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25.4860 · Interpellanza · 2025-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Stato di attuazione dello spazio riservato alle acque

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

  1. A che punto è, in ogni Cantone, l’attuazione dello spazio riservato alle acque? Quanti Cantoni hanno completato questa pianificazione?

  2. Qual è la stima attuale delle superfici agricole comprese nello spazio riservato alle acque su scala nazionale?

  3. Come sono dichiarate e utilizzate queste superfici?

Begründung

Lo «spazio riservato alle acque» è stato introdotto con la revisione della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), adottata nel 2011 allo scopo di garantire il buon funzionamento dei corsi d’acqua dal punto di vista ecologico e prevenire i danni dovuti allo sfruttamento del suolo o delle infrastrutture. I Cantoni sono stati incaricati di definire questi spazi entro il 2018 tenendo conto sia delle esigenze di protezione sia delle condizioni locali.

Sono passati più di dieci anni dall’entrata in vigore di questa riforma, eppure l’attuazione rimane disomogenea tra i Cantoni, il che solleva alcuni interrogativi riguardo alle conseguenze concrete di questa situazione per l’agricoltura. Una parte importante delle superfici comprese nello spazio riservato alle acque sono terreni agricoli produttivi che devono sottostare a talune restrizioni d’uso. Tuttavia, non esiste una panoramica nazionale aggiornata sullo stato di avanzamento della pianificazione e nemmeno sulla superficie totale interessata.

È necessario un punto della situazione preciso per valutare gli effetti di tale misura sulla disponibilità di terreni coltivati e per garantire un’attuazione equilibrata tra obiettivi ambientali ed esigenze di produzione agricola.

Stellungnahme des Bundesrates

1) La Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA) verifica periodicamente, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), lo stato di definizione nei Comuni dello spazio riservato alle acque e l’avanzamento dell’attuazione. Alla data dell’ultimo aggiornamento di fine marzo 2023, il 58 per cento dei Comuni svizzeri aveva definito lo spazio riservato alle acque in modo vincolante per i privati o per le autorità. In circa due terzi dei Comuni che non avevano ancora definito lo spazio riservato alle acque in modo vincolante per i proprietari, tale processo era in atto. In tre Cantoni (Ginevra, Giura e Uri), la definizione vincolante per i proprietari era stata conclusa in tutti i Comuni. 2) Attualmente non è disponibile una stima totale delle superfici agricole interessate. Le restrizioni per la coltivazione agricola si applicano solamente a partire dalla definizione vincolante per i proprietari. Dal 2022 gli spazi riservati alle acque definiti in modo vincolante per i proprietari vengono sempre censiti su scala nazionale secondo gli standard del modello minimo di geodati «Gewässerraum» (ID 190.1) e pubblicati dalla Conferenza dei servizi cantonali per la Geoinformazione e del Catasto (CGC). In numerosi Cantoni questo processo è ancora in fase di sviluppo. Gli spazi riservati alle acque vengono inoltre sempre più spesso registrati dai Cantoni e dalla Confederazione nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). La DCPA e l’UFAM valuteranno queste fonti di dati per poi includerle nel loro prossimo rapporto di attuazione (previsto per il 2027). 3) Le superfici agricole situate nello spazio riservato alle acque possono continuare a essere utilizzate a fini agricoli anche dopo la definizione vincolante per i proprietari. Nello spazio riservato alle acque non è tuttavia possibile impiegare concimi o prodotti fitosanitari ed è obbligatorio adempiere alle esigenze dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) relative a determinate superfici per la promozione della biodiversità (terreni da strame, siepi, boschetti campestri e rivieraschi, prati rivieraschi, prati sfruttati in modo estensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi) (art. 41c cpv. 3 e 4 ordinanza sulla protezione delle acque [OPAc; RS 814.201]). In alcuni casi, nei Cantoni è obbligatorio notificare queste superfici come superfici per la promozione della biodiversità, i cui dati vengono raccolti a livello cantonale. Inoltre, secondo l’articolo 41cbis capoverso 1 OPAc, le superfici coltive idonee aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque devono essere indicate separatamente dai Cantoni in sede di inventariazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture.