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98.3389 · Mozione · 1998-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La prassi di fotocopiare opere protette per scopi di informazione e documentazione che, conformemente al diritto previgente secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 108 II 475) ledeva il diritto esclusivo di riproduzione, è stato ridisciplinato nella legge sul diritto d'autore del 1992 (LDA). È stata infatti rielaborata una nuova eccezione di protezione secondo cui è consentito di fotocopiare opere protette per l'uso interno in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni, ecc. Tuttavia, come per il ricorso a prestazioni generalmente usuali, è dovuto un compenso. Nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla LDA del 1992 è stato espressamente ricordato che i creatori d'opera con il loro lavoro non contraggono impegni sociali superiori a quelli di una persona che lavora normalmente (Boll. uff. N 1992 II 19). Un'ulteriore limitazione del diritto di riproduzione quale l'autorizzazione assoggettata a compenso di fotocopiare opere protette per uso interno dovrebbe essere considerata una violazione della garanzia di proprietà. Una licenza legale di fotocopiare gratuita lederebbe però la tutela minima della Convenzione di Berna per la protezione di opere letterarie ed artistiche in quanto detta convenzione garantisce in Svizzera le opere di autori di altri Stati membri. Quindi va mantenuto l'obbligo introdotto dal legislatore di corrispondere un compenso per le fotocopie ad uso interno di opere protette.

Il sistema per far valere i diritti di compenso è regolato nella LDA nel senso che i beneficiari risultano protetti da pretese esagerate e pratiche di riscossione arbitrarie. Il compenso per fotocopie è fatto valere dalla società Pro Litteris, sottoposta a vigilanza federale, che applica all'uopo la tariffa approvata dalla Commissione arbitrale per la valorizzazione dei diritti d'autore e altri diritti analoghi.

Questa tariffa è stata trattata tra Pro Litteris e le principali associazioni interessate. Hanno fra l'altro preso parte in ruolo determinante ai negoziati tariffali anche l'Associazione delle Città svizzere, l'Unione dei Comuni svizzeri, l'Associazione mantello degli utenti di diritti d'autore e diritti analoghi DUN, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione, la Conferenza delle università svizzere, il VORORT, l'Unione professionale svizzera, la Commissione svizzera per gli esami professionali in materia di banca e l'Associazione svizzera degli avvocati.

Gli interlocutori hanno convenuto un sistema di tariffa molto differenziato che prevede, per le aziende di piccola e media entità dove si fotocopia in misura modica, il pagamento di un modesto compenso forfetario annuale. Per stabilire e graduare le aliquote ci si è basati su vasti rilevamenti della Società svizzera per la ricerca sociale pratica che ha analizzato l'impiego delle fotocopiatrici nei diversi rami come economia, amministrazione pubblica e istituti d'insegnamento.

Nonostante l'intesa raggiunta nei negoziati tariffali sono sorte difficoltà riguardo alla riscossione dei compensi per fotocopie, soprattutto nei primi due anni (1996 e 1997) dell'applicazione della tariffa. All'atto dell'applicazione legale del diritto al compenso, tali difficoltà erano però scontate in quanto si interveniva in un campo in cui, sotto il vecchio diritto, si era instaurata una prassi illegale dell'impiego di opere protette dal diritto d'autore. Le difficoltà d'applicazione sono però anche dovute a lacune informative da parte di coloro che avevano partecipato ai negoziati tariffali.

La validità della tariffa vigente scade a fine 2001. Nel quadro della pertinente revisione tariffale che condurrà, già nel 2000, a nuovi negoziati tra Pro Litteris e le associazioni interessate saranno apportate correzioni e miglioramenti al vigente sistema di riscossione, in base alle esperienze fatte. Quindi la futura revisione della tariffa dovrebbe allentare la situazione e rendere più accettabile il disciplinamento di riscossione dei compensi per le fotocopie.

Fintanto che le parti interessate non avranno esaurito le possibilità esistenti di allestimento e di miglioramento del sistema di riscossione riteniamo inopportuno un intervento legislativo. Nondimeno il Consiglio federale si dichiara disposto, nell'ambito del proprio mandato, ad adeguare la LDA alle nuove tecnologie della comunicazione (1997 M 97.3008) e a esaminare l'introduzione di un sistema di compenso indiretto (apparecchio di riscossione) per agevolare la riscossione del compenso concernente le fotocopie.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.