Lexipedia

98.3282 · Interpellanza · 1998-06-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Dato che il deposito diretto dei rifiuti urbani provoca per decenni l'emissione di gas di discarica e per secoli l'inquinamento delle acque d'infiltrazione, il Consiglio federale ha vietato il deposito diretto di rifiuti urbani e di altri rifiuti combustibili dopo il 1° gennaio 2000. Confederazione e Cantoni hanno coordinato la costruzione dei centri di trattamento ancora indispensabili. Essi mirano a un'equilibrata ripartizione tra le regioni degli impianti necessari.

Dal 1992 l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) coordina le pianificazioni cantonali in materia di rifiuti intervenendo presso le regioni in cui si delineano eccessi di capacità negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU). In seguito Confederazione e Cantoni hanno elaborato il rapporto relativo al "coordinamento intercantonale della pianificazione degli impianti di trattamento", pubblicato nel 1994. Onde facilitare la pianificazione l'UFAFP e i Cantoni hanno anche migliorato le basi statistiche. Secondo l'attuale statistica sui rifiuti, nel 1996 si sono registrati perlomeno 3,1 milioni di tonnellate di rifiuti destinati all'incenerimento negli IIRU, di cui 2,3 milioni di tonnellate sono stati effettivamente inceneriti e 0,6 milioni di tonnellate sono stati depositati in discariche ancora autorizzate. All'incirca 250'000 tonnellate sono state smaltite illegalmente (discariche selvagge, incenerimento mediante fuochi all'aperto ecc.). Nel 1996 gli IIRU in esercizio e in costruzione disponevano di una capacità autorizzata di 3.1 milioni di tonnellate.

Cantoni e Confederazione prevedono di mettere a disposizione una capacità annuale di circa 3,3 milioni di tonnellate. Tale cifra include una riserva del 5% per interruzioni d'esercizio, variazioni stagionali o un aumento della quantità di rifiuti dovuto alla congiuntura. Per raggiungere l'obiettivo di 3,3 milioni di tonnellate è quindi necessaria una capacità di 200'000 tonnellate. La pianificazione attuale prevede perciò ancora la realizzazione di due nuovi impianti con una capacità di 100'000 tonnellate ciascuno.

La legge sulla protezione delle acque (LPAc) contiene le disposizioni di legge sui sussidi federali. La "vecchia" LPAc, in vigore fino al 31 ottobre 1997, consentiva sussidi federali in Cantoni con capacità finanziaria debole o media. Questa legge prevedeva percentuali di sussidio diverse a seconda dei Cantoni. La legge richiedeva quale criterio per l'ottenimento dei sussidi federali, tra l'altro, che l'inizio dei lavori avvenisse prima del 1° novembre 1997. Con l'entrata in vigore della LPAc modificata, il 1° novembre 1997, le disposizioni in merito ai sussidi sono cambiate completamente. I sussidi federali vengono elargiti solo per quegli impianti per i quali era stato concesso un permesso di costruzione di prima istanza prima del 1° novembre 1997. La percentuale dei sussidi è stata fissata unitariamente al 25%. In deroga a tale disposizione il Consiglio degli Stati ha aggiunto il capoverso 2 all'articolo 62 della LPAc. Ciò consente al Consiglio federale di concedere una proroga fino al massimo al 31 ottobre 1999, se le circostanze lo richiedono, per i permessi di costruzione di prima istanza a quelle regioni che non dispongono delle capacità necessarie.

Alla domanda 1

In virtù della LPAc la percentuale dei sussidi per impianti di trattamento dei rifiuti ammonta al 25% dei costi che possono beneficiare di un sussidio. Attualmente il diritto ai sussidi federali può essere garantito solo all'impianto di Friburgo, poiché per esso si dispone sia di un permesso di costruzione che di un progetto pronto ad essere realizzato. Partendo da costi di investimento di circa 140 milioni di franchi, i sussidi federali ammontano a circa 35 milioni di franchi.

E' pur vero che a Thun sono iniziati i lavori di scavo per un impianto. Ma i committenti di tale progetto hanno deciso nel giugno 1998 di modificarlo e di costruire un impianto convenzionale al posto della nuova tecnologia di incenerimento prevista in origine. Nel contempo si vuol ridurre la capacità di 50'000 tonnellate portandola a 100'000 tonnellate. Siccome la regione dell'Oberland bernese non dispone di una sua capacità in un IIRU, in linea di principio può essere applicata la summenzionata norma eccezionale della LPAc (art. 62, cpv. 2). Se entro il 31 ottobre 1999 sarà stato concesso un permesso di costruzione di prima istanza per un nuovo progetto a Thun, il Consiglio federale potrà prendere una decisione in merito ai sussidi che ammontano a circa 40 milioni di franchi. Dal momento che nemmeno il Ticino dispone di un impianto, anche in questo caso il Consiglio federale può pronunciarsi in merito ai sussidi qualora sia stato concesso un permesso di costruzione di prima istanza anteriore al 1° novembre 1999.

