I PFAS sono ovunque. Come verificare la loro presenza nei pesticidi importati?
25.3272 · Interpellanza · 2025-03-21
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Qual è la quantità di prodotti fitosanitari autorizzati tramite il sistema di importazioni parallele e acquistati in Svizzera (numero di prodotti e volume delle vendite in kg)?
Qual è la proporzione di pesticidi acquistati tramite importazioni parallele rispetto ai pesticidi regolarmente omologati in Svizzera (numero di prodotti e volume delle vendite in kg)? In che modo vengono presentate le importazioni parallele nelle statistiche di vendita della Confederazione?
Che cosa prevede l’accordo con l’UE sui pesticidi (cfr. interpellanza 24.3995)? Consente di accedere ai dati relativi ai prodotti fitosanitari per garantire la trasparenza nei confronti della popolazione?
Come può stimare i rischi, emanare prescrizioni d’uso, procedere a una ponderazione degli interessi e così via, nell’ambito della procedura di autorizzazione se non conosce la composizione e gli effetti dei pesticidi che dovrebbe autorizzare?
Quali sono le conseguenze per il principio del «chi inquina paga» se i fabbricanti, avvalendosi del segreto commerciale, non informano l’autorità preposta all’omologazione sulla composizione di una sostanza? Qual è il rischio per l’essere umano e per l’ambiente?
Begründung
Nella sua risposta alla mia domanda 25.7074 sull’accesso ai dati relativi ai componenti dei pesticidi autorizzati (disponibile in francese), il Consiglio federale scrive: «Poiché la Svizzera non dispone di un accordo con l’UE che le consenta di ottenere questo tipo di dati e poiché nell’UE tali dati non sono resi pubblici, le autorità svizzere preposte all’omologazione non possono pronunciarsi sugli altri ingredienti summenzionati. La sentenza della Corte di Giustizia dell’UE non porterà a un cambiamento di questa situazione».Oltre ai pesticidi contenenti PFAS che sono regolarmente omologati, in Svizzera sono altresì autorizzati 121 prodotti fitosanitari di importazione parallela e contenenti PFAS. Come precisato dal Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza 24.4442, tutti questi prodotti possono degradarsi in acido trifluoroacetico (TFA) e quindi danneggiare in modo permanente la qualità dell’acqua potabile, dal momento che il TFA è un perturbatore endocrino considerato un inquinante permanente.Nella sua risposta all’interpellanza 24.4181, il Consiglio federale riconosce che non è in grado di quantificare il numero di pesticidi autorizzati provenienti da importazioni parallele che contengono sostanze PFAS nei loro coformulanti.
Stellungnahme des Bundesrates
1. In data 27 marzo 2025, 760 prodotti fitosanitari (PF) risultavano omologati in Svizzera ai fini dell’«importazione parallela» in virtù degli articoli 36 e seguenti dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Ciò non significa che tutti questi prodotti vengano importati in Svizzera ogni anno, ma semplicemente che è possibile farlo. Nel 2023, soltanto 116 di questi prodotti sono stati importati a scopi commerciali con il sistema delle importazioni parallele. Tali importazioni ammontavano a 159,6 tonnellate.2. Nel 2023 i prodotti fitosanitari omologati in Svizzera ai fini dell’importazione parallela corrispondevano al 3,65 per cento del volume totale dei PF commercializzati in Svizzera. Le importazioni parallele sono incluse nelle statistiche di vendita dell’Ufficio federale dell’agricoltura.3. Nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE, il Consiglio federale desidera istituire uno spazio comune di sicurezza alimentare con l’UE (Protocollo sulla sicurezza alimentare) che includa anche il settore dei PF. Lo scopo perseguito è l’integrazione della Svizzera nel sistema di autorizzazione dell’UE per tali prodotti. Acquisendo in questo settore il medesimo status di uno Stato membro, la Svizzera avrà in particolare accesso a numerose fonti di dati e informazioni, tra cui la composizione dei PF, fornite dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, dalla Commissione europea o dagli Stati membri dell’UE. Essa potrà così partecipare direttamente alla valutazione e all’approvazione dei principi attivi. I PF continueranno a essere autorizzati a livello nazionale.4. e 5. Per l’omologazione dei PF, in Svizzera si applicano già gli stessi requisiti previsti nell’UE o negli Stati membri dell’UE. Le uniche differenze riguardano ambiti in cui, in seno all’UE, gli Stati membri mantengono la competenza diretta (p. es. protezione delle acque sotterranee o definizioni delle condizioni d’uso). Conformemente all’articolo 36 OPF, possono essere importati in maniera parallela unicamente i PF omologati all’estero che corrispondono a un PF autorizzato in Svizzera (prodotto di riferimento). Si può pertanto presupporre che un PF omologato in uno Stato membro dell’UE possa essere impiegato in modo sicuro in Svizzera, a condizione naturalmente di rispettare le prescrizioni d’uso delle autorità svizzere. Infine, generalmente non è possibile identificare tutti i responsabili e tutte le fonti o cause di un inquinamento da microinquinanti quali le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). A ciò si aggiunge la grande difficoltà di stabilire se l’inquinamento derivi da un uso attuale non conforme di un prodotto omologato, oppure da un uso passato, conforme o non conforme, di un prodotto. Nella maggior parte dei casi, il principio di causalità non può dunque essere applicato, vista l’impossibilità di determinare i responsabili.