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Nessun diritto all’aiuto sociale per rifugiati espulsi che rientrano in Svizzera dopo la loro partenza volontaria

25.3511 · Mozione · 2025-05-07

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali cosicché le persone nei cui confronti è stata disposta in via definitiva l’espulsione o l’allontanamento e che hanno lasciato volontariamente la Svizzera non abbiano più diritto alle prestazioni di aiuto sociale in caso di nuova entrata nel Paese.

Begründung

Un caso di attualità nel Comune di Kirchberg (SG) palesa un’assurda lacuna strutturale nel vigente diritto in materia di asilo e aiuto sociale: un rifugiato proveniente dall’Eritrea espulso in via definitiva dal nostro Paese per aver commesso un reato comportante l’espulsione automatica è rientrato nuovamente in Svizzera dopo essere partito volontariamente all’estero e percepisce di nuovo l’aiuto sociale. In base al sistema Dublino non è possibile impedirgli di tornare e il Comune è obbligato a versargli le prestazioni nonostante l’espulsione giudiziaria sia tuttora valida.Questo a causa di una lacuna legislativa: con l’espulsione l’interessato perde sì il diritto d’asilo, ma secondo la legislazione vigente (legge sull’asilo, legge sugli stranieri e la loro integrazione) mantiene lo statuto di rifugiato, e quindi il pieno diritto all’aiuto sociale.Questa situazione è inaccettabile, sotto diversi punti di vista:casi del genere minano la fiducia nel sistema d’asilo e la credibilità dello Stato sociale. La Svizzera diventa così un polo d’attrazione per la migrazione economica sotto il pretesto della protezione dei rifugiati;i Comuni e i Cantoni sono impotenti e devono finanziare costose prestazioni sociali senza alcun margine di manovra o d’informazione; rifugiati criminali obbligati a partire sono trattati allo stesso modo delle persone che dopo decenni di lavoro finiscono senza colpa in assistenza sociale. Questa situazione è incomprensibile per la popolazione.Questa lacuna legislativa, che consente alle persone di viaggiare in tutto il mondo a loro piacimento, deve pertanto essere colmata o resa il meno attrattiva possibile. Il diritto all’aiuto sociale non può essere mantenuto se l’interessato parte volontariamente per poi rientrare in un secondo tempo nonostante l’ordine di espulsione valido. Se questa lacuna persiste, la Svizzera resterà un Eldorado per i migranti di ritorno per motivi economici.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Con il passaggio in giudicato dell’espulsione, il permesso di dimora dei rifugiati riconosciuti decade, ma la qualità di rifugiato non viene disconosciuta (art. 61 cpv. 1 lett. d, e ed f della legge sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Alla pari di tutti i rifugiati riconosciuti dalla Svizzera, in virtù dell’articolo 23 della Convenzione sui rifugiati (RS 0.142.30) quelli contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione hanno diritto alle medesime prestazioni di aiuto sociale della popolazione svizzera (art. 86 cpv. 1bis lett. b LStrI). Per le persone con statuto di rifugiato oggetto di un’espulsione passata in giudicato i Cantoni ricevono somme forfettarie che coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono un contributo alle spese d’assistenza e amministrative (art. 88 cpv. 3 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31]). La possibilità di disconoscere anche la qualità di rifugiato in caso di espulsione passata in giudicato è già oggi esaminata caso per caso. A tal scopo sono determinanti i motivi elencati esaustivamente all’articolo 1 lettera C numeri 1-6 della Convenzione sui rifugiati. Una persona perde lo statuto di rifugiato, ad esempio, se viaggia nello Stato d’origine o di provenienza e ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza o se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa, se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza oppure se sono cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Non è ammesso ampliare questi motivi di disconoscimento nel diritto nazionale. La legge sull’asilo vi rimanda infatti direttamente (art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi). Una persona oggetto di un’espulsione passata in giudicato cui è stata disconosciuta la qualità di rifugiato ottiene già oggi solo il soccorso d’emergenza. Nel caso dei rifugiati oggetto di un’espulsione passata in giudicato l’attuazione della presente mozione violerebbe dunque gli obblighi internazionale della Svizzera. Ciò vale anche per una partenza volontaria e una nuova entrata in Svizzera. Nella prassi questi casi sono però rari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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