Come ha dimostrato il coordinamento con i Cantoni Friburgo, Vaud e Ginevra, l'impianto di Losanna si renderà necessario presumibilmente soltanto dopo il 2005, quando sarà messo fuori esercizio un vecchio inceneritore a Ginevra. Per un progetto a Losanna si disponeva già prima del 1° novembre 1997 di una decisione di prima istanza. Qualora questo progetto dovesse essere realizzato a Losanna, l'impianto potrebbe usufruire dei sussidi federali per un ammontare che si aggira attorno ai 40 milioni di franchi.

Il Canton Friburgo prevede di partecipare al capitale sociale dell'IIRU con 6 milioni di franchi. Gli altri progetti non hanno ancora raggiunto un grado di elaborazione tale da consentire indicazioni sui sussidi cantonali.

Alla domanda 2

Nel passato i sussidi federali coprivano gran parte dei costi di investimento nei Cantoni con capacità finanziarie deboli o medie. La prossima scadenza dei termini previsti dalla LPAc modificata obbliga autorità ed enti pubblici che vorrebbero beneficiare dei sussidi a intraprendere in tempi brevi la pianificazione. Questo era senz'altro nelle intenzioni della Confederazione dal momento che entro il 2000 la Svizzera dovrà disporre di capacità sufficienti per il trattamento di tutti i rifiuti combustibili. I sussidi federali per impianti nuovi possono essere garantiti solo se le capacità supplementari corrispondono a un bisogno effettivo e se il progetto è conforme alla pianificazione di Confederazione e Cantoni.

Alla domanda 3

L'articolo 63 della LPAc stabilisce le condizioni generali per la concessione delle indennità. Le indennità vengono concesse soltanto se la soluzione prevista è basata su una pianificazione adeguata allo scopo, garantisce una protezione delle acque appropriata, corrisponde allo stato attuale della tecnica ed è economica. Ogni richiesta di sussidio viene esaminata in tal senso.

Alla domanda 4

La costruzione di un raccordo ferroviario non è una condizione per la concessione di sussidi federali. Il collegamento con la rete ferroviaria è auspicabile, ma purtroppo in pratica non è sempre realizzabile. La scelta di un'ubicazione idonea per un IIRU dipende da molti fattori, in particolare dalla distanza dai centri abitati, dal recupero energetico, dal collegamento con la rete stradale e ferroviaria. Infine bisognerà tener conto anche dell'opposizione che ci si può aspettare.

Alla domanda 5

La Confederazione non ha mai concesso sussidi per impianti la cui capacità d'esercizio oggi non può essere sfruttata appieno in seguito a decisioni politiche dei beneficiari dei sussidi. Nei casi in cui le autorità locali o cantonali hanno limitato per via legale il completo sfruttamento delle capacità costruite le autorità federali hanno ridotto in proporzione i costi che possono beneficiare di sussidi e quindi i sussidi federali.

Dopo un ricorso della città di Winterthur contro un'adeguata riduzione dei sussidi federali il Tribunale federale ha tutelato tale prassi dell'UFAFP. Anche nel caso dell'IIRU della Josefstrasse a Zurigo il Dipartimento federale dell'interno ha confermato una relativa decisione dell'UFAFP. La parte bloccata dell'impianto dell'IIRU di Hinwil era stata costruita dopo la scadenza dei termini per la rivendicazione dei sussidi da parte dei Cantoni con forte capacità economica.

Alla domanda 6

La maggior parte degli impianti che oggi non funzionano a pieno regime si trova nella Svizzera orientale ed è stata progettata e costruita negli anni Ottanta. All'epoca la quantità dei rifiuti aumentava del 3-4 % l'anno, obbligando gli esercenti alla costruzione di notevoli riserve. Inoltre la progettazione nei singoli Cantoni avveniva in modo relativamente autonomo.

Dal 1992 la pianificazione messa in atto dalla Confederazione in stretta collaborazione con i Cantoni, il rilevamento accurato di dati statistici relativi alla quantità di rifiuti e alle capacità di incenerimento, oltre alla costante analisi degli effetti della politica svizzera in materia di rifiuti (eliminazione dei rifiuti alla fonte, raccolte differenziate ecc.) e di altri fattori che influenzano la quantità dei rifiuti, costituiscono la base di una previsione relativa alle capacità di incenerimento che saranno necessarie in futuro. Con tali misure si vuole garantire che la costruzione di nuovi IIRU corrisponda a un'esigenza reale. Confederazione e autorità cantonali sono alla ricerca di soluzioni adeguate per ridurre gli eccessi di capacità. La costruzione di due IIRU (a Losanna e in Ticino) verrà pertanto ritardata.

