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96.3290 · Interpellanza · 1996-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale si è espresso come segue in merito alle mozioni della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati (94.3081) e del Consiglio nazionale Schnider (94.3089) che vertevano sullo stesso soggetto; le due Camere hanno accettato entrambe le mozioni e le hanno contemporaneamente tolte di ruolo in quanto già adempiute.

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc), i Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate. L'articolo 10 capoverso 2 LPAc relativizza questa regola generale: in base ad esso, nelle regioni discoste o scarsamente abitate, i Cantoni possono lasciar trattare con altri sistemi che non con l'allacciamento a una stazione centrale di depurazione le acque di scarico inquinate, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. Per "altri sistemi" si intendono segnatamente gli impianti di depurazione individuali o di gruppo come le fosse a tre camere, la filtrazione attraverso il suolo, le vasche di decantazione e le canalizzazioni che convogliano le acque di scarico in fosse per il liquame.

La richiesta della mozione di rinunciare all'obbligo generale di allacciamento a una stazione centrale di depurazione per le acque di scarico nelle regioni discoste o scarsamente abitate, cioè soprattutto in quelle rurali, è già soddisfatta con l'attuale legislazione. L'applicazione dell'articolo 10 capoverso 2 LPAc compete ai Cantoni: a loro spetta trovare le soluzioni idonee per applicare detta disposizione. La formulazione "nelle regioni discoste o scarsamente abitate" lascia ai Cantoni un sufficiente margine di apprezzamento e di decisione per tener conto delle peculiarità locali, quali importanza e struttura della zona abitata, stato delle acque e sopportabilità finanziaria di una soluzione decentralizzata.

Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che in passato alcuni Cantoni hanno interpretato in modo restrittivo l'articolo 10 capoverso 2 LPAc. Visto però che, in linea di principio, la legge federale sulla protezione delle acque permette ai Cantoni di soddisfare la richiesta della mozione, il Consiglio federale non ritiene opportune né modificare una legge entrata in vigore di recente né emanare nuove e più precise norme a livello di legge per concretizzare le condizioni di esonero dall'obbligo di allacciamento a una stazione centrale di depurazione per le acque di scarico.

2. Nell'ambito della modificazione della legge sulla protezione delle acque, posta in procedura di consultazione di 18 marzo 1996, il Consiglio federale propone al Parlamento lo stanziamento di un credito pluriennale per l'evasione delle domande di sussidio già presentate. In questo modo gli impegni assunti prima dell'entrata in vigore del progetto di revisione grazie a decisioni di principio potranno essere onorati a medio termine.

3. La Conferenza governativa dei Cantoni di montagna, in data 29 gennaio 1996, si è rivolta al Consiglio federale chiedendogli di istituire un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni che si occupasse del problema. Il capo del Dipartimento federale dell'interno ha accettato in nome del Consiglio federale. Il gruppo di lavoro dovrà indicare all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio le priorità per quanto concerne la ripartizione dei sussidi federali messi a disposizione nei prossimi anni. In questo modo si tiene conto della richiesta dell'interpellanza.

4. Il rapporto sulle linee direttrici della nuova perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni richiede ancora chiarimenti approfonditi. La consultazione sulla nuova ripartizione dei compiti nei singoli settori - compreso quello della protezione delle acque - non potrà aver luogo prima del 1998.

Uno dei principi fondamentali della nuova perequazione finanziaria stabilisce che al momento del passaggio dal vecchio al nuovo regime non debba essere possibile né alla Confederazione né ai Cantoni chiudere i bilanci a scapito dell'altro. Se nel campo della protezione delle acque si deve tener conto di alcuni aspetti della riforma della perequazione finanziaria già al momento della modificazione della legge sulla protezione delle acque, il Consiglio federale dovrà indicare nel suo messaggio come intenderà compensare, una volta instaurato il nuovo regime finanziario, i trasferimenti di oneri finanziari fra Confederazione e Cantoni avvenuti prima dell'attuazione della riforma. Il Consiglio federale proporrà probabilmente il suo messagio sulla nuova perequazione finanziaria alle Camere federali in autunno 1998.

Risposta del Consiglio federale.