsellor non dispone di alcun riconoscimento ufficiale. C’è dunque la necessità che la professione sia regolamentata dalla Divisione preposta della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Begründung
Il counselling fornisce un aiuto sensibile, permettendo alla persona, grazie a un processo di esplorazione delle difficoltà, di acquisire prospettive di cambiamento nell’ambito lavorativo, sociale, familiare, aziendale e personale. Svolge anche una funzione preventiva riducendo il rischio di sviluppare disturbi psichici più gravi. Il counselling si configura come una risorsa per l’individuo, poiché consente di affrontare il disagio in modo tempestivo e adeguato. Dal 2012 il diploma federale di "Consulente in ambito psicosociale/counselling" ha rappresentato un passo significativo per la professione. Il titolo, che si ottiene superando l'esame professionale superiore (EPS), conferisce un riconoscimento ufficiale e protetto dalla Confederazione contribuendo ad elevare lo standard qualitativo del servizio offerto.
Nonostante ciò, la professione di counselling in Svizzera si trova in una situazione paradossale. Infatti, esso non è ancora regolamentato secondo le direttive della SEFRI, secondo cui l’esercizio di un’attività in Svizzera può essere svolta soltanto in possesso di determinate qualifiche professionali (diplomi, titoli, certificati) conformi a quanto stabilito in un’apposita ordinanza o legge. Allo stato attuale non esiste uno statuto giuridico che ne tuteli l’esercizio. Oltre a essere un’anomalia, l’assenza di regolamentazione non permette di proteggere né i professionisti né i fruitori del servizio. La presenza di "professionisti" non qualificati per legge può compromettere la qualità dell'assistenza ricevuta.
Pertanto, chiedo se il Consiglio Federale, condivide la necessità del riconoscimento del titolo di counsellor, realtà già consolidata in Australia, Inghilterra, USA e Canada e quali passi intende intraprendere.
Stellungnahme des Bundesrates
Per il Consiglio federale la libertà economica è un principio essenziale. È garantita dall’articolo 27 della Costituzione federale e include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.Sebbene la libertà economica sia un diritto fondamentale, può essere limitata per proteggere l’interesse pubblico. Le professioni possono essere regolamentate riservando l’esercizio di un’attività ai possessori di un determinato titolo. In questo modo coloro che non possiedono le qualifiche ritenute necessarie per tutelare l’interesse pubblico sono esclusi dal mercato. La regolamentazione delle professioni garantisce innanzitutto la qualità e la sicurezza dei servizi offerti al pubblico, ad esempio nei settori della sanità e dell’edilizia. Per professione regolamentata si intende un’attività il cui esercizio in Svizzera è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali sulla base di un diploma, un certificato o un altro titolo equivalente. Nella maggior parte dei casi la regolamentazione si basa sul diritto cantonale. Questo vale anche per l’attività di consulente genitoriale e di consulente per la maternità, la paternità e l’allattamento. Alcune professioni sono invece disciplinate a livello federale. Conformemente all’articolo 50 della legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), i consulenti in orientamento professionale, studi e carriera devono aver seguito una formazione specifica riconosciuta dalla Confederazione.Per determinate professioni esiste la possibilità di «avvalersi» di un titolo. In questi casi, la qualifica richiesta non riguarda direttamente l’esercizio della professione, ma il fatto di avvalersi di un titolo specifico. Non tutte le persone che svolgono l’attività in questione devono avere una certa qualifica. Tuttavia, il titolo aiuta chi vuole posizionarsi sul mercato. È il caso del «consulente in ambito psicosociale con diploma federale», un titolo di livello terziario protetto e riconosciuto a livello federale sulla base della LFPr. Si ottiene superando l’apposito esame professionale superiore. In qualità di organi responsabili degli esami, le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) garantiscono che gli esami federali abbiano un legame diretto con la pratica e il mercato del lavoro e redigono i regolamenti d’esame. Nel caso specifico, è l’Associazione svizzera di Consulenza psicosociale (SGfB) ad assumersi questi compiti. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) approva i regolamenti e vigila sullo svolgimento degli esami. In Svizzera il consulente in ambito psicosociale è la figura che si avvicina di più al «counsellor» dei Paesi anglosassoni, dove la professione è spesso legata alla psicologia o alla psicoterapia.Per il Consiglio federale la protezione del titolo conseguito nell’ambito di un esame federale offre garanzie di qualità e sicurezza. Tuttavia, la professione di «consulente in ambito psicosociale» non è regolamentata ovvero il suo esercizio non dipende da una base giuridica. Per regolamentare una professione è necessario esaminare se ciò è necessario al fine di proteggere la salute, la sicurezza o l’interesse pubblico. La procedura deve coinvolgere tutti i partner: le oml, altre organizzazioni e attori interessati, nonché i Cantoni o la Confederazione. Per quanto riguarda la consulenza in ambito psicosociale o in ambiti affini, ad oggi non è nota la necessità o l’interesse a livello federale di regolamentare l’esercizio della professione.