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98.3623 · Mozione · 1998-12-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 33 capoverso 1 lettera b della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) esclude espressamente il diritto alle indennità per la perdita di lavoro causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione. Questa disposizione intende evitare che l'assicurazione contro la disoccupazione si assuma le perdite di lavoro che sono usuali in determinati settori e delle quali deve farsi carico il datore di lavoro (Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980 concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza, FF 1980 III p. 469, Bollettino ufficiale CN 1981 828, 833; CS 1982 138, 141). In effetti, il versamento di indennità per lavoro ridotto dovuto a perdite di lavoro usuali contribuirebbe a mantenere in vita delle imprese che non sono o non sono più vitali in un'economia di mercato, falsificando così le regole della libera concorrenza.

D'altra parte, per quanto concerne il settore dell'edilizia, il Tribunale federale ha confermato a più riprese che le perdite di lavoro che si riproducono ogni anno durante i mesi invernali sono usuali nel ramo e causate da oscillazioni stagionali del grado dell'occupazione (DTA 1985 n. 17, p. 103 e segg.). Lo scopo di questa eccezione è, innanzitutto, quello di escludere il versamento di indennità per perdite di lavoro che si ripetono regolarmente (DTF 119 V 358, consid. 1a e ref.), tenuto conto della possibilità del datore di lavoro di effettuare calcoli di previsione.

Di conseguenza, le perdite di guadagno sono indennizzate solo se hanno carattere straordinario rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Circolare ILR, nota 75; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Volume I, note 73 a 75 e 80 ad art. 32 e 33 LADI). Una direttiva a questo proposito è attualmente in preparazione presso l'UFSEL.

La proposta di favorire un certo ramo economico in una determinata regione è contraria inoltre al principio della parità di trattamento prevista dall'articolo 4 della Costituzione federale. Creare infatti un regime particolare di indennità per lavoro ridotto per il settore dell'edilizia e del genio civile del Cantone di Neuchâtel (o persino dell'arco giurassiano) si tradurrebbe in una disparità di trattamento non solo nei confronti delle imprese attive nel settore dell'edilizia e del genio civile del resto del Paese, bensì anche nei confronti di tutti gli altri rami economici che subiscono oscillazioni stagionali del grado d'occupazione (settore alberghiero, industria tessile, ecc.).

Ne deriva pertanto che un allentamento della regolamentazione esistente o una modifica della legge nel senso auspicato dall'autore della mozione appaiono, a primo acchito, da escludere visti i motivi summenzionati. Un rimaneggiamento dell'insieme delle nozioni relative alle indennità per lavoro ridotto e alle indennità per intemperie è allo studio nel quadro della terza revisione della LADI.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.