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98.1134 · Interrogazione ordinaria · 1998-09-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.

a)Le organizzazioni sportive internazionali con sede nella Svizzera, nel loro statuto di organizzazioni governativamente indipendenti, sottostanno al diritto fiscale svizzero. A dipendenza della loro forma giuridica, le disposizioni fiscali applicabili possono variare.

b)Un'esenzione dall'imposta in virtù dell'articolo 56 lettera g della Legge federale sull'imposta federale diretta può essere dichiarata quando l'organizzazione persegue esclusivamente o scopi pubblici o di utilità pubblica nel significato previsto dalla legge fiscale. L'esenzione dall'imposta federale diretta è in linea di massima autorizzata dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni competente nel luogo in cui ha sede l'organizzazione.

Le organizzazioni mantello nel settore dello sport internazionale hanno regolarmente lo statuto di non utilità pubblica nel senso inteso dalla legge fiscale. Alle stesse può essere tuttavia riconosciuta eccezionalmente un'esenzione dall'imposta per il perseguimento di scopi pubblici. Ciò è il caso quando adempiono un compito - senza fini imprenditoriali - a favore di uno scopo pubblico, p. es. incoraggiando le discipline fisiche. Lo scopo pubblico dev'essere tuttavia interpretato in senso restrittivo, per evitare il dilagare di circostanze comportanti l'esenzione dall'imposta. Confederazione e cantoni conoscono analoghe legislazioni e prassi fiscali.

Il Consiglio federale ha confermato, con Decreto del 16 settembre 1998, la sua decisione dell'8 luglio 1981 di liberare il CIO dall'imposta federale diretta per perseguimento di scopi pubblici in conformità dell'articolo 56 lettera g LIFD. Il Consiglio federale è convinto che l'idea di un impatto olimpico favorisca in ampio senso ed a livello mondiale le discipline fisiche fra i giovani e contribuisca inoltre all'intesa fra i popoli.

c)Non esistono metodi per quantificare le diminuzioni del gettito d'imposta. Coloro che volessero tuttavia tentare assolutamente di quantificarle, sarebbero tenuti a considerare che queste associazioni mantello internazionali sono obbligate a riversare alle loro associazioni nazionali una gran parte delle entrate che realizzano con le manifestazioni internazionali.

2.

a)La vigente Ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA) non prevede disposizioni secondo cui le organizzazioni sportive internazionali possano beneficiare di particolari privilegi. Il CIO è anche l'unica organizzazione sportiva internazionale che, in base alla disposizione introdotta dal Consiglio federale il 16 settembre 1998 per questo caso particolare, è esente dall'assoggettamento all'IVA.

b)Il privilegio del CIO decretato dal Consiglio federale il 16 settembre 1998 fa capo all'art. 102 n. 8 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui il Consiglio federale, entro i limiti della presente Costituzione, veglia alla conservazione degli interessi della Confederazione all'esterno, e specialmente ai rapporti di diritti internazionali, ed in generale è incaricato degli affari esteri. La menzionata disposizione evidenzia, da un lato, la competenza del Consiglio federale a rappresentare la Svizzera verso l'esterno, e dall'altro, la sua legittimazione ad emettere ordinanze e disposizioni all'interno della Confederazione per la salvaguardia degli interessi della Confederazione verso l'esterno (v. Dietrich SCHINDLER, nel "Kommentar BV", art. 102 n. 99 segg.). In linea di massima devono essere adempite le seguenti condizioni affinché il Consiglio federale possa emettere un'ordinanza o un decreto in virtù dell'art. 102 n. 8 Cost.: la necessità sostanziale e la prevalenza dell'interesse pubblico, la priorità o meglio l'urgenza di tempo, la conciliabilità con le disposizioni decretate dall'Assemblea federale e con i principi giuridici della Costituzione. Le recenti dottrina e prassi esigono inoltre dei limiti di tempo per queste leggi e decreti. Nel giudicare se sono adempite le menzionate condizioni, il Consiglio federale dispone di un notevole margine di apprezzamento.

La presenza del CIO è estremamente significativa per la Svizzera. Per tale motivo il Consiglio federale ha deciso di migliorare lo statuto del CIO esentandolo ampiamente dagli obblighi IVA. In particolare, non è imponibile la cessione dei diritti televisivi e degli altri diritti di trasmissione in relazione all'emissione dei giochi olimpici. I medesimi criteri valgono con riferimento alle relative entrate conseguite, nella misura in cui i diritti sono trasferiti ad un'associazione internazionale, ad un comitato olimpico nazionale o ad un comitato d'organizzazione dei giochi olimpici. Oltracciò, il Consiglio federale ha ordinato che l'"Ordinanza del 26 giugno 1995 concernente lo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto di missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni internazionali nonché di determinate categorie di persone" dev'essere applicabile al CIO ma non ai suoi funzionari ed impiegati. Un diritto al rimborso dell'IVA (cosiddetto sgravio all'acquisto/alla fonte) esiste tuttavia solo nella proporzione in cui il CIO è consapevole dei compiti attribuitigli in funzione della sua caratteristica statutaria.

c)Il privilegio concesso al CIO in materia di diritto dell'imposta sul valore aggiunto implica per la Confederazione un minor introito annuo di circa 2 milioni di franchi, attribuibile in parte significativa al fatto che il CIO è legittimato ad ottenere in esenzione d'imposta i beni e le prestazioni di servizi (cosiddette operazioni in entrata). Ora, la non imposizione delle cifre d'affari realizzate dal CIO (cosiddette operazioni in uscita) non si ripercuote quindi in modo notevole sul gettito d'imposta, considerato che la maggior parte è effettuata essenzialmente all'estero e sarebbe dunque già di per sé esente dall'imposta. Un'eventuale imposizione di un correlativo valore aggiunto in uno stadio successivo non ha quindi influssi sul gettito delle imposte in Svizzera. In questa sede è tuttavia opportuno accentuare il fatto che la presenza del CIO nella regione del Lago Lemano origina delle cifre d'affari dell'entità di circa 100 milioni di franchi all'anno, come dimostra uno studio effettuato dalla "Ecole des hautes études commerciales" dell'Università di Losanna, risalente agli anni 1995/1996.

3.

Non sono noti studi realizzati nel contesto dei trattamenti fiscali delle organizzazioni sportive internazionali negli altri Paesi del mondo. Anche da parte dell'OCSE questo tema non è stato affrontato in modo particolare. In generale l'Occidente ed il Nord-America non prevedono neppure, nelle loro legislazioni, particolari prescrizioni giuridiche riferite alle organizzazioni sportive internazionali. E' per detta ragione che a quest'ultime sono parimenti applicabili le norme giuridiche valide in generale. Ciò è dovuto al fatto che queste organizzazioni non sono annoverate fra le organizzazioni interstatali. Per quanto riguarda l'applicabilità del diritto fiscale a queste organizzazioni sportive ed al loro personale, i Paesi si attengono al principio della legalità. D'altro canto, a queste organizzazioni sportive internazionali è stato pur sempre riconosciuto in singoli Paesi, nel contesto della legislazione ordinaria, il perseguimento di scopi pubblici. Quando queste organizzazioni sportive realizzano importi molto alti in relazione all'esecuzione dei contratti per diritti di trasmissione, il concetto del perseguimento di scopi pubblici viene spesso messo in discussione.

Risposta del Consiglio federale.

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