25.4729 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
In risposta all’incidente di Schweizerhalle del 1° novembre 1986, a Weil am Rhein è stata istituita la stazione di monitoraggio binazionale del Reno (Rheinüberwachungsstation, RÜS). Il laboratorio di analisi ambientale della città di Basilea ha ricevuto dall’istituto tedesco Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) e dall’Ufficio federale dell’ambiente svizzero (UFAM) l’incarico per la manutenzione della RÜS e l’analisi delle acque del Reno.
Da allora, la RÜS misura costantemente grandi immissioni di prodotti chimici. Sul sito web dell’UFAM è indicato, per esempio, che nel 2015, nel tratto di Reno a Basilea, sono passate 18,1 tonnellate di principi attivi farmaceutici. A queste si sono aggiunte 8,7 tonnellate di mezzi di contrasto, 1,8 tonnellate di pesticidi e 22,1 tonnellate di dolcificanti artificiali. Tutti questi composti appartengono agli elementi organici in tracce il cui carico totale nel fiume ammontava nel 2015 a 153 tonnellate.
Tra il 2022 e il 2024 gli Stati limitrofi al di sotto di Basilea sono stati allertati due volte a causa dell’elevato inquinamento da prodotti chimici nel Reno. A dicembre 2023, la presenza di etil metil-piridina, un prodotto chimico industriale, aveva raggiunto 1,5 μg/L. Nel giro di 6 giorni è stato immesso nel Reno un carico totale di 525 kg. Ad agosto 2024, dopo un problema con la sintesi della vitamina B6, è stata segnalata una concentrazione di 13 μg/l di lumicromo. L’immissione totale è stata di circa 3300 kg in quattro giorni.
Tra il 2022 e il 2024 sono stati individuati ulteriori 12 casi anomali di inquinamento da prodotti chimici (quattro nel 2022, sette nel 2023 e una notifica nel 2024). L’ufficio dell’ambiente e dell’energia di Basilea (Basler Amt für Umwelt und Energie) scrive che nella maggior parte dei casi è stato possibile individuare le cause e le fonti degli scarichi di sostanze nocive e adottare misure per porvi rimedio.
1. Quali prodotti chimici vengono misurati dalla RÜS nel Reno, quali sono i primi dieci in termini quantitativi?
2. I prodotti chimici immessi come devono essere valutati dal punto di vista della loro tossicità per l’essere umano e della loro ecotossicità?
3. Ci sono immissioni di piccole quantità che sono comunque problematiche per l’uomo e per l’ambiente? Se no, perché? Se sì, quali sono?
3. Quali misure hanno adottato i Cantoni nel bacino imbrifero del Reno per ridurre le immissioni di prodotti chimici provenienti dall’industria e qual è l’effetto misurato?
4. Le imprese sono ritenute responsabili delle rispettive immissioni di prodotti chimici? Se sì, in che modo? Se no, perché?
5. In che modo la Confederazione esercita il proprio obbligo di vigilanza sul rispetto della legge sulla protezione delle acque nel settore delle immissioni di prodotti industriali?
Stellungnahme des Bundesrates
1) La RÜS misura attualmente circa 670 sostanze presenti nel Reno, tra cui sostanze nutritive, sali, metalli ed elementi organici in tracce. Nel 2024 sono stati rilevati nel Reno i carichi annuali più elevati dei seguenti dieci elementi organici in tracce: acido trifluoroacetico (31 t), acido etilendiamminotetraacetico (26 t), guanilurea (13 t), sucralosio (11 t), metformina (6,7 t), melamina (5,8 t), iomeprolo (5,3 t), acesulfame-K (4,9 t), iopamidolo (4,2 t), benzotriazolo (4,1 t). 2 e 3.1) Secondo la valutazione ecotossicologica, le concentrazioni misurate di sette di queste dieci sostanze non costituiscono un problema per gli organismi acquatici. Le altre tre sostanze (guanilurea, iomeprolo e iopamidolo) non possono essere valutate perché non sono disponibili dati sufficienti. Tra gli altri elementi organici in tracce misurati, è noto un rischio ecotossicologico maggiore solo per la deltametrina, un principio attivo utilizzato nei pesticidi. Per la salute umana sono rilevanti principalmente le concentrazioni di sostanze presenti nell’acqua potabile e non nell’acqua del Reno. I servizi industriali di Basilea, «Industrielle Werke Basel», confermano in un rapporto del 2024 (www.iwb.ch > Klimadreh > Ratgeber > Trinkwasser > Fakten zum Basler Trinkwasser > Trinkwasserqualität 2024) che nell’acqua potabile da loro fornita vengono rispettati i valori massimi di elementi in tracce consentiti per legge secondo l’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11). In caso di rilevamento di elementi in tracce nell’acqua potabile non disciplinati dall’OPPD, chi si occupa dell’approvvigionamento idrico deve garantire che tali elementi non siano presenti in concentrazioni pericolose per la salute. 3.2 e 5) L’esecuzione delle misure volte a ridurre le immissioni di prodotti chimici provenienti dall’industria spetta ai Cantoni. Poiché la composizione delle acque di scarico industriali varia notevolmente, i requisiti relativi alle loro immissioni sono stabiliti caso per caso dalle autorità cantonali, che si basano sullo stato della tecnica e sulle esigenze relative alla qualità delle acque.Nel bacino imbrifero del Reno sono particolarmente rilevanti le immissioni provenienti dal settore chimico e farmaceutico e quelle dall’industria alimentare. Queste immissioni possono essere rilevate dalla RÜS e, a seconda della quantità immessa, i Cantoni e la Confederazione vengono notificati o allertati tempestivamente. I Cantoni chiariscono poi la fonte dell’immissione in collaborazione con le aziende interessate. Una volta identificato il responsabile, vengono adottate misure mirate e adeguate al singolo caso. Di regola, queste misure comportano una notevole riduzione delle immissioni, che in alcuni casi non sono più rilevabili nel Reno. La Confederazione esercita il proprio obbligo di vigilanza partecipando attivamente alla direzione strategica e al finanziamento della RÜS e seguendo annualmente l’attuazione delle misure corrispondenti nel bacino imbrifero del Reno da parte dei Cantoni. 4) La questione della responsabilità civile in caso di danni verificatisi in seguito ad un effetto causato all’ambiente (art. 7 cpv. 1 della legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01) è disciplinata dall’articolo 59a LPAmb. L’esistenza di tale responsabilità va valutata caso per caso. Il titolare di un’azienda o di un impianto che costituisce un pericolo particolare per l’ambiente risponde del danno causato dal verificarsi di tale pericolo. Può ridurre al minimo il rischio promuovendo la prevenzione dei danni e adottando provvedimenti di sicurezza. Secondo l’articolo 8 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), le condizioni che determinano la responsabilità civile devono essere provate, in linea di principio, dalla parte lesa.