Chi è considerato una vittima? Domande aperte sul contributo di solidarietà per misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981
25.4824 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nel contesto dell’esecuzione della legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
La decisione di principio del 5 maggio 2023 (149 II 281) ha stabilito che anche le persone sottratte ai genitori sotto costrizione e date in adozione sono considerate vittime ai sensi dell’articolo 2 lettera d LMCCE. In che misura questa decisione ha modificato la prassi dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) in materia di concessione del contributo di solidarietà?
L’UFG ritiene che la decisione di principio gli imponga di riconsiderare e rivalutare d’ufficio le decisioni già emanate? Lo ha già fatto in singoli casi?
Come si è evoluto il numero delle domande di un contributo di solidarietà trattate dall’UFG nel 2024 e nel 2025?
Il 20 febbraio 2025 il Consiglio federale ha riconosciuto che la persecuzione degli Jenisch e dei Sinti da parte dell’opera assistenziale «Bambini della strada» della Fondazione Pro Juventute ma anche di altre organizzazioni private e religiose con la collaborazione delle autorità deve essere qualificata come «crimine contro l’umanità». Quali sono le implicazioni di questo riconoscimento sull’interpretazione della nozione di vittima secondo l’articolo 2 lettera d LMCCE?
Secondo l’articolo della NZZ dell’11 agosto 2025 «Die Schweiz und die Jenischen: Wie viel soll historisches Unrecht kosten» (La Svizzera e gli Jenisch: quanto deve costare l'ingiustizia storica), sul piano internazionale la Svizzera è l’unico Paese a vincolare la qualità di vittima degli Jenisch e dei Sinti ad altre condizioni oltre al collocamento extrafamiliare. In che modo il Consiglio federale valuta questa prassi più restrittiva?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella decisione il Tribunale federale ha stabilito che, nel caso di un minore collocato in una famiglia affidataria che poi lo ha adottato, è da considerarsi collocamento extrafamiliare ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13) non solo il periodo precedente l’adozione ma anche quello successivo. Per determinare la qualità di vittima ai sensi dell’articolo 2 lettera d LMCCE, vanno pertanto considerati anche eventuali lesioni gravi subite dopo l’adozione. Esaminando la qualità di vittima di chi fa domanda di contributo di solidarietà, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) segue la giurisprudenza del Tribunale federale prendendo in considerazione anche le gravi lesioni dell’integrità subite dopo l’adozione da parte dei genitori affidatari.La citata decisione del Tribunale federale non sottintende tuttavia che ai minori sottratti o adottati per volere delle autorità vada riconosciuta la qualità di vittima ai sensi dell’articolo 2 lettera d numero 3 LMCCE. La qualità di vittima ai sensi di tale articolo può essere riconosciuta direttamente solo alla madre e non al minore (cfr. messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2015 concernente l’iniziativa popolare federale «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale [Iniziativa per la riparazione]» e il controprogetto indiretto [legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981], FF 2016 73, 94-95). In virtù dell’articolo 2 lettera b LMCCE il figlio sottratto può invece essere considerato vittima ai sensi della legge se il collocamento successivo a questa sottrazione ha leso in maniera grave e diretta la sua integrità – anche dopo un’eventuale adozione, come specificato nella decisione citata (ibid., FF 2016 73, 95). 2. In seguito alla citata decisione del Tribunale federale, l’UFG ha esaminato la possibilità di riconsiderare le decisioni. Fino al momento della sentenza erano state respinte circa 45 domande di persone adottate in minore età che non avevano reso credibile di aver subito gravi lesioni della loro integrità durante il collocamento.In sede di esame delle domande, queste persone non avevano esposto fatti indicanti che avessero subito gravi lesioni nel contesto del collocamento (prima o dopo l’adozione), ragion per cui l’UFG ha rinunciato a riconsiderare d’ufficio le decisioni in questione. 3. Il termine iniziale per chiedere un contributo di solidarietà è stato abrogato il 1° novembre 2020. Contrariamente a quanto previsto all’epoca, da allora il numero delle domande pervenute non regredisce in maniera costante. Negli ultimi tre anni l’UFG ha continuato a ricevere oltre 300 domande all’anno (2023: 352 domande; 2024: 397; 2025: 330). 4./5. Lo scopo della LMCCE è riconoscere e riparare l’ingiustizia inflitta alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari in Svizzera prima del 1981. Conformemente all’articolo 4 capoverso 1 LMCCE le vittime ai sensi della legge hanno diritto a un contributo di solidarietà, in segno di riconoscimento dell’ingiustizia inflitta e a titolo di contributo riparatore. La LMCCE crea dunque uno speciale beneficio di legge nel ristretto campo d’applicazione della legge, ossia nell’ambito piuttosto circoscritto delle prassi amministrative politicamente riconosciute come atti d’ingiustizia.Secondo l’articolo 2 lettera d LMCCE, sono considerate vittime le persone che rendono credibile di essere state oggetto di una misura coercitiva a scopo assistenziale o di un collocamento extrafamiliare in Svizzera prima del 1981 e la cui integrità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettivo sono stati lesi in modo diretto e grave a causa di tale misura. La legge elenca diverse forme di lesione. La disposizione stessa di misure citate nella LMCCE può considerarsi ingiusta se la misura era immotivata o la decisione materialmente sbagliata oppure se il processo decisionale non rispettava principi procedurali fondamentali (ibid., FF 2016 73, 94). Sulla base di questa normativa, l’UFG esamina caso per caso se sono adempiute le condizioni per la qualità di vittima ai sensi dell’articolo 2 lettera d LMCCE. Le stesse regole si applicano anche alle domande presentate da persone Jenisch e Sinti. A tale riguardo, la decisione del Consiglio federale del 19 febbraio 2025 non ha implicazioni dirette per l’interpretazione della nozione di vittima ai sensi dell’articolo 2 lettera d LMCCE. È noto che le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari contemplati dalla LMCCE miravano perlopiù a persone provenienti da famiglie povere o il cui modo di vita non corrispondeva alle norme sociali accettate all’epoca, compresi in particolare gli Jenisch e i Sinti. Il riconoscimento da parte del Consiglio federale evidenzia le ingiustizie inflitte agli Jenisch e ai Sinti attraverso le attività dell’opera assistenziale «Bambini della strada» della Fondazione Pro Juventute o di altre organizzazioni private o ecclesiastiche. Con decisione del 19 febbraio 2025 il Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento federale dell’interno di avviare un dialogo con le organizzazioni degli Jenisch e dei Sinti al fine di individuare eventuali lacune nel lavoro finora svolto per elaborare il passato.