94.3337 · Mozione · 1994-09-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di far sopprimere la scena aperta della droga nel nostro Paese come segue:
1. Ogni cantone deve - a dipendenza dei suoi bisogni - mettere a disposizione uno o più centri in cui i tossicodipendenti saranno detenuti e disintossicati (i cantoni piccoli possono creare un centro in comune).
2. I tossicodipendenti svizzeri e quelli stranieri con un permesso di soggiorno o di dimora che frequentano una scena aperta della droga sono ricondotti nel loro cantone d'origine e internati nei centri summenzionati.
3. Nei centri summenzionati, i tossicodipendenti possono spostarsi liberamente. Ricevono vitto e alloggio nonché assistenza medica e psicologica. Ottengono, inoltre, la dose quotidiana di eroina di cui hanno bisogno. Tale dose può essere consumata solo all'interno del centro. I pazienti possono lasciare quest'ultimo solo sotto sorveglianza. L'internamento corrisponde quindi a una specie di privazione della libertà a scopo previdenziale, non può tuttavia essere equiparato o scambiato con una pena detentiva.
4. Le persone che soggiornano nei centri e che desiderano sottoporsi a una cura di disintossicazione hanno la possibilità di farlo, sia in un altro reparto del centro, sia in un luogo designato dal cantone.
5. Alla fine della cura di disintossicazione, il paziente può lasciare il centro. Continua comunque ad essere assistito e verranno prese tutte le misure relative al suo reinserimento nella società (ricerca di un alloggio adeguato, di un posto di lavoro, eventualmente formazione o riformazione professionale, assistenza sociale, materiale e psicologica).
6. I trafficanti di droga svizzeri e quelli stranieri con un permesso di soggiorno o di dimora sono immediatamente rinchiusi nella prigione del loro cantone d'origine e non possono in nessun caso uscire di prigione prima del processo. I trafficanti stranieri senza un permesso di soggiorno valido sono respinti immediatamente. I tossicodipendenti che spacciano droga, siano essi svizzeri o stranieri con un permesso di soggiorno o di dimora, sono trattati come i tossicomani.
7. I costi causati da tale iniziativa sono assunti unitamente dalla Confederazione e dai cantoni.
Begründung
La scena aperta della droga in Svizzera è un problema sociale importante ed è spesso considerata come la vergogna della nostra società. Essa è la causa di un determinato tipo di criminalità e rappresenta una minaccia essenziale per la popolazione. Tuttavia, i tossicodipendenti, essendo di regola persone malate, devono essere considerati vittime della situazione e trattati di conseguenza.
Malgrado tutti gli sforzi intrapresi, la creazione di innumerevoli commissioni, i dibattiti, i seminari, le riunioni d'esperti, i sopralluoghi, ecc., non si è finora riusciti a trovare una soluzione per la scena aperta della droga nel nostro Paese. Tale incapacità a far fronte alla situazione è da attribuire in parte alla mancanza della volontà politica a riguardo. Dato che né la repressione, né il lassismo hanno portato a risultati positivi, la presente iniziativa cerca di conciliare queste due tendenze.
I tossicodipendenti ricevono la droga solo nei centri previsti per evitare che ulteriori persone siano attirate nella trappola della tossicomania. L'internamento in tali centri di tutti i tossicodipendenti che si riuniscono nella scena aperta della droga farà diminuire la clientela dei trafficanti causando quindi in breve tempo un crollo di tale mercato. La repressione e la tolleranza saranno quindi utilizzate per migliorare la situazione nelle principali città svizzere. Tali misure consentiranno di ostacolare la criminalità e la prostituzione dovute alla dipendenza da stupefacenti. Tenuto conto che la maggior parte dei tossicodipendenti sono delusi della società, si può supporre che se beneficeranno di aiuto e di cure in centri confortevoli potranno accettare più facilmente le istituzioni di questo Paese e riconciliarsi con la società, malgrado le restrizioni loro imposte.
Per tale motivo i centri non devono essere costruiti come prigioni. Si devono prevedere locali ricreativi comuni, camere pulite e senza sbarre, la possibilità di informarsi (televisione, giornali, riviste), locali per gli hobby, ecc. Il paziente deve avere l'impressione di essere amato, rispettato e non condannato. Il reinserimento nella società deve essere fatto con circospezione poiché ricadute sono inevitabili. Il paziente che ricomincia a drogarsi deve essere internato di nuovo senza subire punizioni o essere sottoposto a una terapia più rigorosa.
