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97.3635 · Postulato · 1997-12-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Anzitutto, occorre ricordare che ogni imposta necessita di una base costituzionale. Negli articoli 41bis e 41ter della Costituzione federale sono elencate le imposte che la Confederazione può riscuotere. Una tassa unica sulle fusioni ai sensi del presente postulato non rientra in questo elenco. L'introduzione di una tale imposta comporterebbe quindi una modifica della Costituzione.

2. Fino al 31 marzo 1993, fusioni e riunioni aventi carattere di fusione di società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative erano gravate da una tassa d'emissione dell'1 per cento sulla costituzione e sull'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione nonché sui versamenti suppletivi dei partecipanti. Con la revisione parziale del 4 ottobre 1991 della legge federale sulle tasse di bollo (in vigore dal 1° aprile 1993) è stata introdotta la tariffa zero per fusioni, scissioni e trasformazioni. Conformemente alla legge riveduta, l'esecuzione di ristrutturazioni è dunque esente da tasse. Il legislatore ha giustificato questa esenzione fra l'altro con il fatto che le ristrutturazioni sono economicamente necessarie per rimanere in concorrenza e servono alla fine per il mantenimento di posti di lavoro. Il fatto che le ristrutturazioni non debbano essere ostacolate da prescrizioni di diritto civile e/o fiscale è anche l'obiettivo di un avamprogetto (del novembre 1997) attualmente in consultazione su una legge federale sulla fusione, scissione e trasformazione di soggetti (cosiddetta legge sulle fusioni).

3. Il postulato mira proprio ad un'imposta sugli utili in capitale che non dovrebbe però essere versata dagli azionisti che realizzano un utile in capitale, bensì dalla società interessata che fra l'altro deve essere sottoposta alla legge sui cartelli. L'imposta deve essere fissata soltanto dopo un periodo di funzionamento della nuova impresa di cinque anni e calcolata sulla base degli utili in capitale effettivamente realizzati, tenendo conto del numero di licenziamenti e di pensionamenti anticipati. Nelle passività del primo bilancio dopo la fusione dovrà essere inserito un importo sostanziale sotto forma di accantonamenti.

È difficile immaginare che sia possibile concretizzare una tale richiesta. Come sarebbe ad esempio possibile sapere, se gli azionisti svizzeri o esteri hanno sfruttato un'eventuale crescita dei corsi borsistici, alienando i loro titoli e quanto abbiano effettivamente guadagnato? In caso di licenziamenti o pensionamenti anticipati si porrebbe inoltre ogni volta la domanda se essi siano da ricondurre o no alla fusione. Una tale imposta camuffata sugli utili in capitale causerebbe infine problemi fiscali a livello intercantonale e internazionale. Sulla base del diritto fiscale intercantonale e internazionale, per l'imposizione degli utili in capitale che si intende ottenere con il presente postulato sarebbero fondamentalmente competenti i Cantoni o gli Stati in cui sono domiciliati o hanno sede gli azionisti.

4. La fusione menzionata nel postulato ha evidenziato che le società in questione costituiscono accantonamenti a seguito dei costi prodotti dalla ristrutturazione. Fanno parte di questi costi in particolare quelli per risarcimenti al personale che deve essere licenziato oppure che deve andare anticipatamente in pensione. Se si volesse imporre alle relative imprese anche un'imposta speciale ai sensi del postulato e pretendere da esse nel primo bilancio un adeguato accantonamento, allora si dovrebbe tener presente che le indennità per il personale risulterebbero tendenzialmente più basse. In questo modo non potrebbero essere raggiunti gli obiettivi prefissati nel postulato in particolare sulla limitazione della speculazione e la riduzione degli oneri sociali per lo Stato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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