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98.3651 · Mozione · 1998-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Stagionali provenienti dalla regione dell'ex Jugoslavia

Nel suo rapporto sulla politica in materia di stranieri e di rifugiati, del 15 maggio 1991, il Consiglio federale motivava ampiamente l'introduzione del cosiddetto modello dei tre cerchi. Esso osservava segnatamente che vi erano motivi di economia generale nonché dettati dalla politica d'integrazione all'Europa che rendevano indispensabile l'apertura del mercato del lavoro ai cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS. Nel contesto della progressiva applicazione della nuova politica di reclutamento, con decisione del 23 settembre 1991 la regione dell'ex Jugoslavia è stata classificata espressamente quale zona di reclutamento non tradizionale.

Al fine di tener conto delle circostanze concrete dal punto di vista umano ed economico, le persone provenienti da tale regione si sono viste impartire un temine transitorio di oltre cinque anni. Gli allora stagionali hanno potuto continuare a ottenere regolarmente il loro permesso sino alla fine del 1996 e sino alla fine del 1994 la trasformazione ordinaria del permesso per stagionali in permesso di dimora annuale. Nel 1996 è stata inoltre conferita ai Cantoni la possibilità di rilasciare un permesso di dimora annuale, sulla scorta dei contingenti cantonali, alle persone munite di un pertinente contratto di lavoro che lavorano in Svizzera da almeno otto anni consecutivi in qualità di stagionali.

I regolamenti intermedi, improntati a una certa generosità, hanno consentito a numerose persone di ottenere un permesso di dimora durevole. Tra il 1991 e il 1996 vi sono state circa 32'000 trasformazioni di permessi per stagionali in permessi di dimora annuali a beneficio di cittadini dell'ex Jugoslavia. Tali trasformazioni concernevano la maggior parte dei circa 44'000 stagionali provenienti da tale regione che nel 1990 si trovavano in Svizzera. Tra il 1991 e il 1998 l'effettivo dei cittadini dell'ex Jugoslavia nel nostro Paese è inoltre pressoché raddoppiato in connessione con il ricongiungimento familiare, portando a circa 322'000 il numero di persone provenienti da tale regione al beneficio di un permesso di dimora o di domicilio (incluse le persone cui è stato accordato l'asilo in Svizzera). Durante lo stesso periodo, infine, numerosi stagionali hanno perso il loro impiego a motivo della congiuntura, il che ha fatto diminuire il loro effettivo, tra il 1990 e il 1996, da circa 122'000 a circa 45'000 unità.

In quest'ottica, la soluzione adottata non dovrebbe essere designata come un improvviso cambiamento di rotta. Va inoltre detto che non è mai esistito un diritto al rinnovo del permesso per stagionali o alla sua trasformazione in permesso di dimora annuale. Le persone in questione non possono dunque appellarsi alla tutela del legittimo affidamento. Durante gli ultimi anni, tutte le cerchie interessate sono state rese attente, ampiamente e a più riprese, al nuovo disciplinamento. Il Tribunale federale ha inoltre dichiarato il nuovo disciplinamento consono alla Costituzione e alla normativa (DTF 122 II 113 ss).

Con la modifica dell'Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), entrata in vigore il 1° novembre 1998, il modello dei tre cerchi è stato sostituito da un sistema duale di ammissione, dato anche che le ammissioni nel quadro del secondo cerchio non hanno mai raggiunto l'importanza numerica preconizzata. In seguito a ciò, le persone provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS possono ora esser reclutate solo se si tratta di manodopera qualificata e se motivi particolari giustificano una deroga. Il sistema duale di ammissione esclude dunque il reclutamento di manodopera non qualificata proveniente da Stati non membri dell'UE (quindi anche dalla regione dell'ex Jugoslavia).

2. Revoca dell'ammissione provvisoria per gli sfollati di guerra bosniaci

Il 3 aprile 1996, il Consiglio federale ha sospeso, in due tappe, l'ammissione provvisoria di gruppi di sfollati di guerra bosniaci. Le autorità cantonali sono state incaricate di fissare un termine di partenza di norma fino al 30 aprile 1998 per le famiglie con figli nonché per i minorenni non accompagnati. In casi particolari - ad esempio per consentire di completare una formazione in Svizzera - detto termine è stato ulteriormente prorogato.

Il programma di aiuto al ritorno e alla reintegrazione, decretato dal Consiglio federale per la Bosnia-Erzegovina, è il più vasto mai messo in opera nel nostro Paese o in un Paese ospite occidentale. Dei circa 18'000 sfollati di guerra bosniaci ammessi in Svizzera, circa 10'000 sono rientrati in patria entro la fine dicembre 1998. Il successo del programma di aiuto al ritorno e alla reintegrazione nonché il riconoscimento internazionale riscontrato confermano la politica del Consiglio federale in materia di ritorno degli sfollati di guerra bosniaci.

Per salvaguardare l'eguaglianza di diritti rispetto agli sfollati bosniaci già rientrati in patria e per conservare la possibilità di accordare anche in avvenire la debita protezione agli sfollati di guerra, occorre applicare l'obbligo del ritorno in modo conseguente. Ciò facendo, si deve considerare che la necessaria disponibilità, in politica interna, ad accordare anche in avvenire l'ammissione provvisoria alle persone bisognose di protezione potrà essere mantenuta solo se sarà manifesta la volontà di tutti i responsabili di porre un termine all'ammissione provvisoria allorquando non sussistano più le condizioni che l'avevano giustificata.