Lo Stato potrebbe addirittura mettere dei posti di lavoro a disposizione delle persone che devono essere reinserite nella società oppure introdurle nell'industria privata assumendo il loro salario durante un determinato lasso di tempo.
Nei confronti dei trafficanti si deve invece essere completamente inflessibili. Sarebbe forse auspicabile rafforzare le loro pene in modo esemplare.
Se non vi sono altre possibilità, l'esercito potrebbe partecipare alla creazione di tali centri, visto che dispone delle conoscenze, dell'abilità e delle strutture necessarie.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-5. Tutti i cantoni hanno già a loro disposizione istituzioni ambulatorie o stazionarie, specializzate nella cura e nell'assistenza dei tossicodipendenti. Inoltre, i medici di famiglia curano numerosi pazienti tossicomani.
Il Consiglio federale insiste, per quanto riguarda il trattamento dei tossicodipendenti, sulla necessità di una vasta offerta di forme d'aiuto, di assistenza e di terapia basate, nel limite del possibile, sulla motivazione delle persone dipendenti. Per tale motivo, il 3 ottobre 1994 esso ha deciso di contribuire a rafforzare in modo quantitativo l'offerta dei trattamenti stazionari basati sull'astinenza.
Il Consiglio federale ha inoltre deciso di dare l'incarico a una commissione di esperti di proporre elementi di revisione riguardo alla legge federale sugli stupefacenti, in particolare riguardo alla punibilità del consumo di droga, alla prescrizione di stupefacenti e alla privazione della libertà per motivi assistenziali. Quest'ultimo tema riguarda le proposte dell'autore della mozione.
Il catalogo delle misure proposte dall'autore della mozione mette tuttavia l'accento su una forma massiccia e obbligatoria d'assistenza dei tossicodipendenti in istituti, allo scopo di far sparire la scena aperta della droga. In tali istituzioni si procederebbe sistematicamente a una distribuzione dell'eroina. Sarebbe inoltre possibile effettuare una cura di disintossicazione. Misure di reintegrazione sarebbero proposte su vasta scala e associate a un'ulteriore assistenza dopo la fine della cura. Sarebbe tuttavia possibile lasciare tali istituzioni di cura solo dopo aver terminato con successo una cura di disintossicazione.
Una tale concezione dell'assistenza non corrisponde né alla base legale esistente (legge federale del 5 ottobre 1951 sugli stupefacenti, legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Codice civile svizzero), né alle norme etiche e professionali relative al trattamento della tossicomania. Tale concezione non sarebbe realizzabile e sarebbe poco efficace poiché si troverebbero pochi terapeuti disposti a cooperare a un tale programma e le misure necessarie a un soggiorno a lungo termine dei pazienti sarebbero completamente sproporzionate. Inoltre le istanze internazionali non autorizzerebbero una distribuzione generalizzata di stupefacenti.
L'autore della mozione ritiene molto importante rafforzare le misure d'aiuto alla reintegrazione sociale destinate alle persone che hanno terminato una terapia (punto 5: ricerca di un alloggio appropriato, di un posto di lavoro, eventualmente formazione o riformazione professionale, assistenza sociale, materiale e psicologica). La Confederazione potrebbe, se vi fossero abbastanza mezzi finanziari e personale, appoggiare maggiormente i cantoni per poter organizzare sistematicamente tali aiuti.
6. La carcerazione preventiva di tutti i trafficanti di droga svizzeri o stranieri residenti in Svizzera fino al giorno del processo è una disposizione contraria alla legislazione attuale in materia di procedura penale. Le decisioni spettano alla giustizia e sono prese a dipendenza dei casi. Le disposizioni del diritto penale e della procedura penale sono applicabili anche agli stranieri che hanno una situazione irregolare in Svizzera. Tuttavia, in futuro si applicheranno, riguardo a tale categoria di persone, le nuove disposizioni della legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, adottate dal popolo a forte maggioranza il 4 dicembre 1994, in vista di ottenere effettivamente l'esecuzione del rinvio.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.