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98.3195 · Postulato · 1998-04-29

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) spetta ai Cantoni. È dunque compito delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro accertare i bisogni in termini di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che riguardano l'area di loro competenza. La LADI non prescrive loro infatti né il numero né il tipo di provvedimenti che esse devono apportare per una determinata categoria sociale.

Nei programmi d'occupazione temporanea, esiste oggi una vasta scelta di posti per le donne disoccupate. Come dimostra lo studio condotto dall'Ufficio per la parità dei sessi del Cantone di Berna, le donne sono leggermente sovrarappresentate in questi programmi.

D'altro canto, nel gennaio 1998, 53'500 disoccupati hanno percepito, a titolo sostitutivo, indennità giornaliere speciali, poiché in quel momento non potevano essere loro offerti adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Di questi 53'500 disoccupati, il 45% erano donne. La percentuale delle disoccupate ammontava allora al 41%. Ciò indica che esiste effettivamente un'offerta insufficiente di provvedimenti a favore delle donne.

Approntare un numero maggiore di puri provvedimenti di occupazione non sarebbe tuttavia una soluzione. Come dimostrano le esperienze finora accumulate, i provvedimenti misti con una parte dedicata all'occupazione e una parte alla formazione sono particolarmente efficaci. Per molte donne non qualificate sarebbe indubbiamente molto più vantaggioso partecipare a provvedimenti di formazione piuttosto che a provvedimenti di occupazione. Per esempio i corsi per acquisire le qualificazioni di base incentrati specificatamente sui bisogni delle immigrate con una formazione scolastica minima.

Sulla base della ripartizione dei compiti summenzionata fra Confederazione e Cantoni, il Consiglio federale non può garantire un'offerta sufficiente di programmi imperniati sui bisogni specifici delle donne. Esso raccomanda tuttavia ai Cantoni di proporre misure più qualificanti, ossia provvedimenti misti. In futuro, il Consiglio federale inviterà inoltre le competenti autorità cantonali a prendere maggiormente in considerazione i bisogni specifici delle donne in materia di formazione.

2. Il Consiglio federale incarica l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL) di promuovere la concezione di programmi intesi a favorire la parità dei sessi. Tuttavia, l'obiettivo primario dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è quello di reintegrare gli assicurati nel mercato del lavoro. Già oggi quasi tutti i programmi prevedono la possibilità di lavorare a tempo parziale e sono molte le donne che fanno ricorso a questa possibilità.

3. Per quanto concerne la valutazione, l'UFSEL ha il compito di controllare, in collaborazione con i Cantoni, i risultati dei provvedimenti e di tenerne conto nell'approntamento e nell'esecuzione dei nuovo provvedimenti. L'UFSEL si adopera affinché tutte le esperienze vengano valutate e raccomanda provvedimenti concreti ai servizi preposti all'esecuzione. Nel quadro del suo mandato, l'UFSEL si impegna affinché venga accordata, anche nell'ambito della valutazione, un'attenzione particolare ai bisogni delle donne.

Già oggi vengono eseguite indagini presso i partecipanti. Tuttavia, l'istituzione di servizi di valutazione non è ancora conclusa in tutti i Cantoni.