98.1084 · Interrogazione ordinaria · 1998-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
ad domanda 1:
Nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure, il programma di stabilizzazione riguarda sia i sussidi d'esercizio assegnati per le spese d'ordine educativo causate dalle istituzioni pubbliche e private di pubblica utilità, i quali accolgono fanciulli e adolescenti nonché giovani adulti (art. 100bis CP), sia i sussidi accordati per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di siffatti stabilimenti. Nel settore dei sussidi di costruzione sono interessati anche gli stabilimenti per adulti.
Per i sussidi d'esercizio, l'attuale legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341) e la relativa ordinanza (OPPM; RS 341.1) prevedono sussidi per gli stipendi e le rimunerazioni del personale qualificato, attivo in ambito educativo, scolastico, occupazionale nonché in quello della formazione professionale e dei compiti terapeutici. A seconda della formazione si applicano diverse aliquote di 40, 30 e 25 per cento (art. 7 cpv. 1 e 21 LPPM nonché art. 5 e 16 OPPM). Nell'ambito del programma di stabilizzazione s'intende sostituire questa graduazione con un'aliquota unica: le due categorie di sussidi di 40 e 30 per cento saranno unite in un'unica categoria d'aliquota del 30 per cento; la categoria di sussidio del 25 per cento sarà abolita senz'essere sostituita.
Quanto ai sussidi di costruzione, la legge vigente prevede sussidi del 50 per cento per le spese di costruzione riconosciute (art. 4 cpv. 1 e 16 LPPM nonché art. 1 OPPM). E' previsto ora di fissare un'aliquota di sussidio pari al 35 per cento.
ad domanda 2:
No. I risparmi concernono sia il settore dei fanciulli, adolescenti e giovani adulti sia quello degli adulti. Per gli stabilimenti pubblici e privati, destinati all'esecuzione delle pene e delle misure applicabili agli adulti, la Confederazione sussidia sulla base della LPPM esclusivamente la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione (art. 2 cpv. 1 lett. a - f).
ad domanda 3:
Ad eccezione dei sussidi di costruzione, la LPPM non prevede sussidi a favore di stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure applicabili agli adulti. Poiché l'internamento fa parte dell'esecuzione delle misure, tali sussidi sono pure interessati dalle misure di risparmio.
ad domanda 4:
In ragione dei provvedimenti di risparmio, i sussidi di esercizio e quelli di costruzione sono decurtati rispettivamente del 24 e del 30 per cento. La Confederazione non si sottrae al compito che le incombe. Essa continuerà a esercitare una funzione di direzione grazie ai restanti sussidi di esercizio e di costruzione che continuerà a versare. La compensazione da parte dei Cantoni della diminuzione dei sussidi federali dovrà impedire che la qualità dell'assistenza ai fanciulli e agli adolescenti e l'effetto preventivo non peggiorino e garantire che le strutture degli stabilimenti interessati rispondano ancora alle esigenze.
ad domanda 5:
Il Consiglio federale è del parere che i provvedimenti di risparmio abbozzati non avranno come conseguenza una riduzione delle prestazioni. Al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dalla Confederazione in materia di risparmio, i Cantoni hanno proposto di integrare nel pacchetto di misure volte a risanare le finanze federali il settore dell'esecuzione delle pene e delle misure. I Cantoni si sono dichiarati disposti a fare il sacrificio di assumere le perdite dovute alla riduzione dei sussidi federali. Si può quindi partire dal presupposto che le prestazioni delle case di educazione toccate non subiranno una riduzione e che l'impegno finanziario suppletivo assunto dai Cantoni in questo settore rappresenti una garanzia per il mantenimento dell'attuale livello qualitativo.
Risposta del Consiglio federale.