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98.1058 · Interrogazione ordinaria · 1998-04-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nel campo delle professioni mediche la legislazione svizzera distingue tra le professioni accademiche e quelle non accademiche. Per quanto riguarda le ultime, sono i Cantoni (ad es. per le professioni d'assistenza) o l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (ad es. per la fisioterapia e la dietetica) competenti per il disciplinamento delle qualifiche professionali. Nel settore accademico la Confederazione rilascia, conformemente alla legge sul libero esercizio delle arti salutari attualmente in vigore, diplomi a medici, dentisti e veterinari nonché a farmacisti. Altre professioni accademiche in rapporto con la salute (ad es. psicoterapeuti non medici) non soggiacciono alla regolamentazione federale. Va rilevato inoltre che nel campo delle professioni mediche accademiche il disciplinamento federale si riferisce unicamente al periodo di formazione universitario (formazione in senso stretto); la regolamentazione degli attestati concernenti il perfezionamento professionale riguarda le organizzazioni professionali (ad es. titolo di medico FMH).

Attualmente il Consiglio federale ha possibilità limitate d'intervento. Comunque i lavori per l'elaborazione di una nuova regolamentazione delle competenze in materia sono già in atto.

In vista del libero esercizio delle professioni mediche in Svizzera nell'ambito della libera circolazione delle persone e per un futuro riconoscimento da parte dello Stato dei titoli assegnati finora dalle organizzazioni professionali private, è stato elaborato un disegno per una legge federale sulla formazione, sul perfezionamento e sull'aggiornamento delle professioni mediche. Il disegno di legge mira al miglioramento della qualità delle cure mediche e comprende quindi le professioni mediche a tutti e tre i livelli (formazione di base, perfezionamento, aggiornamento). Oltre alle professioni classiche (medicina umana, dentaria e veterinaria nonché farmacia), esso annovera tra le professioni mediche anche l'osteopatia. Nel corso della consultazione avvenuta all'inizio del 1998, 12 Cantoni, diversi partiti politici e organizzazioni centrali nonché rappresentanti delle università si sono espressi contro il riconoscimento dell'osteopatia come professione medica con diploma federale. A sostegno di questa opposizione si è argomentato che in Svizzera non esiste alcun riconoscimento universitario dellosteopatia. Mancano a questo proposito delle direttive europee e si tratta di un'attività che appartiene in parte alla fisioterapia e in parte alla chiropratica e che, come tale, è definita in modo insufficiente. Quando il Consiglio federale nella seconda metà del 1998 sarà chiamato a stabilire le prossime tappe del disegno di legge, tenendo conto dei risultati della procedura di consultazione, dovrà esprimersi anche sul riconoscimento dell'osteopatia quale nuova professione medica.

Per quanto concerne le forme di terapie menzionate nell'interrogazione ordinaria non vi è dubbio che esse negli ultimi anni hanno riscontrato un grande successo tra il pubblico e in parte anche tra coloro che esercitano le professioni mediche. La conseguenza è stata che in diverse università sono state istituite cattedre per le terapie alternative e che in queste stesse università vengono fatti molti sforzi per studiarne e svilupparne a livello scientifico l'efficacia e l'economicità. Per quanto attiene ai risultati delle nuove terapie, i dati disponibili sono pochi e le prove dell'efficacia contestate, e questo è in contrasto con la vasta impressione soggettiva e con le supposizioni contenute nell'interrogazione ordinaria. Il Consiglio federale ritiene che prima di iniziare una discussione sul riconoscimento ufficiale della professione o sulle critiche espresse in merito alle differenze di qualità tra le prestazioni, deve essere apportata la prova dell'efficacia.

Il Consiglio federale tenendo sempre presente il presupposto della prova dell'efficacia - è dell'opinione che per l'istituzione di un diploma federale quale strumento volto a favorire la qualificazione e la garanzia della qualità per l'esercizio di nuove forme di terapie, sia meglio esaminare fino a che punto queste misure si possono inserire a livello di attestati di abilità e di capacità, che possono essere ottenuti dal detentore di un diploma federale riconosciuto per professioni mediche accademiche come qualificazione complementare (la Federazione svizzera dei medici FMH ha ad es. proposto un simile attestato di capacità per la medicina cinese). Il Consiglio federale reputa che per motivi di contenuto, di politica della sanità e economici, l'istituzione di una formazione accademica per ognuna delle forme di terapie non contribuirebbe al raggiungimento dello scopo prefissato e che, per il momento, essa non rientra nelle competenze della Confederazione.

Risposta del Consiglio federale.