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96.3050 · Mozione · 1996-03-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a proporre al Parlamento un aumento della quota di perequazione finanziaria dell'imposta federale diretta dal 13 al 15 percento unitamente ad un abbassamento della quota cantonale in base al gettito d'imposta dal 17 al 15 percento. Tale progetto richiede una modificazione degli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finanziaria tra i cantoni (RS 613.1) e dell'ordinanza del 27 novembre 1989 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta federale diretta (RS 613.13).

Begründung

Dal 1959 una parte delle quote cantonali dell'imposta federale diretta è destinata alla perequazione finanziaria intercantonale. Tra il 1959 e il 1980, la quota di perequazione finanziaria è passata da un sesto (5 percento) a un quarto (7,5 percento) fino al 1985 e da allora a tredici trentesimi (13 percento) della somma delle quote cantonali.

La proposta di un rafforzamento della perequazione finanziaria intercantonale proveniente dall'imposta federale diretta si fonda sugli elementi seguenti:

- Il bilancio della perequazione finanziaria per gli anni settanta e ottanta, allestito nel mese di maggio 1991 dall'Amministrazione federale delle finanze su mandato della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, ha mostrato che l'elevata provvigione destinata ai cantoni per la riscossione dell'imposta federale diretta ha inciso negativamente sui risultati della perequazione finanziaria federale. Ne risulta che Zugo, il cantone finanziariamente più forte, ottiene dalla Confederazione più trasferimenti per abitante rispetto ad altri cantoni finanziariamente forti, a numerosi cantoni di capacità finanziaria media e persino rispetto ad alcuni cantoni finanziariamente deboli.

- Il proseguimento delle riduzioni lineari dei sussidi federali senza compensazione, come pure di una serie di misure di risparmio a carico delle regioni periferiche e di montagna, colpiscono decisamente più i cantoni di capacità finanziaria media e debole che non quelli finanziariamente forti.

- Nella nuova legge federale sulle scuole specializzate superiori i sussidi federali ai cantoni non saranno più graduati secondo la capacità finanziaria benché questo sia espressamente richiesto nella vigente Costituzione federale (art. 42ter) e nella legge federale del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finanziaria tra i cantoni. Ciò è contrario all'Accordo convenuto tra l'Amministrazione federale delle finanze e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze che prevede lo status quo fino all'entrata in vigore della riforma sulla perequazione finanziaria federale.

- L'aumento della quota di perequazione finanziaria non solo non costituisce alcun ostacolo all'auspicata riforma della perequazione finanziaria federale, ma può rafforzare la solidarietà tra cantoni finanziariamente forti e cantoni finanziariamente deboli senza rappresentare un onere supplementare per le finanze federali.

- La provvigione cantonale di riscossione del 15 percento è sufficientemente elevata per suscitare ancora l'interesse dei cantoni a riscuotere l'imposta federale diretta.

Con questo progetto il Consiglio federale potrebbe dimostrare la propria volontà politica di frenare l'erosione della perequazione finanziaria federale (proseguimento delle riduzioni lineari dei sussidi senza compensazione, misure puntuali di risparmio a carico dei cantoni periferici e di montagna, rinuncia alla graduazione dei sussidi federali secondo la capacità finanziaria dei cantoni nella nuova legge sulle scuole specializzate superiori). Con la riforma della perequazione finanziaria federale il Governo potrebbe inoltre richiamare l'attenzione sulla necessità di migliorare la solidarietà tra i cantoni finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In occasione dell'introduzione dell'imposta per la difesa nazionale, nel 1941/42, la quota cantonale del gettito d'imposta era stata fissata al 32,5 percento. Già nel 1943 tale quota era stata ridotta al 30 percento, percentuale tuttora in vigore. Dal 1959 una parte delle quote cantonali è destinata alla perequazione finanziaria tra i cantoni. Tra il 1959 e il 1980 la quota di perequazione finanziaria ammontava a un sesto (5 percento), dal 1981 al 1985 è passata a un quarto (7,5 percento), e dal 1986 è costituita da tredici trentesimi (13 percento) delle quote spettanti ai cantoni.

