98.3032 · Interpellanza · 1998-01-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Introduzione
Nella sua risposta all'interrogazione ordinaria urgente Goll del 12.6.1997, il Consiglio federale si è chinato su questa complessa problematica, precisando che la direttiva amministrativa dell'UFSEL (Prassi AD 97/1, foglio 5/2 e 5/3) si fondava sulla seconda revisione parziale della LADI e sulla giurisprudenza del Tribunale federale. Al fine di impedire incentivi negativi e possibili abusi come pure in base a considerazioni di natura finanziaria, il legislatore ha adeguato il calcolo del guadagno assicurato nell'ambito di un nuovo termine quadro e ha introdotto una nuova regolamentazione differenziata.
La riveduta legge sull'assicurazione contro la disoccupazione stabilisce che la presa in considerazione delle prestazioni assicurative per calcolare il guadagno assicurato nell'ambito di un nuovo termine quadro si basa unicamente sui giorni in cui gli assicurati hanno effettivamente lavorato.
Ne risulta che, per l'assicurato che ha lavorato soltanto giorni isolati durante un mese, le prestazioni assicurative che devono essere prese in considerazione sono inferiori rispetto a quelle previste dal vecchio disciplinamento. In tal modo, la relazione tra il reddito effettivamente conseguito e il nuovo calcolo del guadagno assicurato viene ristabilita nell'ambito di un termine quadro successivo.
La rinuncia, auspicata dall'autore della presente interpellanza, al disciplinamento attualmente in vigore richiederebbe una modifica della legge e comporterebbe notevoli costi supplementari per l'assicurazione contro la disoccupazione. Essa permetterebbe infatti agli assicurati che realizzano un guadagno intermedio irregolare e di scarsa entità di acquisire un diritto biennale proporzionalmente troppo elevato per un nuovo periodo di due anni. Inoltre, tale modifica porrebbe un freno all'accettazione di un'occupazione adeguata.
Situazione iniziale
Per quanto concerne il guadagno intermedio e l'indennità di disoccupazione completivi rispettivamente il pagamento compensativo, occorre precisare quanto segue:
a)Calcolo dell'indennità di disoccupazione completiva in caso di guadagno intermedio nell'ambito del termine quadro per la riscossione delle prestazioni (art. 24 LADI)
Con l'entrata in vigore della seconda revisione parziale della LADI non è cambiato nulla nel calcolo dell'indennità di disoccupazione completiva in caso di guadagno intermedio. Indipendentemente dalla struttura temporale durante la quale è stato conseguito un guadagno intermedio, gli assicurati hanno diritto a un'indennità di disoccupazione completiva che, addizionata al reddito dovuto a un guadagno intermedio, è sempre superiore all'indennità di disoccupazione in caso di disoccupazione totale (incentivo finanziario).
b)Presa in considerazione dell'indennità di disoccupazione completiva rispettivamente del pagamento compensativo in caso di guadagno intermedio per il calcolo del guadagno assicurato in un nuovo il termine quadro (art. 23 cpv. 4 congiuntamente all'art. 24 cpv. 2 LADI)
Dall'entrata in vigore della seconda revisione parziale della LADI, il guadagno assicurato alla fine del periodo di riscossione di due anni si calcola in base alla struttura temporale durante la quale è stato conseguito il guadagno intermedio.
Con il decreto federale del 19 marzo 1993 sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione, l'articolo 23 LADI è stato completato come segue: "Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio (art. 24) che l'assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), l'indennità di disoccupazione completiva viene considerata per il calcolo del guadagno assicurato come se si dovessero versare contributi supplementari." Grazie a questa disposizione concernente il guadagno intermedio (24 LADI), in vigore fino al 31 dicembre 1995, l'indennità di disoccupazione completiva in caso di guadagno intermedio era stata presa interamente in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato in un nuovo termine quadro.
In occasione della seconda revisione parziale della LADI, la disposizione del decreto federale riguardante la presa in considerazione dell'indennità di disoccupazione completiva in caso di guadagno intermedio è stata ancorata nel diritto ordinario. Nella nuova formulazione dell'articolo 23 capoverso 4 LADI, la nozione di "indennità di disoccupazione completiva" è stata sostituita dal termine "pagamento compensativo". Il legislatore ha ritenuto troppo generoso il vecchio disciplinamento e ha definito, nell'articolo 24 capoverso 2 LADI, quali prestazioni assicurative contano come pagamenti compensativi in caso di guadagno intermedio e possono di conseguenza essere considerate per il nuovo calcolo del guadagno assicurato. Secondo il nuovo disciplinamento soltanto i giorni durante i quali il guadagno intermedio è inferiore al guadagno giornaliero assicurato (guadagno assicurato diviso per 21,7) danno diritto ai pagamenti compensativi.
