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96.3359 · Interpellanza · 1996-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 8 della legge, del 19 settembre 1978, sull'organizzazione dell'amministrazione (RS 172.010) prevede il seguente obbligo d'informazione da parte delle autorità federali: "Il Consiglio federale provvede affinché un servizio d'informazione ragguagli costantemente l'opinione pubblica sulle sue intenzioni, decisioni e misure, nonché sui lavori dell'amministrazione federale, sempre che ve ne sia un interesse generale e non se siano violati importanti interessi pubblici o privati degni di protezione.

Qualora i mass media diffondano informazioni e speculazioni sulla procedura, il principio della segretezza durante la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria entra in conflitto con il suddetto diritto del pubblico di essere informato. Se le persone implicate nella procedura, i loro rappresentanti legali o le persone appartenenti al loro ambiente si rivolgono al pubblico, gli organi preposti al perseguimento penale devono, a maggior ragione, contribuire a una presentazione oggettiva dei fatti mediante un'informazione appropriata. In tal senso, il Tribunale federale ha anche pubblicato i nomi degli interessati, nell'ambito di una decisione su ricorso pronunciata il 14 febbraio 1996, concernente la procedura menzionata dall'interpellante.

Ai punti 2 - 4:

Il Consiglio federale ritiene che il procuratore generale, in riferimento alla conferenza stampa del 20 febbraio 1996 e agli altri resoconti, non abbia violato il diritto. L'arresto di una persona nota all'opinione pubblica e la perquisizione, durata sette ore, dei locali di una grande ditta, non possono essere eseguiti senza che il pubblico ne venga prima o poi a conoscenza e che siano pubblicati resoconti in merito. Un'informazione attiva sui fatti più importanti è indispensabile per prevenire speculazioni nei mass media.

Risposta del Consiglio federale.

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