Nel corso degli anni dal 1986 al 1989 la quota di perequazione finanziaria era ripartita nella misura del 10 percento secondo la capacità finanziaria dei cantoni e del 3 percento a titolo di compensazione per i casi di rigore superiori alla media emersi in seguito alla nuova ripartizione dei compiti fra Confederazione e cantoni. Nel 1989 è stata riveduta l'ordinanza d'applicazione, accogliendo così le rivendicazioni di una maggior semplicità e trasparenza, ma soprattutto di un potenziamento della perequazione finanziaria a favore dei cantoni finanziariamente deboli. Per gli ani 1990 e 1991 era applicabile una regolamentazione transitoria, ma dal 1992 è in vigore la nuova chiave di ripartizione.

I rimanenti diciassette trentesimi (17 percento) della quota cantonale sono attribuiti ai cantoni in base al gettito d'imposta. Per taluni cantoni e in particolare per il Canton Zugo questa provvigione di riscossione è relativamente importante. Tuttavia il contributo di questi cantoni alla perequazione finanziaria e i loro versamenti alla Confederazione sono relativamente alti. Un'attenta analisi indica anche che nella media degli anni 1994/95 i cantoni Vallese e Giura hanno ad esempio ottenuto una quota totale superiore ai loro incassi a titolo d'imposta federale diretta. Per contro, la quota dei cantoni finanziariamente forti si situava fra il 17 e il 19 percento del gettito d'imposta.

E' vero che le riduzioni lineari colpiscono maggiormente i cantoni finanziariamente più deboli che quelli finanziariamente più forti. I programmi di risanamento della Confederazione prevedevano tuttavia misure di compensazione che tenessero conto della capacità finanziaria dei cantoni, ad esempio:

- la ripartizione supplementare dell'utile netto della Banca nazionale;

- l'aumento del dazio sui carburanti e la conseguente maggiorazione delle relative quote cantonali;

- la quota di perequazione finanziaria sugli introiti delle tasse stradali e

- l'attribuzione di fondi per i casi di rigore legati alla soppressione della partecipazione federale al finanziamento delle spese di controllo del traffico sulle strade nazionali da parte della polizia.

Oltre alle compensazioni nell'ambito dei provvedimenti di risanamento, negli ultimi anni si è tenuto conto della situazione dei cantoni finanziariamente più deboli anche in altri settori. In questi cantoni ad esempio la riduzione dei premi delle casse malati è risultata particolarmente vantaggiosa in seguito alla ripartizione dei contributi dei cantoni e della Confederazione.

Quanto alle scuole specializzate superiori si tratterà in gran parte di istituzioni intercantonali. E' questa la ragione per cui in occasione della procedura di consultazione relativa alla legge federale sulle scuole specializzate superiori, la maggioranza dei cantoni si è pronunciata contro una graduazione dei sussidi federali ai cantoni secondo la capacità finanziaria. Questa decisione corrisponde al principio del progetto di riforma della perequazione finanziaria, che preconizza una separazione degli obiettivi d'incitamento e di perequazione.

Le linee direttrici della riforma della perequazione finanziaria federale sono attualmente in procedura di consultazione. Nell'ottica della prospettata riforma globale occorrerebbe evitare di scindere già ora alcune componenti. La richiesta assume ancora più importanza visto che una parte delle quote cantonali sarà probabilmente utilizzata per la compensazione orizzontale prevista dal progetto di riforma.

L'evoluzione delle finanze cantonali indica inoltre che per il momento non è necessario un intervento immediato nel campo della perequazione finanziaria. Nel 1995 infatti la situazione finanziaria dei cantoni finanziariamente più deboli è sensibilmente migliorata, mentre numerosi cantoni finanziariamente forti sono tuttora confrontati con serie difficoltà.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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