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98.3094 · Mozione · 1998-03-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 11 della nuova legge sulle telecomunicazioni stabilisce l'obbligo di inteconnessione per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. I fornitori dell'accesso a Internet, che si servono anche delle reti di distribuzione di programmi radiotelevisivi (reti cablate) offrono un servizio di telecomunicazione. Per questo le loro prestazioni rientrano nell'ordinamento della legislazione sulle telecomunicazioni. Nella misura in cui essi detengono una posizione dominante nell'ambito dei servizi d'interconnessione richiesti, essi sono già assoggettati all'obbligo di interconnessione nei confronti di altri fornitori di servizi di telecomunicazione. Non è quindi necessaria una modifica delle disposizioni in merito.

Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.

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