In merito alle singole domande
Domanda 1
Lo strumento del guadagno intermedio ha lo scopo di favorire l'accettazione di un lavoro. I vantaggi del guadagno intermedio - rimanere nel mercato del lavoro, acquisire periodi di contribuzione in vista di un nuovo diritto, incentivo finanziario - sono stati mantenuti senza limitazioni nella seconda revisione parziale della LADI. Il conseguimento di un guadagno intermedio deve rappresentare un interesse per l'assicurato che è inoltre tenuto ad accettare una tale attività al fine di soddisfare il suo obbligo di diminuire il danno.
Domanda 2
Il Consiglio federale non condivide il punto di vista dell'autore dell'interpellanza, secondo cui il nuovo tenore dell'articolo 24 capoverso 2 LADI ha ridotto sensibilmente l'incentivo a conseguire un guadagno intermedio. Esso costata piuttosto che tutti gli incentivi legati all'istituzione del guadagno intermedio sono stati mantenuti. La modifica della legge ha effetto sul nuovo calcolo del guadagno assicurato unicamente nell'ambito di un nuovo termine quadro.
Domanda 3
Il calcolo del guadagno assicurato nell'ambito di un nuovo termine quadro auspicato dall'autore dell'interpellanza richiederebbe una modifica della legge. Una rinuncia alla struttura temporale nel caso del guadagno intermedio comporterebbe tuttavia notevoli costi supplementari per l'assicurazione contro la disoccupazione e dissuaderebbe l'assicurato dal- l'accettare un'occupazione adeguata.
Domanda 4
Gli assicurati hanno la possibilità di informarsi in merito ai loro diritti e obblighi consultando gli opuscoli informativi "Info Service". Per ulteriori informazioni sono a loro disposizione le autorità di esecuzione (casse di disoccupazione e servizi cantonali).
Domanda 5
Le disposizioni legali non prevedono una durata di attività mensile minima, ma piuttosto un guadagno mensile minimo di 500 franchi e un'occupazione sufficiente soggetta a contribuzione.
Osservazioni
L'introduzione della disposizione concernente la presa in considerazione dell'indennità di disoccupazione completiva in caso di guadagno intermedio per il calcolo del guadagno assicurato nell'ambito di un nuovo termine quadro ha provocato uno squilibrio tra la durata della prestazione di lavoro fornita e il guadagno assicurato computato.
Come già menzionato, l'articolo 24 LADI, che è rimasto immutato con l'introduzione del decreto federale, consente di prendere interamente in considerazione l'indennità di disoccupazione versata a titolo integrativo in caso di guadagno intermedio. Questo disciplinamento, particolarmente favorevole per gli assicurati - chi lavorava un giorno al mese poteva farsi computare come salario l'indennità di disoccupazione integrativa per i giorni rimanenti - ha condotto a una discrepanza ancora maggiore tra il salario effettivamente conseguito e il nuovo (fittizio) guadagno assicurato. Il legislatore ha riconosciuto che, oltre al suo impatto negativo sulle finanze, questo disciplinamento comportava notevoli rischi di abuso, per cui ha limitato, nell'articolo 24 capoverso 2 LADI, la presa in considerazione delle prestazioni assicurative (pagamenti compensativi) al guadagno assicurato. Esso ha formulato il nuovo tenore basandosi sulle disposizioni concernenti l'acquisizione di periodi di contribuzione. In tal modo i pagamenti compensativi possono essere presi in considerazione unicamente per i giorni nei quali l'assicurato ha effettivamente lavorato. Gli esempi esposti nell'interpellanza trovano qui il loro fondamento (risultati differenti per uno stesso salario e uno stesso tempo di lavoro, ma con una diversa ripartizione nel tempo).
Di conseguenza sarebbe possibile ottenere una completa armonizzazione tra il reddito proveniente da un'attività lucrativa e il guadagno assicurato nell'ambito di un nuovo termine quadro soltanto sopprimendo la presa in considerazione dei pagamenti compensativi prevista all'articolo 23 capoverso 4 LADI.
Risposta del Consiglio federale.