25.4722 · Interpellanza · 2025-12-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:Ritiene che le norme antincendio per tutti gli edifici in Svizzera debbano essere disciplinate dalla legislazione cantonale? Se no, per quali edifici la Confederazione emana prescrizioni antincendio a livello federale e su quale base legale si fondano?Condivide gli obiettivi di protezione e i principi per fissare i valori limite per la revisione totale delle prescrizioni antincendio adottati dall’AIOT nella sua decisione del 18 settembre 2020 e nel mandato del 20 settembre 2018? Le direttive dell’AIOT per la revisione totale delle prescrizioni antincendio sono in contrasto con la LDis (RS 151.3)?In Svizzera vigono accordi internazionali sovraordinati alla LDis o che non sono coperti dal diritto federale tramite la LDis?L’articolo 8 capoverso 1 ODis (RS 151.31) stabilisce come determinante la norma SIA 500 «Costruire senza barriere». Quale mandato ha conferito il Consiglio federale alla società privata SIA per l’elaborazione della norma SIA 500?Al punto 8, la norma SIA 500 definisce le prescrizioni per «Allarme e evacuazione» e «Zone securizzate contro gli incendi». Quale mandato ha conferito il Consiglio federale alla SIA per disciplinare gli aspetti relativi alla protezione antincendio nella norma SIA 500? Perché non delega questa competenza ai Cantoni? Come garantisce che le prescrizioni della norma SIA 500 (in particolare in relazione alla protezione antincendio) rispettino i principi di proporzionalità (come previsto ad es. agli art. 11 e 12 LDis)?La norma SIA 500 è in fase di revisione e, nell’autunno del 2025, è stata sottoposta a consultazione. Il Consiglio federale ha incaricato la SIA di rendere più severe le esigenze in materia di protezione antincendio definite al punto 8 della norma SIA 500? Se sì, per quale motivo e perché ciò non viene definito dalle prescrizioni cantonali sulla protezione antincendio?Vigono normative o regolamenti europei che stabiliscono requisiti per l’edilizia senza ostacoli che la Svizzera ha adottato o dovrà recepire automaticamente nei prossimi anni, senza che il Consiglio federale possa stabilirne il carattere vincolante nel quadro della LDis? Se sì, su quali leggi si basa tale recepimento automatico delle norme?Al punto 11 «Accesso ai posti di lavoro», la norma SIA 500 fissa prescrizioni per ogni postazione di lavoro, senza fare riferimento al campo di applicazione della LDis. Secondo l’articolo 3 lettera d LDis, la legge si applica agli edifici con più di 50 posti di lavoro. Nel quadro dell’esecuzione cantonale e comunale, la norma SIA 500 è spesso menzionata nei permessi di costruzione con riferimento all’articolo 8 capoverso 1 ODis. Il Consiglio federale è consapevole di questa pratica, poco gradita a molte PMI? Prevede misure per garantire un’applicazione della norma SIA 500 più favorevole per le PMI, conformemente alle disposizioni della LDis?Potrebbe considerare di iscrivere il carattere vincolante della norma SIA 500 nella LDis escludendo il punto 8 «Allarme ed evacuazione» e, pertanto, trasferire ai Cantoni la competenza relativa alle prescrizioni antincendio?Al punto 0.2, la norma SIA 500 definisce la possibilità di deroghe nel quadro della proporzionalità e rimanda agli organi competenti. Secondo il Consiglio federale, quali sono questi organi e con quale base legale?
Begründung
La legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3) ha lo scopo di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone disabili. La legge crea le condizioni quadro affinché le persone disabili, a seconda delle loro possibilità, possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e una formazione continua ed esercitare un’attività lucrativa. La Costituzione federale stabilisce che la legislazione è di competenza della Confederazione. La legislazione in materia di protezione antincendio è di competenza dei Cantoni. Le prescrizioni antincendio hanno lo scopo di proteggere persone e beni dai pericoli e dalle conseguenze di incendi ed esplosioni. Tali prescrizioni si rivolgono a:a proprietari e utenti di edifici e impianti;b persone che partecipano alla progettazione, costruzione, gestione o manutenzione di edifici e impianti. Per uniformare le prescrizioni cantonali in materia di protezione antincendio, i Cantoni hanno concluso un concordato il cui obiettivo principale è eliminare gli ostacoli tecnici al commercio che esistono fra la Svizzera e altri Paesi esteri, ma anche fra i Cantoni (Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio [CIOTC], art. 1 cpv. 1). A tal fine, il CIOTC disciplina la cooperazione tra i Cantoni, l’organizzazione dell’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (AIOT) e il finanziamento delle attività di quest’ultima (art. 1 cpv. 2 CIOTC). Dal 2003, in tutti i Cantoni vigono prescrizioni antincendio uniformi, basate sul CIOTC, la cui esecuzione è cantonale. Grazie a questa armonizzazione a livello nazionale, negli ultimi anni è stato possibile semplificare, ad esempio, le disposizioni della legge sul lavoro (LL) e, soprattutto, dell’OLL 4, uniformando le disposizioni tra la Confederazione e i Cantoni. In futuro, ciò consentirà soprattutto una più semplice esecuzione a tutti i livelli. Nel 2018, l’AIOT ha deciso di effettuare una revisione globale delle prescrizioni antincendio e ha affidato i relativi