Un quarto circa della capacità odierna si trova negli inceneritori costruiti più di vent'anni fa. Quando questi impianti avranno raggiunto la fine del loro ciclo di vita tecnico, nelle regioni che disporranno ancora di capacità si potrà rinunciare al rinnovamento di certi impianti superati.

Quando una regione è chiamata a prendere una decisione in merito alla costruzione o all'uso di un impianto esistente, i costi svolgono un ruolo determinante. Di regola la regione esportatrice deve farsi carico di costi non indifferenti per il trasporto che si sommano a quelli per il trattamento. Dal momento che oggi è possibile costruire impianti nuovi a prezzi nettamente inferiori, la costruzione di un impianto proprio può contribuire - anche senza sussidi federali - alla diminuzione dei costi per lo smaltimento rispetto a quelli causati dal trasporto e dall'uso di un impianto situato in un'altra regione. Dal punto di vista di una regione vi sono anche altri argomenti di tipo economico (ad es. la creazione di posti di lavoro) che giustificano la costruzione di un impianto proprio.

Vi sono però anche ragioni politiche a sostegno di una distribuzione per quanto possibile equilibrata degli IIRU sul piano geografico. Un impianto proprio garantisce ad esempio una certa sicurezza riguardo allo smaltimento. Nel passato chi abitava nelle vicinanze degli IIRU era spesso contrario a un ampliamento o al rinnovamento degli impianti se ciò era necessario allo smaltimento di rifiuti "importati". Riserve in tal senso vengono tuttora avanzate. E' proprio l'impiego di impianti vecchi a creare una notevole dipendenza della regione esportatrice di rifiuti dalla regione nella quale è ubicato l'impianto, cui si aggiunge un certo rischio di incontrare difficoltà nello smaltimento. L'esperienza insegna che le regioni prive di un impianto proprio devono confrontarsi anche con richieste di prezzi esosi se non vi sono possibilità di ricorrere ad altri impianti che dispongono ancora di capacità.

Alla domanda 7

Il rilevamento dei rifiuti prodotti è avvenuto in stretta collaborazione tra i Cantoni e l'UFAFP. Le relative statistiche non sono controverse. Per le loro ipotesi le autorità partono dal presupposto che nei prossimi anni non vi sarà una variazione notevole della quantità di rifiuti destinata all'incenerimento. Quest'ipotesi sembra plausibile, poiché la raccolta differenziata delle parti riciclabili dei rifiuti urbani ha raggiunto livelli altissimi. Per quanto ciò sia ancora possibile, un miglioramento sostanziale o un'estensione della raccolta differenziata (per es. alle materie plastiche) compor-terebbero dei costi ben superiori ai costi per lo smaltimento in un IIRU moderno.

La migliore distribuzione degli impianti tra le regioni, obiettivo che i Cantoni si sono prefisso a breve e medio termine, corrisponde all'obbligo che la legge impone ai Cantoni in materia di smaltimento dei rifiuti contribuendo ad evitare le difficoltà relative al trattamento negli impianti menzionate al punto 6. Date queste premesse il Consiglio federale non vede nessun motivo per chiedere al Canton Friburgo di rinunciare al suo progetto pronto per la costruzione. L'UFAFP e i Cantoni continueranno però ad adattare la pianificazione e le dimensioni degli IIRU all'evolversi della quantità di rifiuti.

Alla domanda 8

Attualmente non è stato concesso nessun permesso di costruzione per un progetto di ampliamento di un IIRU esistente. Pertanto non esiste un'alternativa concreta per nessuna delle due regioni in cui è ancora prevista a breve termine la costruzione di un impianto proprio. I costi supplementari per il trasporto e le dipendenze di carattere politico menzionate al punto 6 fanno sì che a una regione oggi non convenga che un'altra regione realizzi eventualmente un ampliamento del proprio impianto. Inoltre al giorno d'oggi è possibile costruire nuovi impianti a un prezzo conveniente. Se mai il rilascio dei permessi di costruzione di prima istanza dovesse avvenire in tempo utile per consentire l'esame delle richieste di sovvenzionamento, i committenti della costruzione hanno il diritto che il loro progetto venga esaminato in base alle norme di legge.

Risposta del Consiglio federale.

98.3282 | Lexipedia | Lexipedia