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24.4601 · Interpellanza · 2024-12-20

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Lo scorso mese di ottobre, alcuni giornali hanno riportato informazioni del DDPS secondo le quali in Svizzera esistono impianti militari in prossimità di strutture civili. Il DDPS non ha ancora fornito dettagli sul numero di tali installazioni poiché si tratterebbe di informazioni classificate. Interpellata, la Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) ha comunicato che «Il divieto formulato nel diritto internazionale bellico di installare strutture militari sotto strutture civili come una scuola non è inteso in modo assoluto»; una dichiarazione criticata dall’esperta di diritto internazionale Christine Kaufmann dell’Università di Zurigo. Viene inoltre citato un portavoce del DDPS, il quale avrebbe affermato che, in caso di difesa, deve essere chiarito se queste strutture possono essere utilizzate per scopi militari.

Il Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (RS 0.518.521) stabilisce all’articolo 58 lettera a che la popolazione civile e le installazioni di carattere civile devono essere tenute a distanza dagli obiettivi militari. La lettera c aggiunge che devono essere prese delle precauzioni per proteggere la popolazione civile e le installazioni di carattere civile contro i pericoli derivanti da operazioni militari. La SG-DDPS si basa sulle riserve formulate da «Paesi più piccoli e più densamente popolati», da cui la Svizzera si è distanziata nel 2005. In questo contesto, al Consiglio federale sono poste le seguenti domande:

Begründung

Il Consiglio federale può fornire informazioni sul numero di installazioni militari situate nelle immediate vicinanze di strutture di carattere civile? Quante installazioni si trovano nelle vicinanze di quali tipi di strutture di carattere civile (scuole, ospedali ecc.)?In che misura è vera l’affermazione della SG-DDPS secondo cui il numero di tali impianti è soggetto all’obbligo del segreto? Su quale base giuridica si fonda la SG-DDPS?Il DDPS dispone di piani per allontanare la popolazione civile e le strutture di carattere civile dalle vicinanze degli obiettivi militari in caso di difesa?Come garantisce il DDPS che, in caso di difesa, le installazioni militari non vengano utilizzate e che questo sia chiaro per l’aggressore, oppure che la popolazione civile e le installazioni di carattere civile vengano allontanate dalle vicinanze delle installazioni militari?Come valuta il Consiglio federale l’esistenza di installazioni militari in prossimità di oggetti di carattere civile in termini di compatibilità con i trattati internazionali per la protezione della popolazione civile, in particolare per quanto riguarda le norme citate?

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

In merito alla domanda 1: esistono ancora casi sporadici di strutture militari in edifici civili o nelle vicinanze di edifici civili. Il loro numero e la loro ubicazione sono classificati. In merito alla domanda 2: in base alla legge federale concernente la protezione delle opere militari (RS 510.518) e alla legge sulla sicurezza delle informazioni (RS 128) il numero e l’ubicazione delle opere militari non vengono comunicati. La tutela del segreto è giustificata dalla necessità di proteggere la sicurezza nazionale e di mantenere la capacità di difesa del Paese. In merito alle domande 3, 4 e 5: il diritto internazionale umanitario consente esclusivamente attacchi contro obiettivi militari. Tutte le strutture che non sono utilizzate per scopi militari sono considerate strutture civili e sono quindi protette dal diritto internazionale umanitario. Questa protezione si applica fintanto che una struttura civile non viene utilizzata per scopi militari e non è quindi coinvolta in una guerra. Fanno eccezione le installazioni del servizio sanitario dell’esercito che in conformità al diritto internazionale bellico non possono essere attaccate analogamente agli ospedali civili, se e fintanto che sono utilizzate esclusivamente per scopi medici. In caso di difesa imminente, l’Esercito svizzero chiarirà in anticipo se le strutture in questione saranno effettivamente utilizzate dall’esercito nel rispetto del diritto internazionale umanitario. A ciò si aggiunge che l’utilizzo di scudi umani rappresenta un metodo di guerra vietato dal diritto internazionale umanitario. L’Esercito svizzero non impiegherebbe mai scudi umani. L’utilizzo di impianti militari nelle vicinanze di strutture civili entrerebbe quindi in considerazione soltanto se la struttura in questione è stata precedentemente evacuata. Pertanto la conciliabilità con i trattati internazionali per la protezione della popolazione civile è data.