3. Disciplinamento per le persone provenienti dalla Provincia del Kosovo

Il 16 settembre 1998, il capo del DFGP aveva deciso, d'intesa con il Consiglio federale, di prorogare nuovamente, sino a fine aprile 1999, il termine di partenza per i richiedenti l'asilo della Provincia del Kosovo respinti. Con la proroga del termine di partenza è preso in considerazione il pericolo in cui potrebbero incorrere le persone tenute a lasciare la Svizzera. Sono escluse dalla proroga del termine le persone che si sono rese punibili nel nostro Paese. Alla fine di aprile 1999 ci saranno probabilmente in Svizzera 15'500 persone provenienti dalla Repubblica federale di Iugoslavia, le quali dovranno far rientro nel loro Paese, in virtú di una decisione di allontanamento cresciuta in giudicato, non appena la situazione e gli eventi nel Kosovo lo permetteranno.

4. Rilascio di un permesso di dimora in casi particolarmente rigorosi

A mo' di soluzione globale per i casi particolarmente rigorosi, la Mozione chiede che le famiglie straniere entrate legalmente in Svizzera prima del 1992 e che vi esercitano un'attività lucrativa possano ottenere un permesso di dimora durevole indipendentemente dal precedente scopo del soggiorno.

La normativa vigente consente già ora, previo esame del caso singolo, di rilasciare un permesso di dimora per motivi di carattere umanitario. Tale possibilità sussiste, per principio, anche per i già stagionali, per gli stranieri ammessi provvisoriamente nonché per taluni richiedenti l'asilo; per l'esame di tutti questi casi vigono i medesimi principi. Allorquando le autorità cantonali siano per principio d'accordo di rilasciare un permesso di dimora, ciascuna domanda di deroga alle misure limitative sulla base di un caso personale particolarmente rigoroso (art. 13 lett. f dell'Ordinanza, del 6 ottobre 1986, che limita l'effettivo degli stranieri, OLS) è sottoposta ad un attento esame da parte dell'Ufficio federale degli stranieri (UFDS). I Cantoni possono quindi sottoporre ogni caso singolo all'UFDS. La decisione di rifiuto da parte dell'UFDS può essere impugnata in ultima istanza presso il Tribunale federale mediante una procedura di ricorso di diritto amministrativo. Nel 1998, 3617 persone hanno ottenuto un permesso di dimora giusta l'articolo 13 lett. f OLS. L'UFDS ha inoltre approvato il rilascio di permessi umanitari a persone anziane che non esplicano più un'attività lucrativa (art. 36 OLS).

Conformemente alla prassi del Tribunale federale, determinante per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 13 lettera f OLS, nel riconoscere un caso personale particolarmente rigoroso occorre far prova di una certa riserva. La liberazione dai contingenti costituisce un'eccezione. Nel caso singolo si deve appurare in che misura sia ragionevolmente esigibile, dal punto di vista personale, economico e sociale, che l'interessato rientri nel Paese di provenienza o in patria e ivi soggiorni. A tal scopo bisogna soppesare la sua attuale situazione personale nel nostro Paese e quella che gli si prospetterebbe al suo ritorno in patria. Il riconoscimento di un caso personale particolarmente rigoroso presume segnatamente che l'interessato versi in una situazione personale di grave emergenza. Occorre inoltre che le sue condizioni di vita e di esistenza siano gravemente compromesse rispetto alla media degli stranieri. Si devono infine considerare il suo comportamento personale e il suo grado d'integrazione.

Nel caso di famiglie, l'UFDS prende in considerazione la situazione dell'intera famiglia. L'allontanamento di bambini o giovani può comportare uno sradicamento tale da costituire un caso particolarmente rigoroso. In tal caso è particolarmente importante che sussista una buona integrazione sociale e che il giovane abbia trascorso in Svizzera l'infanzia e l'adolescenza, anni decisivi per il suo sviluppo personale, scolastico e professionale. In virtù di un soggiorno assai prolungato in Svizzera possono essere leggermente attenuate le condizioni per quanto riguarda la gravità della situazione di emergenza (DTF 123 II 125 ss. e 124 II 110 ss.)

Per il Consiglio federale non vi è motivo di adottare provvedimenti nel senso della soluzione globale richiesta, né vi è motivo di considerare esclusivamente la data d'entrata in Svizzera, unitamente all'integrazione professionale, quale elemento determinante per il rilascio di un permesso. Una siffatta soluzione sarebbe problematica, segnatamente nell'ottica dell'eguaglianza di trattamento, in considerazione delle numerose persone che, applicando doverosamente le disposizioni delle autorità, hanno già lasciato la Svizzera. Nei casi illustrati dalla mozione non è d'altronde mai questione di un diritto a risiedere durevolmente in Svizzera. Le autorità hanno sempre indicato che agli stranieri sarebbe stato accordato tutt'al più un soggiorno temporaneo.

Nel contesto delle disposizioni vigenti, nei casi singoli si tiene conto già ora in modo adeguato delle motivazioni di ordine umanitario. Il Consiglio federale rinvia inoltre alle sue prese di posizione in risposta alla mozione Bühlmann del 29.4.1998 (98.3200) nonché all'interpellanza del gruppo socialdemocratico dell'8.6.1998 (98.3225).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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