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96.3089 · Mozione · 1996-03-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'istituzione di un'assicurazione per la maternità costituisce un mandato costituzionale esistente da cinquant'anni ed è menzionata nelle linee direttive sia dell'ultimo programma di legislatura sia di quello in corso. Attualmente, a livello federale manca un vero e proprio congedo di maternità retribuito. Nella presente mozione si vuole solo estendere l'obbligo di continuare a versare il salario a tutta la durata in cui è vietato lavorare. Concretamente, tale soluzione apporterebbe un miglioramento solo per le donne che contano pochi anni di servizio. Nell'economia privata, si paga già attualmente un congedo di maternità per una durata media di 8 settimane. Tuttavia, un congedo di più o meno tale durata è assolutamente insufficiente per permettere alla madre di riprendersi dopo il parto e di sviluppare il suo rapporto con il neonato. In caso di maternità, la LAMal prevede la concessione di una prestazione durante 16 settimane. Inoltre, la soluzione proposta non è affatto compatibile con il diritto europeo. La relativa direttiva dell'UE, in vigore dall'ottobre 1994, prevede un congedo pagato di almeno 14 settimane. Infine, bisogna rilevare che una semplice modificazione del Codice delle obbligazioni non potrebbe migliorare la situazione delle madri esercitanti un'attività lucrativa indipendente e di quelle non attive. Inoltre, vi sono considerazioni di fondo, non da ultimo anche l'uguaglianza di trattamento dei vari datori di lavoro, che spiegano l'opposizione a una regolamentazione nell'ambito del Codice delle obbligazioni: siccome ogni datore di lavoro sopporterebbe da solo il rischio di dover continuare il versamento del salario in caso di maternità, si dovrebbero temere ripercussioni negative sul mercato del lavoro relative alle possibilità di lavoro in particolare per le donne giovani. La sola assunzione della sostituzione del salario mediante un'assicurazione realizza una ripartizione solidale dell'onere fra i datori di lavoro di tutti i rami economici. In questo senso, il disegno messo in consultazione nell'estate 1994 prevedeva un'assicurazione sociale obbligatoria e indipendente. Esso comprendeva in sostanza un congedo di maternità pagato di 16 settimane per le donne esercitanti un'attività lucrativa; il finanziamento doveva essere garantito mediante i contributi prelevati dal reddito proveniente dall'attività lucrativa (finanziamento paritetico per le donne con un'attività lucrativa dipendente). Nella consultazione sono stati contestati in particolare questo modello di finanziamento nonché il campo di applicazione (esclusione delle madri non attive). Il DFI ha tenuto conto dei risultati della procedura di consultazione e ha proceduto ad ulteriori accertamenti. Il disegno deve dunque contenere anche un diritto per le madri che non esercitano un'attività lucrativa. Il Consiglio federale ha deciso il 23 settembre 1996 di non rinviare fino alla conclusione dei lavori dell'lDA FiSo 2 né l'assicurazione per la maternità né la 4a revisione dell'AI e la revisione delle IPG. In tal senso sarà preparato il messaggio sull'assicurazione per la maternità in cui si terrà conto dell'interdipendenza finanziaria dei tre disegni citati. Il Consiglio federale prenderà decisioni in proposito nel prossimo inizio d'anno. La mozione stessa propone la soluzione del CO quale via d'uscita nel caso in cui un'assicurazione per la maternità (la quale non risulterebbe complessivamente più cara per i datori di lavoro che la soluzione attuale, ritenuta insoddisfacente anche dall'autore della mozione) non risultasse realizzabile dal punto di vista politico. Pertanto, non è opportuno impegnarsi già oggi nella direzione proposta dalla mozione.

Dichiarazione del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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