25.4346 · Postulato · 2025-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale esamina a quali condizioni potrebbero essere conclusi, nel settore dei giochi in denaro, accordi bilaterali finalizzati allo scambio di dati concernenti le persone escluse dal gioco. Allestisce un rapporto in cui illustra anche altri passi che la Svizzera potrebbe intraprendere a tal fine.
Esamina in particolare accordi con i seguenti Paesi limitrofi:
1. Francia
2. Germania
3. Austria
4. Italia
Begründung
Conformemente alla legge sui giochi in denaro, se una persona scivola nella dipendenza dal gioco, la persona stessa o i suoi famigliari possono chiedere l’esclusione dal gioco (art. 80 LGD). Se il motivo che ha determinato l’esclusione dal gioco viene meno, l’interessato può chiederne la revoca. Alla procedura di revoca partecipa uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale (art. 81 LGD). Ai fini dell’esecuzione dell’esclusione dal gioco, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni tengono un registro delle persone escluse e si comunicano reciprocamente i dati (art. 82 LGD). Secondo la Federazione svizzera dei casinò sono attualmente in vigore circa 100 000 esclusioni dal gioco.
Oggi un giocatore escluso dal gioco in Svizzera può tuttavia andare a giocare all’estero e viceversa. Questa lacuna va colmata. Il problema era particolarmente sentito con il Liechtenstein, il Paese con la densità di casinò più elevata al mondo e dove ogni anno sono guadagnati 50 milioni di franchi con il gioco d’azzardo. È pertanto logico che il Consiglio federale abbia concluso con il Liechtenstein un accordo, in vigore da inizio anno, che permette di scambiare tra i due Paesi i dati dei giocatori esclusi dal gioco in denaro. Si tratta di un’iniziativa lodevole in vista della prevenzione della dipendenza dal gioco, iniziativa che andrebbe ora estesa anche ad altri Paesi limitrofi. Altre regioni svizzere di frontiera sono infatti confrontate a sfide analoghe.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene fondamentale proteggere i giocatori dal gioco eccessivo in denaro. L’Accordo del 20 ottobre 2022 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro (RS 0.935.515.14) ha rafforzato questa protezione al di là della frontiera nazionale. Il Consiglio federale non esclude altri accordi bilaterali con Paesi limitrofi. La conclusione di accordi di questo tipo presuppone tuttavia che il Paese in questione sia interessato a uno scambio di dati e disponga delle basi di dati necessarie (cfr. anche le risposte del Consiglio federale all’interrogazione Jost 24.1009 «Accordo con il Liechtenstein e altri Paesi limitrofi in materia di giochi in denaro» e alla domanda Reimann 24.7217 «Austausch von Daten gesperrter Spielerinnen und Spieler im Geldspielbereich»). Sono già in corso alcuni accertamenti a tale riguardo (cfr. «Rapport d’activités 2024 Jeux d’argent», reperibile all’indirizzo www.bj.admin.ch>Economia>Giochi in denaro>Rapporti di attività). Per contro, il Consiglio federale non ritiene opportuno un rapporto sulle condizioni per la conclusione di accordi bilaterali concernenti lo scambio di dati sui giocatori esclusi dal gioco. Un rapporto teorico non contribuirebbe in maniera significativa ad arginare il turismo del gioco.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.