93.3657 · Mozione · 1993-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
I sottoscritti, per combattere più efficacemente il turismo pedofilo e il traffico di bambini in cui sono implicati all'estero - nelle Filippine ad esempio - anche degli svizzeri, chiedono:
1. che si modifichi il Codice penale svizzero, rafforzandolo, al fine di introdurre la competenza dei tribunali a giudicare i residenti svizzeri per abusi sessuali su bambini e per traffico di bambini commessi all'estero, anche quando quei crimini non sono punibili nei Paesi dove sono stati compiuti,
2. che la Svizzera ratifichi il più presto possibile la Convenzione dell'ONU del 1989 relativa ai diritti del bambino.
Begründung
Il turismo pedofilo e il traffico di bambini ha assunto ampiezze e forme preoccupanti, come lo dimostrano diversi casi di cui ha riferito nel recente passato la stampa. In tali attività criminose risultano implicati, all'estero - ad esempio nelle Filippine - anche dei residenti svizzeri.
Una recente inchiesta del Comitato internazionale per la dignità dei bambini (Cide), organizzazione umanitaria che ha sede a Losanna, il cui rapporto preliminare è stato trasmesso al Consiglio federale, ha analizzato il fenomeno sulla base di una missione d'investigazione di due settimane nelle Filippine. Inchiesta che ha considerato in particolare le possibilità di assistenza giudiziaria tra i Paesi per combattere chi abusa e i trafficanti di bambini.
In particolare il rapporto in questione mette in evidenza la necessità e la possibilità di una collaborazione internazionale per combattere quei crimini. In questa ottica rientra la possibilità di azioni penali in Europa contro i pedofili e i trafficanti di bambini europei per i crimini commessi all'estero.
Il Codice penale svizzero permette già di perseguire in tali casi i residenti svizzeri. Ma un rafforzamento delle disposizioni in vigore s'impone, in particolare per permettere l'apertura di procedure penali contro gli autori di abusi sessuali su bambini commessi all'estero anche quando quei crimini non fossero punibili nei Paesi in cui vengono compiuti. La Germania ha già adottato disposizioni del genere.
Importante nell'ottica della repressione degli abusi sessuali e del traffico di bambini è che la Svizzera ratifichi con sollecitudine la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 relativa ai diritti del bambino.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad numero 1 della mozione:
Atti sessuali con fanciulli d'età inferiore a 16 anni sono punibili giusta l'articolo 187 del Codice penale (CP); allo sfruttamento dei fanciulli è comminata la pena giusta gli articoli 189 CP (coazione sessuale) e 190 CP (violenza carnale). Per i casi di traffico di bambini cui si riferisce la mozione, entrano in linea di conto oltre alle fattispecie della coazione giusta l'articolo 181 CP o del rapimento secondo l'articolo 183 numero 2 CP, segnatamente le fattispecie della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 196 CP.
A questo proposito è essenzialmente da ripetere quanto il Consiglio federale ha rilevato nella risposta alla mozione von Felten (93.3474, mozione del 6 ottobre 1993; Sfruttamento sessuale di fanciulli da parte di turisti svizzeri all'estero/Punibilità).
Gli atti commessi all'estero che il Codice penale svizzero dichiara punibili possono essere perseguiti penalmente in Svizzera soltanto se o la vittima (principio della personalità passiva, art. 5 CP) o l'autore del reato (principio della personalità attiva, art. 6 CP) sono cittadini svizzeri. La cittadinanza svizzera in due casi non è premessa di perseguimento penale in Svizzera di atti commessi all'estero: da un canto per i delitti e i crimini commessi all'estero contro lo Stato (principio della protezione dello Stato, art. 4 CP) e, dall'altro, per i delitti e crimini che la Confederazione si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale (principio dell'universalità, art. 6bis CP). Il principio dell'universalità rende anche possibile il perseguimento penale di uno straniero che ha compiuto all'estero un reato contro uno straniero. Giusta l'articolo 6bis CP, il campo d'applicazione del Codice penale viene però esteso soltanto ai reati commessi nell'ambito di giurisdizione di quegli Stati nei confronti dei quali la Svizzera è vincolata da una convenzione internazionale (il principio dell'universalità è previsto in forma meno restrittiva unicamente dagli articoli 185, 240 e 245 CP).
Affinché il perseguimento penale di un atto commesso all'estero, cui il Codice penale svizzero commina una pena, sia possibile in Svizzera, occorre che sia soddisfatta una seconda premessa fondamentale: l'atto dev'essere punibile nel luogo in cui è stato compiuto (art. 5, 6 e 6bis CP). Un'eccezione è data a questo proposito soltanto per i delitti contro lo Stato e la sicurezza militare secondo l'articolo 4 CP e per la presa d'ostaggi giusta l'articolo 185 numero 5 CP.
La premessa della doppia punibilità non può essere soddisfatta per i seguenti motivi o perlomeno può essere all'origine di problemi in materia di perseguimento penale: da un canto, poiché singoli Stati del Terzo Mondo o non rendono punibili gli atti sessuali con fanciulli oppure, se li rendono punibili, fissano l'età protetta a un livello inferiore. Dall'altro canto poiché il diritto straniero attribuisce alle fattispecie che configurano l'abuso sessuale di fanciulli e la tratta dei fanciulli un assetto diverso che non le fattispecie relative del CP.
Per rispondere ai desideri della mozione, l'articolo 183 CP (sequestro di persona e rapimento), l'articolo 187 CP (atti sessuali con fanciulli), l'articolo 189 CP (coazione sessuale), l'articolo 190 CP (violenza carnale) nonché l'articolo 196 (tratta di esseri umani) potrebbero essere completati con una disposizione analoga all'articolo 185 numero 5 CP, giusta la quale è punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non viene estradato. In questi casi, la punibilità nel luogo di commissione del reato non sarebbe più premessa di perseguimento penale in Svizzera (come sarebbe invece in principio indispensabile giusta gli art. 6 e 6bis CP). La punibilità sarebbe retta dal diritto svizzero, indipendentemente da un disciplinamento possibilmente divergente nello Stato di commissione del reato.
Questa soluzione terrebbe però insufficientemente conto dei seguenti aspetti:
1. L'avamprogetto della commissione peritale che tratta la Parte generale del Codice penale, inviato in consultazione l'estate scorsa, disciplina la giurisdizione svizzera da un'altra prospettiva.
Viene a cadere la premessa giusta la quale la vittima o l'autore del reato devono essere cittadini svizzeri: i reati compiuti all'estero dovranno essere perseguibili in Svizzera nella persona dell'autore sempre che, fra l'altro, soggiorni in Svizzera o venga estradato alla Svizzera. Con tale soluzione diventa preminente il principio della giustizia penale sostitutiva che può però essere applicato soltanto se un reato è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso.
2. Il perseguimento penale in Svizzera fallisce spesso non soltanto in ragione della mancante punibilità reciproca (che in molti casi sarebbe data), bensì in ragione dei problemi che sorgono in ordine alle prove. Da un canto le autorità penali svizzere soltanto in rari casi ottengono indizi concreti a proposito di atti sessuali di uno Svizzero con fanciulli all'estero, poiché praticamente per nessun governo dei Paesi maggiormente interessati dalla questione, la lotta contro tale fenomeno costituisce un intento centrale. Il rapporto del gruppo interdipartimentale di lavoro "Donne del Terzo Mondo" del 1988 rileva che esiste evidentemente una certa inibizione a tagliare una fonte, ritenuta tale o effettiva di divise. D'altro canto risultano difficoltà anche dalla circostanza che in diversi Stati l'abuso sessuale dei fanciulli è invero punibile, ma che l'età protetta è però fissata a un livello più basso che non in Svizzera. Questi Stati presteranno assistenza giudiziaria alla Svizzera soltanto nella misura in cui il reato è punibile anche nel loro Paese. Dagli Stati che non puniscono atti sessuali con fanciulli, poi, la Svizzera non può esigere assistenza giudiziaria di sorta in merito a tali reati. Persino se è dato il sospetto concreto di un reato commesso, un tribunale svizzero avrà difficoltà a ottenere le prove che possano sfociare in una condanna. Problemi analoghi si pongono in ordine al traffico di bambini nella miusra in cui si svolga unicamente all'estero. Fondando sulla Convenzione internazionale relativa ai diritti del bambino, la Svizzera dovrà rafforzare molto la collaborazione internazionale in questo settore, segnatamente con gli Stati interessati.
Già dal 1990 nella Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite opera un relatore speciale che si occupa del tema della tratta dei fanciulli - con il quale la Svizzera intrattiene contratti - che informa il mondo intero regolarmente su prostituzione e su pornografia infantili e propone pertinenti misure.
3. Si pone inoltre la questione a sapere se gli atti sessuali con fanciulli e il traffico di bambini siano gli unici reati commessi all'estero per i quali (oltre ai delitti e crimini contro lo Stato giusta l'art. 4 CP e la sicurezza militare giusta l'art. 185 n. 5 CP) un perseguimento penale in Svizzera debba essere possibile, senza che sia data la premessa della punibilità nello Stato del reato commesso, oppure se debbano essere presi in considerazione anche altri reati altrettanto gravi, quali ad esempio la fabbricazione di oggetti o rappresentazioni pornografici con fanciulli (art. 197 n. 3 CP) o la tratta di donne provenienti da Paesi del Terzo Mondo e relativi delitti. In questo caso potrebbe essere accolta nella Parte generale del Codice penale una disposizione generale a tutela di determinati beni degni di essere protetti dalla legge.
4. Occorrerebbe infine esaminare anche se le fattispecie previste nel Codice penale siano adeguate a rispondere ai problemi cui si rifà la mozione, oppure se non si debbano eventualmente creare fattispecie nuove.
Lo sfruttamento dei fanciulli approfittando delle difficoltà in cui si trovano o in cui sono i genitori ha assunto proporzioni paurose in certi Paesi. Il Consiglio federale è deciso a prendere misure adeguate allo scopo di migliorare la protezione dei fanciulli che si trovano in tali situazioni. Una pertinente modificazione del Codice penale potrebbe sviluppare un certo effetto di prevenzione generale. Le questioni che si pongono in tale contesto devono però essere oggetto di chiarimenti approfonditi.
Ad numero 2 della mozione:
La Svizzera ha firmato il 1° maggio 1991 la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, del 20 novembre 1989. Il messaggio del Consiglio federale concernente la ratificazione di tale convenzione sarà presumibilmente sottoposto al Parlamento ancora quest'anno. Il numero 2 della mozione è quindi, per tale aspetto, senza oggetto.