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Proteggere finalmente la popolazione escludendo i criminali dalla procedura d'asilo e dal diritto di restare in Svizzera

24.4429 · Mozione · 2024-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere, con misure adeguate, affinché le persone in procedura d’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati siano sistematicamente esclusi dalla procedura d’asilo o si vedano sistematicamente revocare il permesso accordato (asilo, ammissione provvisoria, statuto di protezione S, ricongiungimento familiare, ecc.) se sono stati condannati per un reato secondo il Codice penale (CP) o un’infrazione alla legge sugli stupefacenti (LStup). Qualora le basi legali esistenti non fossero sufficienti, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un pertinente disegno di atto normativo.

Begründung

Violenze, rapine e omicidi sono ormai purtroppo all’ordine del giorno anche in Svizzera. Secondo la statistica criminale 2023, il 56 per cento degli autori sono stranieri, e circa la metà di essi (44 %) sono persone in procedura d’asilo o «altri stranieri». Tra questi ultimi rientrano i richiedenti l’asilo respinti, gli immigrati illegali e i turisti del crimine. Queste cifre mostrano in maniera inequivocabile che le persone del settore dell’asilo commettono reati in misura di gran lunga superiore sia alla popolazione svizzera sia alla popolazione residente permanente straniera.Tuttavia, a causa di una prassi troppo lassista delle autorità, la stragrande maggioranza dei richiedenti l’asilo criminali evita l’indegnità, che la LAsi prevede per questi casi e comporta il rifiuto dell’asilo o una revoca dell’asilo già accordato. E ciò malgrado l’indegnità sia applicabile anche se uno straniero è oggetto di una decisione di espulsione o ha attentato o compromesso la sicurezza interna della Svizzera, come avviene regolarmente in caso di reati (art. 53 e 63 LAsi).Il diritto d’asilo intende accordare protezione alle persone perseguitate la cui vita e integrità fisica è minacciata in patria. Non permette tuttavia alle persone di restare nel Paese di accoglienza anche se vi commettono reati e mettono in pericolo la sicurezza della popolazione. Per evitare tali situazioni, occorrono misure efficaci. Chi chiede asilo e commette reati in Svizzera deve essere sistematicamente escluso dalla procedura d’asilo e lasciare il Paese. Lo stesso deve valere per le persone ammesse in Svizzera: in questi casi i titoli di soggiorno già accordati (asilo, ammissione provvisoria, statuto di protezione S, ricongiungimento familiare, ecc.) devono essere revocati.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale rinvia al suo parere del 28 agosto 2024 relativo alla mozione 24.3716, dal tenore identico alla presente, depositata da Pascal Schmid «Proteggere la popolazione. Nessuna procedura d'asilo e nessun diritto di restare in Svizzera per i criminali». Da allora non vi sono stati nuovi sviluppi che imporrebbero una rivalutazione. Il Consiglio federale è a conoscenza delle cifre della statistica criminale 2023. Secondo la statistica criminale di polizia dell’Ufficio federale di statistica, nel 2023 la quota di persone del settore dell’asilo (persone ammesse provvisoriamente con permesso F, richiedenti l’asilo con permesso N e persone bisognose di protezione con permesso S) sul totale delle persone imputate secondo il Codice penale ammontava al 6,6 per cento. L’Esecutivo rammenta che le basi legali vigenti permettono già di revocare l’asilo, lo statuto di protezione o l’ammissione provvisoria a chi commette un reato. All’atto pratico le autorità si avvalgono sistematicamente di questa possibilità. Parimenti non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili, che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta oppure nei confronti del quale sia stata ordinata un’espulsione (art. 53 della legge sull’asilo [LAsi]; RS 142.31). Disposizioni analoghe sono previste per la revoca o la fine dell’asilo, la concessione o la revoca dell’ammissione provvisoria nonché la concessione, la revoca o la fine della protezione provvisoria. Inoltre, le espulsioni passate in giudicato disposte dai tribunali penali cantonali o dal Tribunale penale federale comportano il termine dell’asilo (art. 64 cpv. 1 lett. e LAsi) o l’estinzione dell’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 9 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]; RS 142.20). Anche le espulsioni disposte dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) conformemente all’articolo 68 LStrI e passate in giudicato comportano l’estinzione dell’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 9 LStrI).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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