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25.4023 · Postulato · 2025-09-16

Dipartimento delle Finanze

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Per ovviare alla carenza di manodopera qualificata sul mercato del lavoro, è necessario anche creare incentivi affinché i pensionati in Svizzera continuino a lavorare oltre l’età di pensionamento. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di indicare, in un rapporto, quali sono le misure adeguate da adottare a tal fine. Deve esaminare in particolare la possibilità di tassare soltanto la metà dei redditi annui provenienti da un’attività lucrativa ottenuti dopo l’età ordinaria di pensionamento fino a concorrenza di un determinato importo massimo, pari ad esempio al 150 per cento della rendita massima di vecchiaia.

Begründung

Sempre più persone lavorano per qualche anno dopo il pensionamento, solitamente a un tasso di occupazione ridotto. Ciò è senz’altro auspicato, vista la carenza di manodopera qualificata e sotto il profilo sociopolitico. I pensionati che continuano a lavorare a tempo parziale possono infatti sfruttare in modo utile il tempo a loro disposizione e guadagnarsi qualcosa in più. Inoltre, nella maggior parte dei casi queste persone hanno una forma fisica e mentale migliore rispetto a quelle che lasciano definitivamente il mercato del lavoro.

Tuttavia, l’attuale sistema fiscale è piuttosto demotivante, poiché non solo le rendite di vecchiaia e i prelievi della cassa pensioni devono essere tassati integralmente, bensì anche eventuali altri guadagni supplementari. La forte progressione dell’imposta federale diretta rende talmente alta l’aliquota fiscale marginale per i redditi da attività lucrativa da indurre le persone a rinunciare a lavorare dopo l’età di pensionamento.

Se fosse tassata soltanto la metà di questi redditi, la quota di pensionati con un’attività lucrativa aumenterebbe di sicuro. Limitare lo sgravio fiscale a un importo massimo eviterebbe sgravi eccessivi per i pensionati che conseguono redditi elevati. Il limite massimo proposto, pari al 150 per cento della rendita massima di vecchiaia annua, corrisponde circa alla metà del salario mediano, ossia a 80 000 franchi. Grazie al presumibile aumento della quota di pensionati esercitanti un’attività lucrativa, le perdite fiscali dovrebbero essere contenute e, nella migliore delle ipotesi, le entrate fiscali potrebbero addirittura aumentare nel medio-lungo termine. Per evitare che falsi incentivi provochino un aumento di pensionamenti anticipati, svantaggiosi sotto il profilo sociale, politico ed economico, tali agevolazioni fiscali dovrebbero essere applicate non prima dell’età ordinaria di pensionamento, fissata a 65 anni. Sarebbe auspicabile l’introduzione di questi sgravi anche nella legislazione fiscale dei Cantoni.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Vi sono già due rapporti dedicati alla promozione, sotto il profilo fiscale e non fiscale, dell’attività lucrativa dopo il pensionamento: il 25 febbraio 2020 la Segreteria di Stato dell’economia ha pubblicato, per la serie «Basi della politica economica», lo studio «Proseguimento dell’attività lucrativa oltre l’età legale di pensionamento», commissionato a una società di consulenza; il 16 dicembre 2022, il Consiglio federale ha adottato un rapporto in adempimento del postulato Hegglin 19.3172 «Promuovere l’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento». Poiché queste due pubblicazioni trattano in modo esaustivo la richiesta presentata dall’autore del postulato – inclusa una verifica dell’imposizione privilegiata dei beneficiari di una rendita che continuano a esercitare un’attività lucrativa –, un terzo rapporto non apporterebbe alcun valore aggiunto.Inoltre, diversi interventi delle Camere federali tematizzano ripetutamente misure concrete volte alla promozione fiscale dell’attività lucrativa oltre l’età di pensionamento. Tali interventi sono stati respinti o il dibattito è ancora in corso:la mozione 22.3865 «Promuovere la continuazione dell’attività lucrativa, su base volontaria, dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento», depositata dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale; le mozioni Guggisberg 24.4517 e Schwander 25.4190 «Esentare dall’imposta federale il reddito da attività lucrativa dei beneficiari di una rendita AVS»;l’iniziativa parlamentare Schneeberger 25.448 «Sfruttare il potenziale della manodopera nazionale. Incentivo per le persone professionalmente attive dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria». È possibile promuovere maggiormente l’esercizio di un’attività lucrativa dopo il pensionamento anche tramite misure non fiscali. Ad esempio, il diritto in materia di AVS prevede gli incentivi spiegati di seguito.I pensionati che esercitano un’attività lucrativa continuano a versare i contributi AVS anche dopo aver raggiunto l’età di riferimento. La riforma AVS 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, tiene conto, ai fini della costituzione della rendita, dei periodi di contribuzione supplementari computati durante l’esercizio dell’attività lucrativa dopo il pensionamento per le persone che hanno lacune assicurative o contributive nell’AVS. Per loro, ciò rappresenta un ulteriore incentivo a esercitare un’attività lucrativa.Anche la franchigia di 16 800 franchi all’anno e per ogni rapporto di lavoro sulla quale i pensionati che esercitano un’attività lucrativa non devono versare i contributi AVS va nella stessa direzione. La mozione 25.3423 «Rendere più attrattivo nell’AVS il proseguimento volontario dell’attività lavorativa dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria», depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati, che il Consiglio federale propone di accettare, prevede di aumentare la franchigia dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria e poi di adeguarla regolarmente all’indice misto.Le misure decise nell’ambito della riforma AVS 21 concernenti la flessibilizzazione della riscossione della rendita con l’introduzione di rendite parziali e il prelievo mensile della rendita AVS non promuovono gli incentivi a esercitare un’attività lucrativa in termini monetari, ma realizzano comunque un contesto che favorisce in particolare il proseguimento di un’attività lucrativa a tempo parziale.Infine, la possibilità di prolungare la previdenza professionale e la previdenza individuale vincolata produce altresì effetti incentivanti.Dal 1° gennaio 2011, gli istituti di previdenza del secondo pilastro possono prevedere nei propri regolamenti che, su richiesta della persona assicurata, sia mantenuta la previdenza al livello del precedente guadagno assicurato (art. 33a della legge federale del 2.6.1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP]; RS 831.40), purché il salario dell’assicurato che ha compiuto i 58 anni diminuisca al massimo della metà e che, in caso di esercizio di un’attività lucrativa oltre l’età ordinaria di pensionamento, la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni (art. 33b LPP).Parimenti, nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), dal 1° gennaio 2008 è possibile proseguire l’attività lucrativa oltre l’età ordinaria di pensionamento, accumulare l’avere e differire la riscossione fino al compimento dei 70 anni.Nella seduta del 14 maggio 2025, il Consiglio federale ha stabilito che uno degli obiettivi principali della riforma AVS2030 è creare incentivi per proseguire l’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. I relativi lavori sono già in corso.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.