mandati (decisione dell’AIOT del 18 settembre 2020 e mandato del 20 settembre 2018). L’elaborazione dei nuovi obiettivi di protezione si è basata su un processo completo che ha coinvolto gli attori interessati e visto anche la partecipazione della Confederazione (rappresentanti degli uffici federali UFSP, UFAM, UFCL, SECO). Durante questa revisione si è cercato di armonizzare le prescrizioni antincendio con la legislazione federale (LAINF, LL e LDis). Per quanto riguarda la LAINF e la LL, è stato possibile definire e armonizzare chiaramente le competenze. Nel caso della LDis, invece, sono emerse difficoltà dovute al fatto che, in questa legge, le disposizioni in materia di protezione antincendio sono definite in una norma della società privata SIA (Società Svizzera degli ingegneri e degli architetti). Poiché l’ODis (RS 151.31) dichiara vincolante la norma SIA 500, le competenze non sono chiaramente definite né nel quadro di un processo di revisione né nell’esecuzione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. Secondo l’attuale ripartizione dei compiti, i Cantoni sono responsabili delle norme in materia di costruzione e di protezione antincendio. Le prescrizioni svizzere della protezione antincendio (PPA) sono sancite dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) su incarico dell’autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (AIOT). Le PPA 2015 comprendono una norma di protezione antincendio e una direttiva antincendio e sono state dichiarate vincolanti dall’AIOT. Per tutte le persone coinvolte nell’attuazione, l’AICAA emette note esplicative, pubblicazioni di supporto inerenti alla destinazione d’uso e all’argomento, promemoria antincendio e altre pubblicazioni.
Secondo quanto riportato dai media, dopo l’incendio avvenuto a Crans-Montana (VS) il 1° gennaio 2026, l’AIOT e l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione per i fabbricati hanno sospeso il progetto relativo alle prescrizioni della protezione antincendio 2026 e l’hanno sottoposto a revisione.
Le PPA sono disposizioni attuative tecniche, mentre la legge sui disabili (LDis, RS 151.3) ha l’obiettivo generale di eliminare gli svantaggi, ad esempio nell’accesso a una costruzione. Qualora, in singoli casi, emergano conflitti di interesse, spetta all’autorità competente procedere alla relativa valutazione.
3. In questo contesto occorre ricordare che nel 2014 la Svizzera ha aderito alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD, RS 0.109). Una norma internazionale riconosciuta dalla Svizzera diventa parte dell’ordinamento giuridico svizzero ed è quindi applicabile a livello nazionale. Le norme giuridiche internazionali di carattere programmatico come la CDPD si rivolgono in primo luogo al legislatore, cui spetta il compito della loro concretizzazione. È quanto fatto dal legislatore federale, che ha disciplinato nella LDis l’accesso a impianti e costruzioni.
4.–7., 9.–11. In qualità di associazione professionale di riferimento, la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) decide sotto la propria responsabilità se e come rivedere la norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli», che si applica alla progettazione e alla realizzazione di costruzioni accessibili al pubblico, di costruzioni con appartamenti e di costruzioni con posti di lavoro. Secondo la LDis, le costruzioni e gli impianti accessibili al pubblico di nuova costruzione o ristrutturati, gli immobili d’abitazione con più di otto unità abitative e gli edifici con più di 50 posti di lavoro devono essere costruiti senza ostacoli (art. 3 lett. a, c e d LDis). I Cantoni hanno la possibilità di rendere vincolante la norma SIA 500 nell’ambito della loro legislazione edilizia anche per i committenti privati. Nella premessa alla norma SIA 500, si precisa che essa non stabilisce regole per la determinazione della proporzionalità né la ponderazione degli interessi tra requisiti in contrasto tra loro. L’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza sui disabili (ODis, RS 151.31) dichiara la norma SIA 500 determinante per le costruzioni della Confederazione. Per valutare la proporzionalità degli adeguamenti effettuati dalle autorità amministrative e dai tribunali competenti sono determinanti gli articoli 11 e 12 LDis.
La revisione parziale della LDis è attualmente in discussione in Parlamento. Il disegno del Consiglio federale prevede di estendere il campo di applicazione minimo del diritto federale ai valori vigenti nei Cantoni (art. 3 lett. c e d D-LDis) e di abbassare la soglia di applicazione agli edifici con più di sei unità abitative o con più di 25 posti di lavoro.
8. La norma europea SN EN 17210 relativa all’accessibilità e alla fruibilità dell’ambiente costruito («Accessibility and usability of the built environment - Functional requirements, 2021») elenca i requisiti funzionali concernenti le modalità di accesso e di evacuazione delle persone con disabilità all’interno degli edifici. La norma è attualmente in fase di armonizzazione e verrà integrata con requisiti misurabili. Gli standard relativi alle costruzioni, come questa norma europea, vengono recepiti nel quadro normativo nazionale dagli organismi di normazione svizzeri. Tali norme assumono carattere vincolante qualora siano richiamate in decreti federali, cantonali o comunali che ne prescrivono l’applicazione obbligatoria.