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Fissare l'età di pensionamento tenendo conto di fattori legati alla professione e alla formazione. Perché attendere, se il tempo stringe?

25.4553 · Interpellanza · 2025-12-17

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha presentato le linee direttrici della riforma AVS2030 e in quell’occasione ha affermato quanto segue: «Nell’ottica di una successiva riforma, intende porre le basi per flessibilizzare l’età di riferimento, esaminando modelli alternativi che tengono conto, ad esempio, della gravosità del lavoro, della professione o del livello di formazione. La realizzazione di tali modelli presuppone tuttavia informazioni individuali complementari, come il grado di occupazione o la professione esercitata dagli assicurati, di cui l’AVS non dispone attualmente. Con AVS2030 si prevede dunque di introdurre per i datori di lavoro l’obbligo di fornire alcune informazioni complementari al fine di completare le basi per una futura riforma».


Di principio, il proposito di esaminare modelli alternativi è lodevole. Allo stesso tempo, però, l’approccio previsto dal Consiglio federale implica che, di fatto, una flessibilizzazione differenziata dell’età di pensionamento venga rinviata a una successiva riforma, con un orizzonte temporale estremamente incerto. Alla luce dell’evoluzione demografica e del conseguente bisogno di riforme, questo rinvio è altamente insoddisfacente e oggettivamente ingiustificato: i necessari accertamenti dovrebbero essere anticipati in modo tale da poter valutare seriamente e, laddove possibile, introdurre modelli specifici in funzione della professione già nel quadro della prossima riforma.


Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. Una parte delle informazioni necessarie (professione, livello di formazione, grado d’occupazione ecc.) non potrebbe essere ricavata già oggi da fonti esistenti (p. es. dati delle assicurazioni sociali, dati fiscali ecc.), in modo da disporre di basi decisionali attendibili prima della riforma AVS2030? Ha vagliato questa possibilità o, in caso contrario, intende farlo entro l’indizione della procedura di consultazione?

  2. Per la rilevazione di queste informazioni è indispensabile una modifica di legge oppure si potrebbero creare le basi necessarie anche mediante ordinanza, in modo da poter vagliare modelli alternativi già nel quadro della riforma AVS2030?

  3. Perché non prende in considerazione la possibilità di un’autodichiarazione della professione e del livello di formazione, analoga a quella richiesta nella dichiarazione d’imposta, una prassi che già da molto tempo testimonia della fiducia nei confronti delle cittadine e dei cittadini?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Gli unici dati individuali attualmente disponibili sono lo statuto contributivo e il reddito da attività lucrativa soggetto a contribuzione. Gli organi esecutivi sanno pertanto soltanto se una persona assicurata sia salariata, indipendente o senza attività lucrativa e a quanto ammonta il reddito annuo da attività lucrativa su cui paga i contributi. Per poter attuare modelli specifici in funzione della professione occorrono ulteriori informazioni, quali il grado d’occupazione, il livello di formazione, la professione esercitata, la durata dell’esercizio di questa professione o il tipo di attività esercitata dalla persona assicurata. Attualmente questi dati individuali non sono registrati nel sistema dell’AVS e non figurano nemmeno nei dati fiscali né in altre fonti. Se alcune fonti di dati di unità amministrative della Confederazione contengono in parte determinate informazioni, queste non sono disponibili né in modo uniforme né per tutta la durata della carriera lavorativa. Non costituiscono pertanto una base sufficiente per analisi o modelli attendibili. Per poter essere utilizzati in un modello specifico in funzione della professione, questi dati devono essere rilevati in modo sistematico e completo e per tutta la durata della carriera assicurativa. 2. Per poter rilevare dati personali è necessaria una base legale. Una base legale figurante in una legge in senso formale è richiesta in particolare quando sono trattati dati personali degni di particolare protezione (art. 34 cpv. 1 e 2 della legge federale sulla protezione dei dati; RS 235.1). La rilevazione di tali dati potrebbe essere necessaria, se si vuole tenere conto dell’intera carriera di una persona assicurata. Secondo l’articolo 49f della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), gli organi incaricati di applicare la LAVS o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla LAVS. Attualmente la LAVS non contempla alcuna disposizione che prescrive di tenere conto dell’intera carriera per la fissazione dell’età di riferimento e quindi non prevede a tal fine né compiti per i vari organi né obblighi per i datori di lavoro e gli ex datori di lavoro. Una base legale a livello di ordinanza è dunque insufficiente. Con la riforma AVS2030 andranno introdotte nella LAVS le basi legali necessarie per questi nuovi compiti e obblighi. Le riflessioni sull’attuazione della rilevazione di dati sono peraltro già in corso, cosicché essa potrà iniziare non appena entreranno in vigore le disposizioni legali. 3. Anche per la dichiarazione d’imposta è necessario comprovare mediante documenti le informazioni relative ai redditi, alle spese e ai valori patrimoniali rilevanti per la tassazione. Nei modelli alternativi per la fissazione dell’età di riferimento, la durata di un’attività professionale, il grado d’occupazione, il tipo di attività ecc. sono elementi decisivi per stabilire a partire da quale momento una persona abbia diritto a una rendita dell’AVS non ridotta. Un’autodichiarazione non è pertanto sufficiente. Queste informazioni devono inoltre essere disponibili per l’intera carriera di una persona assicurata.

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